Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204
(Gazz. Uff. 9 novembre 2007 n. 261 - Suppl. Ord n. 228)
Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204
Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa allâindennizzo delle vittime di reato.
Art. 1.⨠Autorità di assistenza
1. AllorchĂŠ nel territorio di uno Stato membro dellâUnione europea sia stato commesso un reato che dĂ titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente lâindennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte dâappello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autoritĂ di assistenza:
a) dĂ al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dellâUnione europea in cui è stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalitĂ di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autoritĂ di decisione dello Stato membro dellâUnione europea in cui è stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalitĂ per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dellâautoritĂ di decisione dello Stato membro dellâUnione europea in cui è stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere allâautoritĂ di decisione le informazioni supplementari e lâeventuale documentazione accessoria.
2. Qualora lâautoritĂ di decisione dello Stato membro dellâUnione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte dâappello, quale autoritĂ di assistenza, predispone quanto necessario affinchĂŠ lâautoritĂ di decisione proceda direttamente allâaudizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
3. A richiesta dellâautoritĂ di decisione dello Stato membro dellâUnione europea, la procura generale della Repubblica presso la corte dâappello, quale autoritĂ di assistenza, provvede allâaudizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale allâautoritĂ medesima.
Art. 2.â¨AutoritĂ di decisione
1. Nei procedimenti per lâerogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente è stabilmente residente in un altro Stato membro dellâUnione europea, la domanda dellâelargizione può essere presentata tramite lâautoritĂ di assistenza dello Stato membro dellâUnione europea dove il richiedente è stabilmente residente.
2. In tale caso, lâautoritĂ specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sullâelargizione, comunica senza ritardo allâautoritĂ di assistenza dello Stato membro dellâUnione europea dove il richiedente è stabilmente residente e al richiedente stesso lâavvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o lâindicazione dellâorgano che procede allâistruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.
3. Qualora lâautoritĂ di decisione deliberi di procedere allâaudizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa può richiedere la collaborazione dellâautoritĂ di assistenza dello Stato membro dellâUnione europea dove il richiedente è stabilmente residente. A tale fine, lâautoritĂ di decisione può chiedere allâautoritĂ di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente allâaudizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. LâautoritĂ di decisione può chiedere allâautoritĂ di assistenza di procedere essa stessa allâaudizione e di trasmettere il relativo verbale.
4. LâautoritĂ di decisione comunica senza ritardo al richiedente e allâautoritĂ di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.
Art. 3.â¨Regime linguistico
1. Le informazioni di cui allâart. 1, comma 1, trasmesse dalla procura generale della Repubblica presso la corte dâappello, quale autoritĂ di assistenza, allâautoritĂ di decisione di altro Stato membro dellâUnione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autoritĂ di decisione lâinformazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in unâaltra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
2. Le informazioni di cui allâart. 2, comma 2, trasmesse dallâautoritĂ di decisione allâautoritĂ di assistenza di altro Stato membro dellâUnione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dellâautoritĂ cui lâinformazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in unâaltra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
3. I verbali delle audizioni di cui allâart. 1, comma 3, e il testoâ¨integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.
Art. 4. â¨Esenzione da spese e da formalitĂ di autenticazione
1. Le attivitĂ svolte dalla procura generale della Repubblica presso la corte dâappello, quale autoritĂ di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dellâautoritĂ di decisione di altro Stato membro dellâUnione europea.
2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dellâUnione europea dalla procura generale della Repubblica presso la corte dâappello, quale autoritĂ di assistenza, o dallâautoritĂ di decisione sono esenti da autenticazione o formalitĂ equivalenti.
Art. 5.⨠Punto centrale di contatto
1. Il Ministero della giustizia è il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dellâart. 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa attività è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per lâerogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.
Art. 7.⨠Regolamento di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dellâinterno, degli affari esteri e dellâeconomia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dellâart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attivitĂ di competenza delle procure generali presso le corti dâappello, del punto centrale di contatto di cui allâart. 5, nonchĂŠ le modalitĂ di raccordo con le attivitĂ di competenza delle autoritĂ di decisione.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformitĂ alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.
Art. 8. Copertura finanziaria
1. Per le finalitĂ di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere dallâanno 2007. Al relativo onere si provvede:
a) per lâanno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per lâattuazione delle politiche comunitarie, di cui allâart. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono versate allâentrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unitĂ previsionale di base del Ministero della giustizia;
b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzioneâ¨dellâautorizzazione di spesa di cui allâart. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.â¨2. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






