Legge 6 febbraio 1981, n. 42

(Gazz. Uff. 4 marzo 1981, Suppl. Ord. n. 62).

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L’Aja il 15 novembre 1965.

Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 27 della convenzione stessa.

Articolo 3
A decorrere dalla stessa data di cui all’articolo 2, l’ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d’appello di Roma è designato quale autorità centrale per gli adempimenti che a detta autorità sono attribuiti dalla convenzione.
L’ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.

Articolo 4
L’autorità centrale, per l’applicazione dell’articolo 5 della convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico ministero, a norma dell’articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, procede direttamente alla notifica degli atti da notificare nel territorio del mandamento di Roma; trasmette agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, secondo la loro competenza a norma dell’articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. I detti uffici, data l’autorizzazione, trasmettono agli uffici unici costituiti presso le corti d’appello e i tribunali e agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, secondo la loro competenza, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni.
Quando sia chiesto, ai sensi dell’articolo 5, lettera b) , della convenzione, che la notifica sia effettuata in una forma particolare, questa può essere osservata purché non sia in contrasto con l’ordinamento dello Stato.

Articolo 5
L’autorità centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d’appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l’attestazione prevista dall’articolo 6 della convenzione, riguardo agli atti da essi rispettivamente compiuti. Essi sono tenuti, altresì, all’osservanza del disposto dell’articolo 148 del codice di procedura civile quando la notificazione sia stata eseguita a norma dell’articolo 5, lettera a) , della convenzione.
Qualora sia chiesto che l’attestazione di cui al comma precedente sia vistata dall’autorità centrale, gli atti, senza indugio, sono rimessi dall’ufficiale giudiziario procedente a detta autorità che, verificatane la regolarità formale, vista l’attestazione e la trasmette al richiedente. Se è chiesto che il visto sia apposto da un’autorità giudiziaria, è competente il capo dell’ufficio giudiziario presso il quale l’ufficiale giudiziario procedente esercita il suo ministero.

Articolo 6
Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell’ambito della propria competenza, sono designati a ricevere dall’autorità consolare o diplomatica dello Stato al quale appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della convenzione, gli atti da notificare.

Articolo 7
È competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all’articolo 16 della convenzione, il giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione.
Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio.
In caso di accoglimento della domanda, il giudice fissa alla parte un termine perentorio per la proposizione della impugnazione nelle forme ordinarie a decorrere dalla data di comunicazione dell’ordinanza effettuata a cura della cancelleria.

Articolo 8
Il primo comma dell’art. 142 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto è notificato mediante affissione di copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato”.

Articolo 9
All’art. 142 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200”.

Articolo 10
Il terzo comma dell’art. 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.