Cassazione civile, sez. unite, 5 ottobre 2015, n. 19785
In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea allâuso, occorre distinguere lâipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dallâutilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perchĂŠ nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore.
Nel caso di vizi emersi prima della consegna (che va assimilato a quello della mancata consegna,) il concedente, informato del fatto che lâutilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea allâuso, ha rifiutato la consegna, in forza del principio di buona fede, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso questâultimo per la risoluzione del contratto di fornitura â alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing â o per la riduzione del prezzo.
Diversamente il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dellâutilizzatore.
Nel caso di vizi emersi successivamente alla consegna lâutilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per lâeliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato dallâutilizzatore dellâemersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltĂ ) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione.
In ogni ipotesi, lâutilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni giĂ eventualmente pagati al concedente.
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Cassazione civile, sez. unite, 5 ottobre 2015, n. 19785


