Bonus prima casa under 36 le istruzioni della Circolare A.E. n. 14/E 2024 a seguito del decreto milleproroge
Pronte le istruzioni dellâAgenzia sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, lâagevolazione finalizzata a favorire lâacquisto dellâabitazione da parte delle persone piĂš giovani e con Isee non superiore a 40mila euro, alla luce dellâultima proroga al 31 dicembre 2024 per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023.
Con la circolare n. 14/E lâAgenzia ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici con riguardo al nuovo termine fissato dal decreto Milleproroghe (Dl n. 215/2023). Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sul credito dâimposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e âapreâ, sempre per i contratti stipulati nel 2024 entro il 29 febbraio, allâIsee ottenuto successivamente, purchĂŠ riferito allo stesso nucleo familiare.
In cosa consiste il bonus âprima casa under 36â
Lâagevolazione è prevista dallâarticolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e consiste in diversi vantaggi, che si estendono anche allâacquisto delle pertinenze dellâabitazione principale.
In primo luogo, è prevista lâesenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito dâimposta pari allâimposta pagata per lâacquisto. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati allâacquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dellâimmobile: non è dovuta lâimposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Articolo 64 D.L. 73/2021
Misure in favore dellâacquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.
1. Le misure di cui allâarticolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023 (1).
2. Allâarticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole âdi etĂ inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui allâarticolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92â sono sostituite dalle seguenti: âche non hanno compiuto trentasei anni di etĂ .â.
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2023, alle categorie aventi prioritĂ per lâaccesso al credito di cui allâarticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dellâindicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilitĂ , inteso come rapporto tra lâimporto del finanziamento e il prezzo dâacquisto dellâimmobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore allâ80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata allâ80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. [I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dellâintervento del Fondo.] Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, che rispettino i requisiti di prioritĂ e le condizioni di cui al primo periodo, lâelevazione della garanzia fino allâ80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dellâeconomia e delle finanze ai sensi dellâarticolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalitĂ stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia nonchĂŠ nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dellâintervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui allâarticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui allâarticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 290 milioni di euro per lâanno 2021 e di 250 milioni di euro per lâanno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede ai sensi dellâarticolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietĂ di âprime caseâ di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis allâarticolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti lâimposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietĂ , dellâusufrutto, dellâuso e dellâabitazione relativi alle stesse sono esenti dallâimposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di etĂ nellâanno in cui lâatto è rogitato e che hanno un valore dellâindicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette allâimposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di etĂ nellâanno in cui lâatto è stipulato un credito dâimposta di ammontare pari allâimposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione allâacquisto. Il credito dâ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dellâacquisto; può altresĂŹ essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito dâimposta in ogni caso non dĂ luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per lâacquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e semprechĂŠ la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nellâatto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dallâimposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dallâarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis allâarticolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti lâimposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica26 aprile 1986, n. 131 e dallâarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per lâanno 2021 e 260,48 milioni di euro per lâanno 2022, si provvede ai sensi dellâarticolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate dallâemergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di cui allâarticolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 35 milioni di euro per lâanno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti allâuso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivitĂ di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire lâinclusione e lâinnovazione sociale nonchĂŠ lo sviluppo individuale, la promozione di attivitĂ sportive per i giovani di etĂ inferiore ai 35 anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e le modalitĂ di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per lâanno 2021, ai sensi dellâarticolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per lâanno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allâarticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dallâarticolo 77, comma 7, del presente decreto.
Il perimetro della proroga
Via libera, dunque, al bonus âprima casa under 36â fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023. Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e lâentrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito dâimposta, utilizzabile nel 2025, dâimporto pari alle imposte pagate in eccesso: per beneficiarne, sarĂ possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontĂ di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti. Questo atto integrativo potrĂ essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito dâimposta.
Le istruzioni sullâIsee
Per lâaccesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore Isee non superiore a 40mila euro annui. A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dellâentrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validitĂ nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dellâatto. La circolare fornisce infine istruzioni per beneficiare del credito dâimposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che lâatto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a Iva.






