Legge 25 febbraio 1992, n. 210
(in Gazz. Uff., 6 marzo 1992, n. 55)
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Articolo 1
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autoritĂ sanitaria italiana, lesioni o infermitĂ , dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integritĂ psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge (1)(2)(3)(4).
2. Lâindennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonchĂŠ agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integritĂ psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresĂŹ a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (5).
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie (6).
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 1998, n. 27 (in Gazz. Uff. 4 marzo, n. 9), ha dichiarato lâillegittimitĂ del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto allâindennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 16 ottobre 2000, n. 423, (in Gazz. Uff., 18 ottobre, n. 43), ha ribadito lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto allâindennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dallâanno 1983. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 107 (in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 18), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dal presente comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2017, n. 268 (in Gazz. Uff., 20 dicembre 2017, n. 51), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto allâindennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.
[3] A norma dellâarticolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, lâindennizzo di cui al presente comma, spetta anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.
[4] La Corte Costituzionale, consentenza 23 giugno 2020, n. 118, (in Gazz. Uff., 24 giugno 2020, n. 26),ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermitĂ , da cui sia derivata una menomazione permanente della integritĂ psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dellâepatite A.
[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 476 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 48), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integritĂ psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 28 (in Gazz. Uff., 11 febbraio, n. 6), ha ribadito lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
[6] Per lâindennizzo di cui al presente articolo, vedi lâarticolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 25 luglio 1997, n. 238.
Articolo 2
1. Lâindennizzo di cui allâarticolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dallâarticolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. Lâindennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (1) .
2. Lâindennizzo di cui al comma 1, è integrato dallâindennitĂ integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dellâarticolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con lâindennitĂ integrativa speciale o altra analoga indennitĂ collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dellâarticolo 1, anche nel caso in cui lâindennizzo sia stato giĂ concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dellâevento dannoso e lâottenimento dellâindennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dellâindennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria (2) (3).
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, lâavente diritto può optare fra lâassegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nellâordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti lâunico sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in etĂ minore, lâindennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestĂ parentale.
5. I soggetti di cui allâarticolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dellâarticolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonchĂŠ del pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16- ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dallâarticolo 1 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresĂŹ al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui allâarticolo 1, nonchĂŠ al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piÚ di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 (4) (5).
(1) Per lâapplicabilitĂ dellâassegno di cui al presente comma, vedi lâarticolo 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) A norma dellâarticolo 11, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, le disposizioni di cui al presente comma si interpretano nel senso che la somma corrispondente allâimporto dellâindennitĂ integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso dâinflazione. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2011, n. 78 (in Gazz. Uff., 16 novembre 2011, n. 48), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale dellâarticolo 11, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(3) A norma dellâarticolo 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, lâautorizzazione di spesa di cui al presente comma, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
(4) La CorteCostituzionale, con sentenza 15 aprile 1996, n. 118 , (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 117), aveva dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui escludeva, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dellâevento prima dellâentrata in vigore della predetta legge e lâottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto â fuori dellâipotesi dellâart. 2043 del codice civile â a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.
(5) Articolo sostituito dallâarticolo 7, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548. Vedi inoltre i commi 2 e 3 dellâarticolo 7 del D.L. 548/1996 medesimo.
Articolo 3
1 . I soggetti interessati ad ottenere lâindennizzo di cui allâart. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanitĂ , entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, lâavente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, allâistruttoria delle domande stesse e allâacquisizione del giudizio di cui allâart. 4, sulla base di direttive del Ministero della sanitĂ , che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalitĂ organizzative (1).
1-bis . Chiunque, nellâesercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto dâufficio e ad adottare, nellâambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata (2).
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e lâentitĂ delle lesioni o dellâinfermitĂ da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con lâindicazione dei dati relativi allâevento trasfusionale o allâemoderivato, nonchĂŠ la data dellâavvenuta infezione da HIV.
4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dellâart. 2, comma 3, è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con lâindicazione dei dati relativi allâevento trasfusionale o allâemoderivato, nonchĂŠ la data dellâavvenuto decesso.
5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui allâart. 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno giĂ subito la menomazione prevista dallâart. 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (3).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 7, comma 4, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 e successivamente dallâarticolo 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 10, della legge 25 luglio 1997, n. 238.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 1996, n. 118, (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 117), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dellâevento prima dellâentrata in vigore della predetta legge e lâottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto â fuori dellâipotesi dellâart. 2043 del codice civile â a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.
Articolo 4
1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivitĂ di servizio e la menomazione dellâintegritĂ psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui allâarticolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermitĂ e sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermitĂ o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivitĂ di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
(1) A norma dellâarticolo 1, comma 13, della legge 25 luglio 1997, n. 238, le commissioni medico-ospedaliere di cui al presente articolo, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dellâultimo comma dellâart. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Articolo 5
1. Avverso il giudizio della commissione di cui allâarticolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanitĂ . Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanitĂ , sentito lâufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. Ă facoltĂ del ricorrente esperire lâazione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
Articolo 6
1. Nel caso di aggravamento delle infermitĂ o delle lesioni, lâinteressato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanitĂ , tramite la USL territorialmente competente entro sei mesi dalla data di conoscenza dellâevento (1).
2. Per il giudizio sullâaggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
(1) Comma modificato dallâarticolo 7, comma 6, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.
Articolo 7
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unitĂ sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sullâuso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunitĂ in genere.
3. Le regioni, attraverso le unitĂ sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
Articolo 8
1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanitĂ .
2. Allâonere derivante dallâapplicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per lâanno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanitĂ per lâanno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






