Con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 e con relativo comunicato stampa, lâAgenzia delle Entrate ha comunicato che i professionisti, se la relativa PEC è stata giĂ inviata allâINI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata), non sono piĂš tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta certificata allâAgenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014.
Restano obbligati alla comunicazione i Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai per i quali la PEC è assente dal suddetto registro degli indirizzi di posta certificata.
A questo indirizzo internet si può cercare il proprio indirizzo PEC in INI-PEC. Se il proprio indirizzo PEC è presente, la comunicazione non è necessaria.
Monitoraggio fiscale, stop a obbligo di comunicare la PEC entro fine mese Per intermediari e professionisti valgono le mail giĂ presenti in INI-PEC
Niente piĂš obbligo di comunicare lâindirizzo Pec al Fisco entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che lâhanno giĂ inviato allâIndice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Con la risoluzione n. 88/E di oggi lâAgenzia scioglie alcuni dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e, in unâottica di semplificazione e ottimizzazione, alleggerisce gli adempimenti per i contribuenti interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali. Per chi è giĂ presente negli elenchi INI-PEC, scompare cosĂŹ lâobbligo previsto dal provvedimento dellâ8 agosto scorso in materia di monitoraggio fiscale.
PiĂš scambio dâinformazioni tra gli Enti, meno vincoli per i contribuenti
LâIndice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni. Proprio grazie alla condivisione dei dati tra i due enti, lâAgenzia può acquisire direttamente le informazioni dallâINI-PEC, evitando cosĂŹ di appesantire gli obblighi per i contribuenti.
Inoltre, lâAgenzia può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata giĂ comunicati sulla base dei protocolli dâintesa sottoscritti con altri organismi associativi.
Chi sono i professionisti allâappello via Pec
Lâobbligo di comunicare lâindirizzo di posta elettronica certificata al Fisco interessa gli intermediari finanziari e coloro che esercitano attivitĂ finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, oltre che i soggetti previsti dallâart.14 del decreto legislativo n. 231/2007. Allâinterno di questa platea interessata dalle nuove regole per il monitoraggio fiscale, lâadempimento è cancellato per tutti coloro che hanno giĂ comunicato in passato lâindirizzo Pec attraverso le modalitĂ illustrate, quindi allâINI-PEC o direttamente alle Entrate in base ad intese con altri organismi associativi.
Obbligo ancora presente se la Pec è assente
Lâobbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare lâindirizzo allâIndice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. A questo proposito, lâAgenzia ricorda che per comunicare la Pec secondo le modalitĂ dettate al punto 6 del provvedimento dellâ8 agosto scorso occorre utilizzare il tracciato record disponibile sul sito internet dellâAgenzia delle Entrate, con il codice operatore n. 16.





