Decreto legge 4 gennaio 2015 n. 3
(Gazz. Uff., 24 gennaio 2015, n. 19)
(Il testo seguente non riporta le modifiche adottate in sede di conversione)
Art. 1 Banche popolari
Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
ÂŤ2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca dâItalia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilitĂ delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualitĂ primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca dâItalia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.Âť;
b) allâarticolo 29:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
ÂŤ2-bis. Lâattivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, lâorgano di amministrazione convoca lâassemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite lâattivo non è stato ridotto al di sotto della soglia NĂŠ è stata deliberata la trasformazione in societĂ per azioni ai sensi dellâarticolo 31 o la liquidazione, la Banca dâItalia, tenuto conto delle circostanze e dellâentitĂ del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dellâarticolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dellâautorizzazione allâattivitĂ bancaria e al Ministro dellâeconomia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca dâItalia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca dâItalia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.Âť;
2) il comma 3 è abrogato;
c) lâarticolo 31 è sostituito dal seguente:
ÂŤArticolo 31. (Trasformazioni e fusioni). â 1. Le trasformazioni di banche popolari in societĂ per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societĂ per azioni sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purchĂŠ allâassemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti allâassemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dallâarticolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.Âť;
d) allâarticolo 150-bis:
1) al comma 1, le parole: âbanche popolari e alleâ sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: ÂŤ2-bis. In deroga a quanto previsto dallâarticolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.Âť;
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dellâentrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dellâarticolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca dâItalia ai sensi del medesimo articolo 29.
Art. 2 PortabilitĂ conti correnti
Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui allâarticolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilitĂ a carico del cliente.
2. In caso di mancato rispetto delle modalitĂ e dei termini di cui al comma 1, lâistituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilitĂ esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilitĂ si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
4. Allâarticolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
ÂŤ1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali lâindicatore sintetico di costo e il profilo dellâutente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.Âť.
Art. 3 SACE
Al fine di rafforzare lâattivitĂ di SACE S.p.A. a supporto dellâexport e dellâinternazionalizzazione dellâeconomia italiana e la sua competitivitĂ rispetto alle altre entitĂ che operano con le stesse finalitĂ sui mercati internazionali, SACE S.p.A. è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso lâesercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca dâItalia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformitĂ alla citata normativa, definisce le modalitĂ operative piĂš idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.
Art. 4 Piccole e medie imprese innovative
Allâarticolo 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:
ÂŤ5-undecies. Per âpiccole e medie imprese innovativeâ, di seguito âPMI innovativeâ, si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dellâarticolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dellâUnione europea o in Stati aderenti allâaccordo sullo spazio economico europeo, purchĂŠ abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dellâultimo bilancio e dellâeventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una societĂ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) lâassenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
d) lâassenza di iscrizione al registro speciale previsto allâarticolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entitĂ fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per lâacquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresĂŹ da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dallâarticolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivitĂ di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietĂ intellettuale, termini e licenze dâuso. Le spese risultano dallâultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso unâuniversitĂ italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivitĂ di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o allâestero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolaritĂ , anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietĂ vegetale ovvero titolaritĂ dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchĂŠ tale privativa sia direttamente afferente allâoggetto sociale e allâattivitĂ di impresa.Âť.
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui allâarticolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: allâanagrafica, allâattivitĂ svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
3. Lâiscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dellâattivitĂ svolta, comprese lâattivitĂ e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicitĂ ;
f) elenco delle societĂ partecipate;
g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa allâattivitĂ innovativa delle PMI;
h) indicazione dellâesistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universitĂ e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietĂ industriale e intellettuale;
m) sito internet.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicitĂ di cui al comma 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilitĂ , per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilitĂ di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano lâaccesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dallâapprovazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dallâarticolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso lâufficio del registro delle imprese.
7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui allâarticolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate dâufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo lâiscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. Si applica lâarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attivitĂ di cui al presente articolo nellâambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative cosĂŹ come definite dallâarticolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; lâarticolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative, costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dallâarticolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: âstart-up innovativeâ sono inserite le seguenti: âe le PMI innovativeâ;
b) allâarticolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: âstart-up innovativeâ sono inserite le seguenti: âe PMI innovativeâ;
2) al comma 1, dopo le parole: âstart-up innovativeâ sono inserite le seguenti: â, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le societĂ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovativeâ;
3) al comma 2, dopo le parole: âstart-up innovativeâ sono inserite le seguenti: â, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le societĂ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovativeâ;
c) allâarticolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: âstart-up innovativeâ sono aggiunte le seguenti: â, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societĂ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovativeâ.
11. Allâarticolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: âdi diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dellâarticolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,â sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: âc) è residente in Italia ai sensi dellâarticolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dellâUnione europea o in Stati aderenti allâAccordo sullo spazio economico europeo, purchĂŠ abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;â.
12. Allâonere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro per lâanno 2015, in 39,6 milioni di euro per lâanno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.â.
Art. 5 Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito dâimposta per acquisto beni strumentali nuovi
Allâarticolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, al primo periodo, le parole: âfunzionalmente equivalenti ai brevettiâ sono sostituite dalle seguenti: â, da disegni e modelliâ e il quarto periodo è sostituito dal seguente: âNel caso in cui i redditi siano realizzati nellâambito di operazioni intercorse con societĂ che direttamente o indirettamente controllano lâimpresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societĂ che controlla lâimpresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dallâarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.â;
b) al comma 41, dopo le parole: âcontratti di ricerca stipulati conâ sono inserite le seguenti: âsocietĂ diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano lâimpresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societĂ che controlla lâimpresa ovvero conâ;
c) il comma 42 è sostituito dal seguente: â42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivitĂ di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, lâaccrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.â;
d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: â42-bis. Lâammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per lâacquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con societĂ che direttamente o indirettamente controllano lâimpresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societĂ che controlla lâimpresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).â;
e) al comma 44, le parole: âdi individuare le tipologie di marchi escluse dallâambito di applicazione del comma 39 eâ sono soppresse.
2. Al fine di diffondere lâinnovazione e di stimolare la competitivitĂ del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche attraverso le forme previste dallâarticolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a:
a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;
b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da universitĂ , da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per lâutilizzazione da parte delle imprese;
c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.
3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia è tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto dâuso di un brevetto o di un altro titolo di proprietĂ intellettuale, al netto dei costi, allâente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le universitĂ possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalitĂ previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere lâinnovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti dâimpresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Allâonere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per lâanno 2016, in 33,3 milioni di euro per lâanno 2017, 40,3 milioni di euro per lâanno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6 Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri
Allâarticolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: âorganismi di investimento collettivoâ a ân. 917â sono sostituite dalle seguenti: âinvestitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettivitĂ tributaria, di cui allâarticolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituitiâ.
Art. 7 SocietĂ di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese
Lâarticolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:
âArticolo 15. (SocietĂ di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). â 1. Il Governo, al fine dellâistituzione di una societĂ per azioni (di seguito, la âSocietĂ â) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La SocietĂ intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le âImpreseâ) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La SocietĂ opera secondo i principi di economicitĂ e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante lâutilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva lâeventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
2. La SocietĂ ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra lâaltro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la SocietĂ può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine allâuopo predisposti, compreso lâaffitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della SocietĂ , con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come lâapporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. Lâarticolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dellâorganizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli âInvestitoriâ). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della SocietĂ .
4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformitĂ alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
5. I soggetti che concorrono alla gestione della SocietĂ operano in situazione di completa neutralitĂ , imparzialitĂ , indipendenza e terzietĂ rispetto agli Investitori. Lâorganizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dellâeconomia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalitĂ di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dellâUnione europea per gli eventuali assensi.
8. Le disponibilitĂ in conto residui iscritte in bilancio per lâanno 2015, relative allâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nellâanno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilitĂ speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.
Art. 8 Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI
I contributi di cui allâarticolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalitĂ di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalitĂ di cui allâarticolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalitĂ di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarĂ presentato alle Camere per la conversione in legge.






