Corte Costituzionale, 26 febbraio 2026, n. 21

Il tossicodipendente autore di reato non è un malato psichiatrico: è soggetto responsabile penalmente, in quanto responsabile del suo stesso stato di dipendenza.

Con la sentenza n. 21 del 26 febbraio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, sollevate dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo con ordinanza n. 107/2025.

Il caso

Il GUP di Bergamo aveva sollevato una serie di questioni sull’art. 95 c.p., lamentando una discrasia ingiustificata rispetto all’evoluzione giurisprudenziale in tema di infermità psichica. Il rimettente richiamava in particolare la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9163/2005, che aveva esteso la rilevanza dell’infermità ai “gravi disturbi della personalità”, sostenendo che anche i disturbi da dipendenza dovessero trovare analoga considerazione ai fini dell’esclusione o della diminuzione dell’imputabilità.

La norma: l’art. 95 c.p.

L’art. 95 c.p. dispone che le disposizioni in materia di imputabilità (artt. 88 e 89 c.p.) si applicano anche a chi, al momento del fatto, era in stato di cronica intossicazione prodotta da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nell’interpretazione consolidata, la “cronica intossicazione” richiede un’alterazione psichica permanente e grave, assimilabile a una vera e propria psicosi. La tossicodipendenza in senso stretto — senza psicosi associata — non è di per sé idonea a escludere o ridurre la capacità di intendere e di volere.
Anche quando i disturbi derivanti dall’uso prolungato di sostanze comportino una rilevante riduzione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, permane un rimprovero per non aver intrapreso, in un periodo antecedente ragionevolmente prossimo alla commissione del reato, un serio percorso di disintossicazione. In questa prospettiva, non risulta contrario al principio di colpevolezza prevedere l’applicazione della pena senza il riconoscimento di un’attenuante legata alla condizione di tossicodipendenza.

Il tossicodipendente è responsabile del proprio stato

Il ragionamento della Corte parte da una premessa di fondo: il codice penale italiano non tratta il tossicodipendente autore di reato come un malato psichiatrico, ma come un soggetto responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto responsabile del suo stesso stato di dipendenza.
Anche laddove i disturbi da prolungato uso di sostanze riducessero significativamente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Non è pertanto contrario al principio di colpevolezza prevedere che il tossicodipendente possa essere condannato senza beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di dipendenza.

Quando rileva la “cronica intossicazione”

La Corte ha precisato i contorni applicativi della norma: la cronica intossicazione rileva ai fini dell’imputabilità soltanto in presenza di gravi anomalie psichiche persistenti, riscontrabili nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza. Si tratta, in concreto, di psicosi caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà, frequentemente associate — nei quadri di “comorbidità” o “doppia diagnosi” — alla dipendenza da sostanze.
Laddove tali condizioni sussistano, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza delle anomalie sulla capacità di intendere e di volere, applicando le regole ordinarie sulle infermità mentali di cui agli artt. 88 e 89 c.p.

Il riconoscimento della vulnerabilità

La Corte ha sottolineato che l’ordinamento non ignora la condizione di debolezza del tossicodipendente. Il sistema penale prevede una disciplina speciale delle pene e delle misure cautelari fortemente orientata alla risocializzazione: l’imputato tossicodipendente ha accesso, durante il processo e in fase esecutiva, a percorsi di riabilitazione dentro e fuori dal carcere.
Si tratta di un approccio che bilancia responsabilità penale e solidarietà sociale: si risponde del reato commesso, ma l’ordinamento accompagna verso il recupero.

Il principio di diritto

Il tossicodipendente autore di reato non è un malato psichiatrico: è soggetto responsabile penalmente, in quanto responsabile del suo stesso stato di dipendenza. La “cronica intossicazione” ex art. 95 c.p. rileva ai fini dell’imputabilità solo in presenza di psicosi persistenti, accertabili anche dopo astinenza, non per il solo fatto della dipendenza da sostanze.

Riflessi pratici per la difesa penale

La sentenza consolida un orientamento già presente in giurisprudenza, ma ne precisa i confini operativi con importanti implicazioni difensive. La strategia difensiva sull’imputabilità non può limitarsi a documentare lo stato di dipendenza, ma deve necessariamente:

  • allegare e provare l’esistenza di patologie psichiatriche concomitanti (psicosi, disturbi gravi della personalità con diagnosi differenziale);
  • richiedere perizie psichiatriche che accertino la persistenza dei disturbi anche in periodi di astinenza;
  • dimostrare il nesso causale tra le anomalie psichiche accertate e il singolo fatto di reato.

Il solo stato di tossicodipendenza, per quanto grave, non è di per sé sufficiente a fondare una questione di vizio di mente totale o parziale. Sul piano sanzionatorio, rimane aperta la strada delle misure alternative e dei programmi terapeutici ex artt. 90 e ss. del DPR 309/1990, che il giudice deve valutare anche alla luce del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

Conclusione

La Corte Costituzionale ribadisce la tenuta dell’art. 95 c.p. nel sistema penale vigente, respingendo un’equiparazione generalizzata tra tossicodipendenza e infermità mentale. La scelta del legislatore di non “medicalizzare” automaticamente la responsabilità del tossicodipendente è ritenuta compatibile con la Carta, purché l’ordinamento garantisca — come di fatto fa — percorsi concreti di riabilitazione e recupero. Per i professionisti del diritto penale, la sentenza fornisce un importante quadro di riferimento per calibrare le strategie difensive in tema di imputabilità, spostando il focus dalla dipendenza in sé alle sue conseguenze psichiatriche documentabili e persistenti.

 

Articolo 95 Codice Penale
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

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Corte Costituzionale, 26 febbraio 2026, n. 21