Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216
(Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303 S.O. n. 41)
Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Art. 1 Revisione della disciplina dellâimposta sul reddito delle persone fisiche
1. Per lâanno 2024, nella determinazione dellâimposta sul reddito sulle persone fisiche, lâimposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dallâarticolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Per lâanno 2024, la detrazione prevista dallâarticolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.
3. Per lâanno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui allâarticolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora lâimposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dellâarticolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dellâimporto di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nellâanno.
4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dellâimposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi dâimposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
Art. 2 Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
1. Ai fini dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 lâammontare della detrazione dallâimposta lorda, spettante per lâanno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dellâarticolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui allâarticolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui allâarticolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui allâarticolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dellâunitĂ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui allâarticolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 3 Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale allâimposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dellâimposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dellâaddizionale regionale allâimposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dellâimposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dallâarticolo 1, il termine di cui allâarticolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per lâanno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalitĂ degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dellâaddizionale regionale allâimposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dallâarticolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vigenti per lâanno 2023. Nellâipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 lâaddizionale regionale allâimposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per lâanno 2023.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dellâaddizionale regionale allâimposta sul reddito delle persone fisiche prevista dallâarticolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui allâarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dellâaddizionale comunale allâimposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dallâarticolo 1, in deroga allâarticolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e allâarticolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per lâanno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dellâaddizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per lâimposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalitĂ degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dellâaddizionale comunale allâimposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dallâarticolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per lâanno 2023.
4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dallâarticolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per lâanno 2024, lâaddizionale comunale allâimposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per lâanno 2023.
Art. 4 Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
1. Per il periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dellâarticolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito dâimpresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile allâincremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Lâagevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato lâattivitĂ nel periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. Lâagevolazione non spetta alle societĂ e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi dâimpresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo dâimposta precedente. Lâincremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societĂ controllate o collegate ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile allâincremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e lâincremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dellâarticolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo allâesercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui allâarticolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo è riferibile allâincremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo dâimposta di cui al comma 1, al fine di incentivare lâassunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dellâincremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dellâarticolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui allâAllegato 1.
6. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dellâacconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dellâacconto per il periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
Art. 5 Abrogazioni
1. A decorrere dal periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato lâarticolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative allâimporto del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2023.
Art. 6 Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per lâattuazione della delega fiscale di cui allâarticolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111 è incrementato di 3.482,3 milioni di euro per lâanno 2025, 2.681,9 milioni di euro per lâanno 2026, 2.842,7 milioni di euro per lâanno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2028.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, valutati in 4.280,1 milioni di euro per lâanno 2024, 1.706,4 milioni di euro per lâanno 2025 e 135,7 milioni di euro per lâanno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.482,3 milioni di euro per lâanno 2025, 2.681,9 milioni di euro per lâanno 2026, 2.842,7 milioni di euro per lâanno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2028, si provvede: a) quanto a 4.064 milioni di euro per lâanno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui allâarticolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 216,1 milioni di euro per lâanno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lâattuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui allâarticolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) quanto a 5.188,7 milioni di euro per lâanno 2025, 2.817,6 milioni di euro per lâanno 2026, 2.842,7 milioni di euro per lâanno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2 e 5.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






