Delibera AGCOM 15 maggio 2019 n. 157/19/CONS
Delibera AGCOM n. 157/19/CONS del 15 maggio 2019 all. B
Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignitĂ umana e del principio di non discriminazione e di contrasto allâhate speech
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) âAutoritĂ â, lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dallâart. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) âTesto unico dei servizi di media audiovisivi e radiofoniciâ, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosĂŹ come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;
c) âservizio di media audiovisivoâ: il servizio come definito dallâart. 2, comma 1, lett. a), del Testo unico;
d) âservizio di media radiofonicoâ: il servizio come definito dallâart. 2, comma 1, lett. a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dellâart. 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
e) âfornitore di servizi di mediaâ, il fornitore di servizi come definito dallâart. 2, comma 1,lett. b), del Testo unico;
f) âgiornalistaâ, lâiscritto allâAlbo ai sensi dellâart. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; f) âprogrammaâ: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dallâart. 2,
comma 1, lett. e), del Testo unico;
g) âfornitore della piattaforma per la condivisione di videoâ: la persona fisica o
giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
h) âservizio di piattaforma per la condivisione di videoâ, un servizio quale definito agli artt. 56 e 57 del trattato sul funzionamento dellâUnione europea, ove lâobiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalitĂ essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilitĂ editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dellâart. 2, lett. a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video,
anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;Âť
i) âCO.RE.COMâ, i Comitati regionali per le comunicazioni;
l) âDirezioneâ: la direzione competente dellâAutoritĂ ;
m)âRegolamento sanzioniâ, il âRegolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegniâ, approvato con la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;
n) âespressioni o discorso dâodio (hate speech)â, lâutilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare lâodio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone âtargetâ, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, dâidentitĂ di genere, di orientamento sessuale, di disabilitĂ , di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, secondo quanto previsto dallâart. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i principi e le disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento per assicurare il rispetto della dignitĂ umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio,come definite alla lett. n) dellâart. 1.
2. Restano ferme le attribuzioni dellâOrdine dei giornalisti di cui al combinato disposto della legge n. 69/1963 e del D.P.R. n. 137/2012, relativamente ai propri iscritti.
3. LâAutoritĂ promuove, coordina e indirizza lâelaborazione di codici di condotta. In particolare, con riferimento ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cuiallâart. 1, lett. g), lâAutoritĂ individua forme di co-regolazione, nonchĂŠ campagne di sensibilizzazione sul tema.
CAPO II
Fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici
Art. 3
Principi generali
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertĂ dâinformazionee la libertĂ di espressione di ogni individuo e il diritto di cronaca, sono tenuti ad assicurare ilrispetto, nellâambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principifondamentali sanciti a garanzia degli utenti ai sensi dellâart. 32, comma 5, del Testo unico.
Art. 4
Principi di non discriminazione e di contrasto allâhate speech
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi dicui allâart. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo cosĂŹ la dignitĂ umana e generando una lesione dei diritti della persona.
2. A tal fine, vanno considerati anche eventuali elementi grafici, presenti nel programma, passibili di generare effetti âdiscriminatoriâ (titoli, sottopancia, affermazionivirgolettate) in quanto volti a generalizzare o a conferire natura sistematica a fatti specifici ed episodi particolari, nonchĂŠ volti, in assenza di precisazioni in merito al contesto di riferimento, a generare dubbi sulla loro natura episodica, rispetto ai diversi temi oggetto di discussione in trasmissione.
Art. 5
Iniziative di contrasto allâhate speech
1. La Rai, nel ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche in esecuzione al contratto di servizio, promuove la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignitĂ umana, di non discriminazione, dellâinclusione e della coesione sociale, nonchĂŠ di contrastoallâistigazione alla violenza e allâodio.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche privati, sono invitati a promuovere iniziative aventi ad oggetto i temi dellâinclusione e della coesione sociale,della promozione delle diversitĂ e dei diritti fondamentali della persona.
Art. 6
Procedimenti sanzionatori
1. LâAutoritĂ esercita le proprie competenze di vigilanza sul rispetto del presente Regolamento dâufficio, avvalendosi anche della Guardia di Finanza e della Polizia postale e, ove necessario, dei Comitati regionali per le comunicazioni.
2. LâAutoritĂ , per accertare la natura sistematica o episodica delle violazioni, tiene conto delle segnalazioni presentate da associazioni o altre organizzazioni rappresentative degli interessi degli utenti e da associazioni ed enti statutariamente impegnate nella lotta alla discriminazione. Tali soggetti, a pena di inammissibilitĂ , devono indicare puntualmente le asserite violazioni attraverso una denuncia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati necessari allâidentificazione del fornitore diservizi di media audiovisivi o radiofonici responsabile della presunta violazione.
3. La segnalazione di cui al comma 2 va trasmessa allâAutoritĂ allâindirizzoagcom@cert.agcom.it.
4. Trova applicazione, in quanto compatibile, il regolamento di cui alla delibera n. 581/15/CONS.
Art. 7
Violazioni dei principi
1. In caso di violazioni episodiche, lâAutoritĂ , previo contraddittorio, invia unacomunicazione alla SocietĂ segnalando la fattispecie rilevata e dandone comunicazione sul proprio sito.
2. In presenza di violazioni sistematiche o comunque particolarmente gravi, lâAutoritĂ avvia un procedimento sanzionatorio. Lâatto di contestazione riporta gli elementi previsti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie e il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale il fornitore di servizi media può presentare le proprie giustificazioni. Nel caso in cui la violazione coinvolga giornalisti, lâAutoritĂ ne informa lâOrdine professionale, con il quale avvia un confronto giĂ in sede di ricezione della segnalazione.
3. Allâesito del procedimento istruttorio, in caso di violazione delle disposizioni recate dal presente regolamento, lâAutoritĂ diffida il fornitore di servizi media a non reiterare la condotta illecita.
4. In caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui al comma 2 lâAutoritĂ provvede ai sensi dellâart. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 8
Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori
1. I provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del presente Regolamento sono altresĂŹ comunicati:
a) Â alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dei fornitori di servizi di media;
b) Â allâOrdine professionale qualora nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio siano coinvolti giornalisti.
CAPO III
Procedure di co-regolamentazione
Art. 9
Codici di condotta
1. LâAutoritĂ promuove, mediante procedure di coregolamentazione, lâadozione daparte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonchĂŠ su piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela della dignitĂ umana e per la rimozione dei contenuti dâodio.
2. Le predette misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili.
3. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono trasmettere allâAutoritĂ un report trimestrale sul monitoraggio effettuato per lâindividuazione dei contenuti dâodioon line, con lâindicazione anche delle modalitĂ operative e dei sistemi di verifica utilizzati.
4. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono invitati a prevederecampagne di sensibilizzazione o altre iniziative aventi ad oggetto lâinclusione e lacoesione sociale, la promozione della diversitĂ , i diritti fondamentali della persona al fine di prevenire e combattere fenomeni di discriminazione on line.
5. LâAutoritĂ si riserva di rivedere il presente regolamento alla luce di eventuali codici di condotta o misure autonomamente adottate dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 10
Consiglio Nazionale dellâOrdine dei giornalisti
1. Il Consiglio Nazionale dellâOrdine dei giornalisti esprime pareri e formula propostein materia di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto allâhate speech eallâistigazione allâodio da parte dei giornalisti
2. LâAutoritĂ , laddove riceva una segnalazione o rilevi dâufficio una fattispecie dipresunta violazione delle disposizioni recate dal presente regolamento e sia coinvolto un giornalista professionista, ne informa tempestivamente il Consiglio dellâordine per levalutazioni di competenza.
Art. 11
Relazione sul monitoraggio
1. Gli esiti del monitoraggio dei notiziari e dei programmi diffusi sui canali nazionali con riferimento al rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento sono riportati inun apposito resoconto allegato alla relazione annuale sullâattivitĂ svolta dallâAutoritĂ di cui allâart. 1, comma 6, lett. c), n. 12, della legge n. 249/1997.






