Bonus fiscale irpef di 80 euro: a chi spetta, per quanto tempo, come viene erogato. Tutti i chiarimenti nella circolare dellâAE.
Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarĂ riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda.
Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarĂ infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui lâimposta lorda dellâanno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto dâimposta, ad esempio perchĂŠ il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrĂ comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.
Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E (riportata integralmente piĂš in basso), con cui lâAgenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014.
Chi beneficia del bonus
I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) â al netto del reddito da abitazione principale â fino a 26 mila euro, purchĂŠ lâimposta lorda dellâanno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Il bonus spetta invece se lâimposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.
Importo del credito
Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro.
Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila.
Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrĂ ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore allâimporto della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito âè rapportato al periodo di lavoro nellâannoâ. Per questo motivo il credito dovrĂ essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nellâanno.
La tempistica per il 2014
I sostituti dâimposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.
Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto dâimposta
I soggetti titolari nel corso dellâanno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
Cosa fare nel caso di credito non spettante
I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perchĂŠ hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto dâimposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererĂ il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrĂ restituirlo nella dichiarazione dei redditi.
Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 â Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
PREMESSA
Lâarticolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, decreto), concernete la âRiduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilatiâ, con la finalitĂ di ridurre nellâimmediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Lâimporto del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti dâimposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti dâimposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Il credito in esame è riconosciuto per lâanno 2014, in attesa dellâintervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilitĂ per lâanno 2015.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Il comma 1-bis dellâart. 13 del TUIR, introdotto dallâarticolo 1 del decreto, prevede che âQualora lâimposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
- a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra lâimporto di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e lâimporto di 2.000 euro.â.
Il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di unâimposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonchĂŠ allâimporto del reddito complessivo.
Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente di cui allâarticolo 49, comma 1, del TUIR;
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui allâarticolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennitĂ e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualitĂ (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformitĂ a specifiche disposizioni normative (lett. l).
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresĂŹ avere unâimposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dellâart. 13 del TUIR.
Al riguardo si ricorda che lâimporto delle detrazioni di cui al comma 1 dellâart. 13 del TUIR è stato modificato dallâart. 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilitĂ per il 2014) e che per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dellâunitĂ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dellâart. 13 del TUIR).
Non rileva la circostanza che lâimposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dallâart. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dallâarticolo 12 del medesimo TUIR.
Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per lâanno dâimposta 2014 non superiore a 26.000 euro.
Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dellâunitĂ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dellâart. 13 del TUIR).
Per quanto detto sono esclusi dal credito:
- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
- i contribuenti che non hanno unâimposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base allâart. 13, comma 1, del TUIR;
- i contribuenti che, pur avendo unâimposta lorda âcapienteâ, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.
2. I SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
Lâarticolo 1, comma 4, del decreto prevede che, per lâanno 2014, i sostituti dâimposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dellâarticolo 13 del TUIR, come modificato dallâarticolo 1 del decreto, âin via automaticaâ e âripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utileâ.
Si rammenta che ai sensi del primo comma dellâart. 23 del DPR n. 600 del 1973 sono sostituti dâimposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo dâacconto dellâimposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:
- gli enti e le societĂ indicati nellâart. 73, comma 1, del TUIR;
- le societĂ e associazioni indicate nellâart. 5 del TUIR;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dellâart. 55 del TUIR;
- le imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.
I medesimi soggetti, in base al primo comma dellâart. 24 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo dâacconto dellâimposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.
Per effetto del richiamo ai sostituti dâimposta di cui allâart. 29 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche:
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonchĂŠ della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
- soggetti in precedenza indicati, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dellâart. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito âin via automaticaâ.
Ciò comporta che i sostituti dâimposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
credito, per espressa previsione del comma 4 dellâart. 1 del decreto, è riconosciuto âripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utileâ.
Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti dâimposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dellâintero importo del credito spettante tra le retribuzioni dellâanno 2014.
LE MODALITĂ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO
sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti dâimposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderĂ durante lâanno, nonchĂŠ in base ai dati di cui i sostituti dâimposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nellâanno 2014.
Per espressa previsione del comma 2 dellâarticolo 1 del decreto, il credito âè rapportato al periodo di lavoro nellâannoâ. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore allâanno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nellâanno.
Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nellâanno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.
GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DâIMPOSTA
comma 5 dellâarticolo 1 del decreto stabilisce che âIl credito di cui allâarticolo 13, comma 1-bis, del TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto dâimposta utilizza, fino a capienza, lâammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all âapplicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.
Il comma 6 stabilisce che âLâINPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente allâErario nella sua qualitĂ di sostituto dâimposta.
I commi 5 e 6 stabiliscono gli adempimenti dei sostituti dâimposta nellâerogazione del credito e forniscono le regole da seguire in caso di incapienza del sostituto in modo da assicurare la percezione del credito di cui allâarticolo 13, comma 1-bis nello stesso periodo di paga a tutti coloro che ne hanno diritto.
In particolare, il comma 5 dispone che il sostituto dâimposta, al fine di erogare il credito indicato nellâarticolo 13, comma 1-bis, utilizza lâammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano nellâammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative allâIRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonchĂŠ le ritenute relative allâimposta sostitutiva sui premi di produttivitĂ o al contributo di solidarietĂ .
In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire lâerogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto dâimposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.
I contributi utilizzati per lâerogazione del credito di cui allâarticolo 13, comma 1-bis, determinati dallâincapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dallâINPS dallâammontare delle ritenute da versare mensilmente allâErario nella sua qualitĂ di sostituto dâimposta.
Lâimporto del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel modello 770.
I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO DâIMPOSTA
I soggetti titolari nel corso dellâanno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nellâart. 1-bis dellâart. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalitĂ che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.
La possibilitĂ di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per lâanno dâimposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti dâimposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad esempio perchĂŠ relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.
IL CREDITO NON SPETTANTE
Fermo restando che i sostituti dâimposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perchĂŠ titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto dâimposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto dâimposta il quale potrĂ recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dellâarticolo 13, comma 6- bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dellâunitĂ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui allâarticolo 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR.
Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto dâimposta un credito di cui al comma 1-bis dellâart. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
LA RILEVANZA DEL CREDITO
Per espressa previsione del comma 1-bis dellâart. 13, il credito ânon concorre alla formazione del redditoâ e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.
Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul
calcolo dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive dei soggetti eroganti.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






