Decreto 21 ottobre 2015
(Gazz. Uff. 3 novembre 2015, n. 256)
Decreto 21 ottobre 2015
Prime regole tecniche ed operative per lâutilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce prime regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata nellâambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le disposizioni sul processo civile e quelle della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
3. Ă fatta salva la disciplina delle comunicazioni tra uffici delle pubbliche amministrazioni mediante sistemi di cooperazione applicativa di cui al capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nel Codice dellâamministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel Regolamento per lâutilizzo della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, nonchĂŠ nelle relative regole tecniche definite ai sensi dellâart. 71 del Codice stesso.
Art. 3 Comunicazioni e notificazioni
1. Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto allâart. 4.
2. Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono mediante invio di un messaggio dallâindirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria della Sezione giurisdizionale allâindirizzo di posta elettronica certificata del destinatario,
salvo quanto previsto al comma 7. Ai fini delle comunicazioni, il testo che si intende comunicare è trascritto nel messaggio ovvero è allegato mediante copia informatica al messaggio stesso; ai fini delle notificazioni, lâatto che si intende notificare è allegato al messaggio in forma integrale quale documento informatico firmato digitalmente.
3. Il pubblico ministero può effettuare direttamente a mezzo della posta elettronica certificata le notificazioni previste dallâordinamento, secondo le regole tecniche ed operative stabilite per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali con il presente decreto, ai sensi dellâart. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
4. La comunicazione e la notificazione per via telematica si intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente,
nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
5. Nel caso in cui lâatto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario è tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.
6. Gli avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 3, possono avvalersi della posta elettronica certificata per lâeffettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla Corte dei conti applicando le regole tecniche stabilite per il processo civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto. Alle necessarie attestazioni di conformitĂ provvedono gli avvocati medesimi.
7. Qualora sia espressamente disposta la notificazione di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, da parte delle segreterie o delle procure, lâatto è rimesso allâUfficio notificazioni esecuzioni e protesti mediante la posta elettronica certificata. La relazione di notificazione può essere restituita allâufficio richiedente mediante posta elettronica certificata.
Art. 4 ImpossibilitĂ di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni in via telematica
1. Qualora lâimpossibilitĂ della comunicazione o notificazione a mezzo della posta elettronica certificata dipenda da causa imputabile alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore, la parte interessata ove costituita si intende domiciliata in Segreteria secondo quanto previsto allâart. 8.
2. Qualora lâimpossibilitĂ non dipenda da causa imputabile alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore ovvero riguardi soggetti diversi dalle parti costituite si procede alla comunicazione o alla notificazione secondo le disposizioni rispettivamente degli articoli 136, terzo comma, e 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 5 Utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata
1. Oltre che per le comunicazioni e notificazioni di cui allâart.
3, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si avvalgono della posta elettronica certificata anche per lâinvio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori,
purchĂŠ sottoscritti o dichiarati conformi allâoriginale con firma digitale o con firma elettronica qualificata, nonchĂŠ in generale per la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna,
fatto salvo lâutilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa di cui allâart. 1, comma 3.
2. Gli atti e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata nonchĂŠ le relative ricevute e avvisi di consegna conservano il regime giuridico e probatorio loro proprio, secondo quanto stabilito dalla legge.
3. Il giudice o il pubblico ministero titolare del fascicolo possono disporre che per uno specifico atto o procedimento siano utilizzate particolari modalitĂ di comunicazione o trasmissione,
anche non telematiche.
4. La trasmissione per via telematica si intende perfezionata, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
5. I messaggi di posta elettronica certificata si considerano pervenuti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali o alle Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di apertura al pubblico degli uffici stessi, o il primo giorno lavorativo seguente, se la ricevuta di consegna è generata in orario posteriore.
6. Nel caso di trasmissione di atti processuali mediante posta elettronica certificata, la procura alle liti contenuta in documento separato si considera congiunta allâatto a condizione che essa contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e che sia allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale lâatto è trasmesso; lâautografia della sottoscrizione e la conformitĂ della copia informatica allâoriginale analogico possono essere attestate dal difensore mediante apposizione della propria firma digitale o firma elettronica qualificata, se espressamente previsto nella procura.
7. Nel caso in cui lâatto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario è tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.
8. Nel caso di deposito di atti o documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il giorno lavorativo successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero di protocollo e lâavvenuta presa in carico dellâatto o documento.
Art. 6 Conversione da cartaceo a digitale e viceversa
1. Ai fini dellâapplicazione del presente decreto le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure provvedono ad effettuare,
ove occorra, una copia informatica per immagine degli atti o documenti cartacei da comunicare ovvero da notificare. Nel caso delle notificazioni, lâattestazione di conformitĂ prevista dallâart. 22,
comma 2, del codice dellâamministrazione digitale, è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ed inserita nellâatto o nel documento dichiarati conformi o in apposita dichiarazione facente parte del medesimo file in cui è contenuto il documento sottoscritto.
2. Le ricevute di avvenuta consegna o gli avvisi di mancata consegna vengono stampati e conservati nel fascicolo processuale cartaceo, previa sottoscrizione da parte del funzionario incaricato agli effetti di cui allâart. 23 del codice dellâamministrazione digitale, a cura delle Segreterie e delle Procure interessate.
3. In caso di trasmissione alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali a mezzo posta elettronica certificata di atti processuali di parte, il relativo originale, se cartaceo, ovvero la copia cartacea conforme allâoriginale informatico, sono depositati in Segreteria entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro cinque giorni lavorativi, ai fini dellâinserimento nei relativi fascicoli processuali. Alle attestazioni di conformitĂ che si rendano necessarie provvedono le parti interessate ovvero i loro difensori.
Decorso inutilmente il termine, o anche su richiesta della parte, vi provvedono le Segreterie delle Sezioni, con addebito alla parte interessata dei relativi diritti di copia.
4. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di documenti, ai fini del deposito in giudizio, la relativa nota di deposito o comunque lâelenco dei documenti depositati sono stampati e inseriti nel fascicolo cartaceo a cura delle Segreterie, con lâannotazione che i corrispondenti documenti informatici sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti. Nelle more dellâattivazione del servizio di accesso telematico diretto al fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce lâaccesso al fascicolo stesso con le modalitĂ piĂš idonee, ivi incluso lâinvio di un messaggio di posta elettronica.
5. Per gli atti o documenti di terzi le Segreterie provvedono allâinserimento nei fascicoli cartacei secondo quanto previsto ai commi 3 e 4.
Art. 7 Requisiti della casella di posta elettronica certificata
1. Le caselle di posta elettronica certificata indicate facoltativamente come domicilio, ai sensi dellâart. 8 del presente decreto, o comunque utilizzate nei rapporti con le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti devono essere dotate di idonei sistemi di protezione dallâinvio di messaggi indesiderati e da eventuali altre minacce informatiche e devono possedere i requisiti dimensionali e tecnici minimali stabiliti con le istruzioni di cui allâart. 10.
Art. 8 Indirizzo di posta elettronica certificata 1. In fase di prima applicazione, le comunicazioni e notificazioni nonchĂŠ la trasmissione in via telematica di atti o documenti sono effettuate allâindirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri atti processuali, indirizzo telematico presso il quale si intendono domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento.
2. Lâeventuale cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata produce effetto nei confronti della competente Sezione giurisdizionale, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui al presente decreto, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione alla Sezione medesima.
3. Le parti costituite per le quali la legge preveda lâobbligo di avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata ma che non abbiano provveduto a indicarlo nei propri atti processuali si intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione.
4. Le parti costituite si considerano altresĂŹ domiciliate presso la Segreteria della Sezione nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
5. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di terzi, di parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi obbligate, non hanno indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilitĂ , si applica lâart. 4, comma 2.
6. Gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della trasmissione e del deposito di atti e documenti alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure della Corte dei conti sono quelli pubblicati nel sito Internet istituzionale della Corte dei conti.
7. Ai fini della trasmissione di atti e documenti le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di indicazione degli interessati o qualora si renda necessario, gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni o agli uffici giudiziari.
Art. 9 Dati sensibili
1. Le comunicazioni, le notificazioni e il deposito o lo scambio di atti e documenti in via telematica, se contenenti dati sensibili, sono effettuati con strumenti tali da assicurare la riservatezza dei dati trasmessi e lâaccesso esclusivo ai medesimi da parte del destinatario.
Art. 10 Istruzioni tecnico-operative
1. La Direzione generale per i servizi informativi automatizzati emana le istruzioni tecnico-operative concernenti lâapplicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Con le istruzioni sono stabilite, tra lâaltro, le specifiche tecniche di dettaglio relative alla dimensione massima dei messaggi,
ai formati ammissibili, al contenuto e allâoggetto dei messaggi, alle modalitĂ di accesso ai messaggi contenenti dati sensibili.
3. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito Internet della Corte dei conti, con indicazione della relativa decorrenza.
Art. 11 Servizi sperimentali accessori
1. Possono essere istituiti, in via sperimentale, servizi accessori di informazione e di avviso nonchĂŠ forme di semplificazione procedurale, gestiti anche mediante sistemi informativi automatizzati, in favore delle parti che abbiano comunicato la propria domiciliazione presso una casella di posta elettronica certificata.
2. Le comunicazioni inviate nellâambito dei servizi sperimentali non comportano agli effetti processuali alcuna responsabilitĂ ,
decadenza o remissione in termini in caso di malfunzionamento dei sistemi informativi e di errato, omesso o incompleto invio di dati.
Art. 12 Accertamento della funzionalitĂ 1. Lâapplicazione delle disposizioni del presente decreto è subordinata, per ciascuna Sezione giurisdizionale e Procura,
allâaccertamento della funzionalitĂ dei servizi di comunicazione presso lâUfficio stesso e decorre dalla data indicata nellâapposito provvedimento adottato dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Segretario Generale, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet della Corte dei conti.
Art. 13 Disposizioni transitorie
1. Con successivi decreti si provvederĂ a stabilire le ulteriori regole tecniche ed operative necessarie allo svolgimento, mediante utilizzo delle tecnologie dellâinformazione e della comunicazione,
dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali continuano ad applicarsi in via transitoria, per quanto non previsto dal presente decreto, le vigenti disposizioni processuali in materia di atti,
documenti, registri, comunicazioni e notificazioni non digitali.
2. Fino allâattivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i relativi atti o documenti ricevuti a mezzo posta elettronica certificata sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti, salvo diversa disposizione del Giudice; i relativi fascicoli cartacei sono costituiti a cura delle Segreterie,
con le modalitĂ di cui allâart. 6 e senza addebito di spese,
esclusivamente nel caso di iscrizione del giudizio a ruolo dâudienza ai sensi dellâart. 33 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
3. Per le comunicazioni e le notificazioni nonchĂŠ per il deposito e la trasmissione di atti e documenti di cui al presente decreto, le Sezioni giurisdizionali e le Procure possono avvalersi, nei rapporti tra loro, in alternativa allâutilizzo della posta elettronica certificata, dei sistemi informativi della Corte dei conti che garantiscano gli stessi requisiti di certezza, integritĂ ed autenticitĂ della trasmissione.
Art. 14 Assolvimento degli obblighi fiscali e pagamenti
1. La regolaritĂ fiscale degli atti, il pagamento delle spese e lâassolvimento degli altri oneri previsti in materia di spese di giustizia sono attestati con idonea documentazione anche informatica e con indicazione negli atti stessi delle modalitĂ di assolvimento.
Art. 15 Entrata in vigore
1. Il presente decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





