FATTO E DIRITTO
1 â Il processo.
La Spinelli & Rampazzo s.r.l. citò in giudizio la Car Diesel s.p.a., chiedendo la risoluzione, per inadempimento di questâultima, del contratto di fornitura di un autocarro collegato ad un contratto di leasing stipulato con Austria Finanza s.p.a.; autocarro poi risultato privo di una qualitĂ essenziale, in quanto strutturalmente inidoneo ad ottenere lâautorizzazione ADR e la conseguente omologazione da parte del Ministero dei Trasporti. Chiese, altresĂŹ, la condanna della societĂ convenuta al risarcimento dei danni o, quantomeno, alla riduzione del prezzo di compravendita.
Nella costituzione in giudizio di Car Diesel s.p.a. e previa riunione di questa causa ad altra da questâultima introdotta nei confronti della Marciar s.n.c. di Cordioli E. & C., alla quale era stato dato incarico di allestire ed adeguare lâautocarro in vista dellâottenimento della suddetta autorizzazione ministeriale, intervenne lĂ sentenza con la quale il tribunale di Verona:
dichiarò la risoluzione del contratto di fornitura per fatto e colpa della venditrice Car Diesel s.p.a.; condannò questâultima alla restituzione di quanto percepito nella vendita; respinse la domanda risarcitoria.
Interposto gravame da parte della Car Diesel s.p.a., la corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la carenza di legittimazione attiva della Spinelli &
Rampazzo s.r.l., con conseguente rigetto di tutte le domande da questa proposte.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Sertra s.r.l. (già Spinelli & Rampazzo s.r.l.) sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Car Diesel s.p.a. Sertra ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Marciar s.n.c..
La terza sezione civile di questa Corte, ritenuto che la causa pone una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per lâeventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha cosĂŹ disposto.
2- Il motivo di ricorso.
Con lâunico motivo di ricorso Sertra s.r.l. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dellâart. 1705 c.c., e delle disposizioni che presiedono allâinterpretazione dei negozi giuridici ex art. 1362 c.p.c. e segg.. La corte di appello avrebbe erroneamente affermato la carenza della sua legittimazione attiva alla risoluzione della vendita sullâerroneo presupposto che lâesercizio diretto dellâazione contrattuale da parte dellâutilizzatore del bene in leasing nei confronti del fornitore, non derivando da una previsione generale di legge, sia ammissibile solo in presenza di specifica clausola contrattuale, nella specie inesistente.
A corredo del motivo viene formulato, ex art. 366 bis c.p.c. (qui applicabile ratione temporis), il seguente quesito di diritto: âse vi è stata violazione e falsa applicazione dellâart. 1705 c.c., e dei criteri che presiedono allâinterpretazione dei negozi giuridici in virtĂš dei quali nel contratto di locazione finanziaria allâutilizzatore è riconosciuta, quale effetto naturale connaturato allâoperazione di locazione finanziaria stessa, una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa anche in assenza di specifiche clausole contrattuali, avendo ritenuto nel caso di specie la corte di appello di Venezia, nonostante la pacifica e documentata sussistenza della locazione finanziaria, il difetto di legittimazione attiva dellâutilizzatore, sul presupposto che la stessa dovesse avere la propria fonte in un patto contrattuale non rinvenuto agli atti del giudizio; dovendosi invece dichiarare sussistente la legittimazione attiva dellâodierna ricorrente quale utilizzatore nel contratto di locazione finanziaria intercorrente con la Car Diesel, con ogni conseguenza di leggeâ.
3 -Lâordinanza di rimessione.
Con ordinanza interlocutoria del 4 agosto 2014, n. 17597, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha chiesto lâintervento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine alla questione di massima di particolare importanza, concernente â con riguardo ai presupposti sostanziali e processuali di applicazione dellâart. 1705 c.c., comma 2, alla locazione finanziaria â le azioni direttamente proponibili dallâutilizzatore nei confronti del venditore e, segnatamente, quella di risoluzione della vendita per inadempimento di questâultimo.
Ha osservato il collegio che tale questione non può prescindere dalla considerazione della natura e della struttura del contratto di locazione finanziaria.
In particolare, sotto il profilo della causa contrattuale, viene evidenziato che il conseguimento del bene nella disponibilitĂ dellâutilizzatore è reso possibile dallâintervento del concedente;
il quale, peraltro, esaurisce il proprio ruolo nel fornire il supporto finanziario necessario allâacquisto, restando sostanzialmente indifferente allo svolgimento della relazione materiale con il bene, sebbene ne sia divenuto formalmente proprietario. Ed, infatti, il concedente: non intrattiene rapporti con il fornitore diversi da quelli necessari a formalizzare lâacquisto, nemmeno nella fase della trattativa (occupandosi direttamente lâutilizzatore della scelta del bene da acquistare); non assume i rischi riconducibili a vario titolo al rapporto con la cosa (deterioramento, sottrazione, perimento, vizi, difetti funzionali, inidoneitĂ allâuso previsto, mancata o incompleta consegna).
Insomma, il concedente sostiene finanziariamente unâoperazione che è definita da soggetti diversi nei suoi aspetti essenziali.
Sotto il profilo della struttura del contratto, poi, lâordinanza ritiene ormai superata la ricostruzione del leasing in termini di contratto unitario plurilaterale, preferendo dottrina e giurisprudenza fare riferimento alla figura del collegamento negoziale tra compravendita e locazione finanziaria. Tale ricostruzione, che non mette in discussione la causa unitaria dellâoperazione economica, condurrebbe ad ammettere lâazione diretta dellâutilizzatore nei confronti del fornitore, seppure in presenza di alcuni presupposti e limiti, non sempre univocamente determinati, riconducibili al mandato senza rappresentanza di cui allâart. 1705 c.c., comma 2, laddove lâutilizzatore assume la veste di mandante, il concedente quella di mandatario (compiendo unâattivitĂ giuridica per conto dellâutilizzatore senza spenderne il nome) ed il fornitore quella del terzo.
Sostiene, pertanto, lâordinanza che:
a) lâoperazione economica che interviene tra concedente, utilizzatore e fornitore non da luogo ad un contratto plurilaterale, ma ad un collegamento negoziale tra un contratto di compravendita ed un contratto di locazione finanziaria, per effetto del quale lâutilizzatore è legittimato ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Con la conseguenza che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dellâutilizzatore, in quanto clausola di trasferimento, facente parte del contratto dal quale lâutilizzatore deriva il suo potere di azione;
b) âin caso di leasing finanziario â atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che sĂŹ ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicchĂŠ ai sensi dellâart. 1705 c.c., comma 2, il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo lâesecuzione dellâaffare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne lâadempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) â lâutilizzatore è legittimato a far valere la pretesa allâadempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente soffertoâ (in questo senso Cass. 27 luglio 2006, n. 17145), nonchĂŠ ancora allâaccertamento dellâesatto corrispettivo spettante al fornitore;
c) lâutilizzatore non è, invece, normalmente legittimato allâazione di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la societĂ di leasing, salva la presenza di una specifica clausola contrattuale che trasferisca in capo allâutilizzatore la posizione sostanziale spettante al concedente. Legittimazione, peraltro, riconosciuta da alcune sentenze, le quali, facendosi carico del pregiudizio che la risoluzione del contratto di vendita potrebbe arrecare al concedente, configurano, a tutela di questâultimo e a garanzia della utilitĂ della sentenza medesima, una fattispecie di litisconsorzio necessario che ne permetta la partecipazione al giudizio; litisconsorzio esteso anche allâazione di riduzione del prezzo della fornitura.
Lâordinanza interlocutoria richiama, poi, la L. 14 luglio 1993, n. 259, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale stipulata ad Ottawa il 28 maggio 1988.
Lâart. 10, della menzionata legge â non applicabile nel caso allâesame della Corte ma pur sempre utile a fini interpretativi â stabilisce che gli obblighi del fornitore derivanti dal contratto di fornitura possono essere fatti valere anche dallâutilizzatore, pur non essendo questâultimo parte del contratto, anche se per lâannullamento o per la risoluzione del contratto di fornitura occorre in ogni caso il consenso del concedente. Il tutto, peraltro, nel quadro di una disciplina informata ad una maggiore tutela dellâutilizzatore nei confronti del concedente, laddove per il diritto interno è preclusa la possibilitĂ di ottenere la risoluzione del contratto di leasing per questioni inerenti alla cosa, nonchĂŠ la possibilitĂ di far valere nei confronti del concedente lâinadempimento del fornitore.
Si afferma, altresĂŹ, che qualsiasi soluzione interpretativa non può prescindere dalle conclusioni raggiunte da Sez. U, 8 ottobre 2008, n. 24772, secondo la quale âlâespressione diritti di credito derivanti dallâesecuzione del mandato (art. 1705 c.c., comma 2), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta ali âesercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno)â. Si tratta, beninteso, di una decisione non emessa in materia di leasing ma di portata generale, affrontandosi tutti gli aspetti della legittimazione sostitutiva del mandante, cosĂŹ come desumibili dallâart. 1705 c.c., comma 2, norma ritenuta ormai costituente âIl passaggio obbligato comunemente invocato per normativamente giustificare e definire, anche nella locazione finanziaria, le azioni contrattuali esperibili in via diretta dallâutilizzatoreâ.
Il collegio della terza sezione, peraltro, dubita che il decisum di Sez. U, n. 24772/2008, con riferimento allâattribuzione al mandante dei diritti ma non delle azioni, possa essere trasposto sic et simpliciter in materia di leasing in quanto significherebbe negare la peculiaritĂ di tale istituto e la stessa sua perfetta sussumibilitĂ sotto la disciplina del mandato senza rappresentanza. Ed, invero:
a) con riferimento allâart. 1705 c.c., comma 2, lâutilizzatore, a differenza del mandante, ha un rapporto diretto con il fornitore (terzo nel rapporto di mandato), gestendo in prima persona, fin dallâinizio, il rapporto di fornitura e stabilendone discrezionalmente le condizioni;
b) con riferimento allâart. 1706 c.c., il regime degli acquisti del mandatario poco o nulla si attaglia alla locazione finanziaria, nella quale il passaggio delle cose alla proprietĂ del mandante non avviene (se avviene) per rivendica (cose mobili) o per obbligo di ritrasferimento (immobili e mobili registrati), ma per esercizio del riscatto;
c) la ratio ispiratrice di Sez. U, n. 24772/2008 è volta alla tutela del terzo: âciò che osta allâaccoglimento della tesi ammissiva della legittimazione diretta da parte del soggetto, il mandante, che pure ha acquisito i diritti negoziali e ne può fruire in guanto titolare sostanziale, è la preclusione a configurare nella specie in pregiudizio del terzo ed in violazione dellâarticolo 1406 del codice civile â una cessione al mandante dellâintera posizione contrattuale formalmente costituitasi in capo al mandatario (âŚ) senza consenso del contraente ceduto. Orbene, si tratta di un ostacolo che, nella locazione finanziaria, non sembra abbia ragione di esistere; dal momento che in essa il rapporto (ancorchè non unitario) viene purtuttavia ad instaurarsi ed a svolgersi nella piena consapevolezza e volontĂ di tutti e tre i contraenti; certamente incluso il venditore. SicchĂŠ non vi sarebbe motivo di parlare di cessione contrattuale senza consenso del contraente ceduto, ma soltanto di esposizione del terzo (anche senza una specifica previsione pattizia) ad una legittimazione non soltanto non aliena, ma addirittura coessenziale al contratto da lui stipulatoâ.
Lâordinanza di rimessione osserva, altresĂŹ, che Sez. U, n. 24772/2008 non stabiliscono una regola assoluta, ma un semplice rapporto regola â eccezione, ragion per cui sarebbe sempre possibile far rientrare il leasing tra le ipotesi in cui la legge riconosce eccezionalmente allâutilizzatore â mandante la legittimazione sostanziale e processuale. Tuttavia, resterebbe il problema di stabilire quali sono le azioni che spettano allâutilizzatore e, segnatamente, se gli spetta lâazione di risoluzione, che potrebbe essere pregiudizievole per il mandatario-concedente.
In realtĂ , sembra necessario al collegio della terza sezione contemperare, quale naturale conseguenza del collegamento negoziale, le diverse esigenze di tutela del concedente e dellâutilizzatore, pressappoco come avvenuto nel caso limitrofo del collegamento negoziale tra compravendita e mutuo di scopo, in cui è stato riconosciuto che, in caso di risoluzione del contratto di vendita per fatto imputabile al venditore, lâobbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario; e ciò in relazione al venir meno, in tale evenienza, dello scopo del contratto di mutuo. Allo stesso modo, lo scioglimento della vendita potrebbe comportare Io scioglimento della locazione finanziaria se fosse valorizzata la funzione economica non solo finanziaria, ma anche di scambio insita nel collegamento negoziale tra contratto di fornitura e leasing. Infine, viene evidenziato che la soluzione del litisconsorzio necessario con il concedente, affermata in alcune pronunce al fine di ammettere la risoluzione ad istanza dellâutilizzatore, non è soddisfacente, perchĂŠ âla sola partecipazione alla lite del concedente (quandâanche la si ritenesse necessaria) nulla sarebbe in grado di dire sui diritti contrattuali che, nel processo cosĂŹ soggettivamente esteso, possono trovare deduzione e riconoscimentoâ.
In tale situazione di incertezza interpretativa, è richiesto, pertanto, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
4 â La questione sottoposta alle Sezioni Unite â Premesse.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite può essere, dunque, cosĂŹ sintetizzata: se, in caso di leasing finanziario, lâutilizzatore sia legittimato â oltre che a far valere la pretesa allâadempimento del contratto di fornitura e al risarcimento del danno conseguentemente sofferto â anche a proporre domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la societĂ di leasing, come effetto naturale del contratto di locazione finanziaria, oppure se tale legittimazione sussista solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga trasferita la posizione sostanziale, del concedente allâutilizzatore.
Prima di procedere alla soluzione della questione occorre svolgere alcune premesse.
Vanno dati per acquisiti una serie di concetti, nozioni e definizioni consolidatisi intorno al contratto del quale si discute, che, benchè atipico rispetto a quelli previsti dal codice civile, ha ormai trovato, nelle sue molteplici versioni, unanime definizione dottrinaria e giurisprudenziale, nonchĂŠ ripetuti riconoscimenti normativi. Va, dunque, ristretta la trattazione nei limiti del quesito posto alle Sezioni Unite e delle perplessitĂ avanzate dallâordinanza di rimessione rispetto ad un preponderante quadro dottrinario e giurisprudenziale che, come si vedrĂ in seguito (e come la stessa ordinanza ammette), non solo ha da tempo negato alla vicenda la natura di negozio plurilaterale ma, ravvisando unâipotesi di collegamento negoziale (tra la vendita e la locazione), ha escluso che lâutilizzatore possa sperimentare verso il fornitore lâazione di risoluzione e quella di riduzione del prezzo.
Altrettanto occorre premettere che, come meglio si spiegherĂ , la prassi mercantile ha di fatto risolto il problema attraverso la frequente stipulazione di atti ai quali partecipano le tre parti (soprattutto nel leasing immobiliare), oppure attraverso clausole contenute nel contratto di locazione con le quali il concedente trasferisce allâutilizzatore tutti i diritti e le correlate azioni che egli potrebbe sperimentare verso il fornitore.
5 â Le azioni esperibili dallâutilizzatore in ipotesi di inadempimento del fornitore â Il risalente quadro giurisprudenziale.
La chiave di volta della questione risiede nella configurazione strutturale del contratto del quale si discute, posto che, se lo si ravvisa come contratto unitario plurilaterale, è agevole farne discendere lâesperibilitĂ dellâazione di risoluzione da parte dellâutilizzatore contro il fornitore, posto che questâultimo è considerato anchâegli parte del contratto di compravendita. Il problema si pone, invece, se lâinterprete tiene ben distinti, nella vicenda, il contratto di vendita (tra fornitore/venditore e concedente/acquirente) e contratto di locazione (tra concedente/proprietario/locatore della cosa ed utilizzatore/locatario della stessa), pur riconoscendo lâindiscutibile collegamento esistente tra i due.
In questa seconda ipotesi, il contratto di vendita è, per lâutilizzatore, negozio stipulato tra terzi (res inter alios acta) rispetto al quale egli non ha alcun potere dâincidenza; restando, comunque, da verificare se il riconosciuto collegamento negoziale conceda allâutilizzatore (come sostiene il ricorso in esame e pone in chiave problematica lâordinanza interlocutoria) quel potere, compresa lâesperibilitĂ da parte sua dellâazione di risoluzione del contratto di vendita, al quale egli non ha partecipato.
Come sâè giĂ visto in precedenza, una risalente giurisprudenza, proprio per risolvere positivamente il problema, tendeva a configurare la locazione finanziaria come un rapporto trilaterale, in cui lâacquisto ad opera del concedente va effettuato per conto dellâutilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del negozio, dellâesonero del primo da ogni responsabilitĂ in ordine alle condizioni del bene acquistato per lâutilizzatore, essendo questâultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarĂ oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente lâobbligo della consegna, NĂŠ garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualitĂ promesse, NĂŠ rimane tenuto alla garanzia per evizione (in tal senso, Cass. n. 4367/97, n. 6076/95, n. 5571/91).
CosĂŹ ragionando, si evitava di lasciare lâutilizzatore senza tutela, essendo comunque âabilitato ad esperire direttamente le azioni derivanti dalla compravendita del bene nei confronti del fornitoreâ (in questo senso si esprimeva la giĂ citata Cass. n. 4367/97);
azioni giustificate proprio dalla struttura trilaterale del rapporto e dal fatto che è lâutilizzatore (e non il concedente/proprietario, che si è limitato a finanziare lâoperazione) ad avere intrattenuto rapporti diretti con il fornitore del bene oggetto del contratto.
PiĂš in particolare, Cass. n. 854/00, ponendosi appunto nellâottica del contratto di leasing come contratto plurilaterale, osservava che, poichĂŠ la prestazione del fornitore va ritenuta essenziale nellâeconomia dellâaffare ai sensi dellâart. 1459 c.c., non vâè possibilitĂ da parte dellâutilizzatore di chiedere la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del fornitore senza che venga coinvolto anche il concedente. Invero, âla locazione finanziaria dĂ luogo ad unâoperazione giuridica unitaria, nella quale ognuno dei contraenti è consapevole di concludere un accordo con le altre parti interessate dallâaffare; ciascun contraente assume volontariamente obblighi nei confronti delle altre due parti; il fornitore si obbliga, nei confronti del concedente, a trasferirgli la proprietĂ e, nei confronti dellâutilizzatore, a consegnargli il bene e a dargli le garanzie della vendita; il concedente si obbliga a pagare il prezzo del bene al fornitore e a consentirne il godimento ali âutilizzatore; questi a sua volta si obbliga a rimborsare al concedente con gli interessi e le spese il finanziamento ottenuto.
Nascono vincoli obbligatori incrociati tra loro nei quali la prestazione del fornitore è essenziale nellâeconomia del contratto, perchĂŠ è quella che soddisfa lâinteresse di entrambe le altre, oltre che quello dello stesso fornitore a ricevere il prezzo; se essa viene meno, il contratto si scioglie rispetto a tutte le altre parti.
La risoluzione del rapporto di compravendita chiesta ed ottenuta autonomamente dallâutilizzatore il quale consegua la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno pregiudicherebbe la condizione del concedente; questi oltre ad essere privato della garanzia rappresentata dalla proprietĂ del bene rischierebbe anche di non ricevere i canoni essendo venuta meno con la cessazione del godimento del bene la causa della contrapposta obbligazione dellâutilizzatore di pagare i canoniâ. Di qui la necessitĂ della partecipazione al giudizio di risoluzione del concedente, che la sentenza riteneva rispondere allâesigenza avvertita anche dal legislatore, allorquando, con lâart. 10 della legge n. 259/1993, recependo la Convenzione Unidroit sul leasing internazionale, ha stabilito che lâutilizzatore, pur potendo agire direttamente nei riguardi del fornitore per lâadempimento del contratto di fornitura (comma 1), non può chiederne tuttavia la risoluzione senza il consenso del concedente (secondo comma).
Questa sorta di litisconsorzio necessario nei confronti del concedente (nellâazione di risoluzione direttamente introdotta dallâutilizzatore contro il fornitore) sembrava, a siffatta giurisprudenza, un espediente capace di rimediare alla stridente anomalia dellâazione risolutiva concessa a chi non è stato parte del contratto da risolvere e che, nel suo esito positivo, necessariamente comporta la perdita in danno del concedente/proprietario/locatore non solo della proprietĂ (garanzia rispetto allâutilizzatore) ma anche dei canoni derivanti dalla locazione (sulla stregua di questâorientamento si vedano anche Cass. n. 5125/04 e n. 11776/06).
6 â Segue â Lâevoluzione giurisprudenziale.
La tesi del contratto unitario plurilaterale è stata, però, ben presto abbandonata dalla giurisprudenza a seguito della decisa critica della dottrina, iniziandosi a ricostruire, in accordo con questa, la struttura del contratto di leasing come ipotesi di collegamento negoziale. Secondo questâidea, lâoperazione di leasing finanziario consta di due contratti collegati tra loro: quello di leasing propriamente detto e quello di fornitura. âQuesto collegamento, consistente in ciò che il contratto di fornitura, nel complesso dellâoperazione, ha la funzione di mezzo per lâesecuzione di quello di leasing, risulta da piĂš indici: la struttura del procedimento di formazione negoziale, in cui intervengono in varia sequenza le tre parti; la sussunzione, a contenuto del contratto di fornitura, di elementi individuati insieme dal fornitore e dellâutilizzatore; la circostanza che i contratti, di fornitura come di leasing, esplicitino, per solito, come ragione dellâacquisto del bene da parte del concedente sia la sua concessione in godimento allâutilizzatore che lo ha scelto, sia la previsione, contenuta nel contratto di fornitura, che la consegna del bene dovrĂ farsi dal fornitore direttamente allâutilizzatoreâ (cosĂŹ motiva Cass. n. 10926/98 e le fanno seguito Cass. n. 15762/00, n. 5125/04, n. 19657/04, n. 6728/05, n. 20592/07).
In altri termini, il leasing finanziario ârealizza unâipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, questâultimo venendo dalla societĂ di leasing concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare lâinteresse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilitĂ della cosaâ (Cass. n. 17145/06). Ed il nesso di collegamento tra i due contratti viene normalmente in evidenza proprio âin virtĂš di clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e societĂ di leasing viene convenuto che il bene oggetto del negozio sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente della societĂ (il quale in precedenza ha provveduto ad indicarlo specificamente) ed è previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore allâutilizzatoreâ (Cass. n. 16158/07, n. 9417/14).
In questâordine di idee, sâè fatto ricorso alla disposizione dellâart. 1705 c.c., comma 2, (il quale attribuisce al mandante il diritto, in via diretta e non in via surrogatoria, di far propri di fronte ai terzi i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo lâesecuzione dellâaffare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante esercitare in confronto del terzo le azioni, derivanti dal contratto concluso dal mandatario, intese ad ottenerne lâadempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) per dedurne che lâutilizzatore ha la legittimazione a far valere le azioni intese allâadempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento (cosĂŹ Cass. n. 10926/98, n. 17145/06, n. 17767/05, n. 5125/04, n. 19657/04), con esplicita o talvolta implicita esclusione dellâazione di risoluzione.
Sulla base della stessa premessa normativa, si è pure aggiunto che, in assenza di diversa pattuizione, con la consegna del bene dal fornitore direttamente allâutilizzatore e la conseguente sua accettazione da parte di questâultimo, sorge a carico dellâutilizzatore lâobbligo di pagamento dei canoni nei confronti del concedente e non possono a lui opporsi eventuali vizi, per quanto originali, del bene locato, che devono essere fatti valere con azione di garanzia unicamente nei confronti del fornitore. Invero, costituisce elemento naturale del negozio âlâesonero dal locatore di ogni responsabilitĂ in ordine alle condizioni del bene acquistato per lâutilizzatore, essendo questâultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene, che sarĂ oggetto del contratto, ed a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, per cui ogni vizio del bene dovrĂ essere fatto valere direttamente dallâutilizzatore nei confronti del fornitore, cosĂŹ come avviene nel caso di contratto concluso dal mandatario in nome proprio, ma per conto del mandanteâ. Con la conseguenza che âlâutilizzatore non può far valere lâeccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dellâart. 1460 c.c., per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedenteâ (Cass. n. 19657/04).
Per effetto di questa evoluzione giurisprudenziale sâè, dunque, ammesso che lâutilizzatore possa agire contro il fornitore per lâadempimento o per il risarcimento, ma sâè escluso categoricamente che possa agire anche per la risoluzione, tenuto, appunto, conto che a questa conseguono necessariamente effetti sulla sfera giuridica del concedente, con la determinazione dellâobbligo di restituzione del bene e della perdita del lucro dellâoperazione di finanziamento.
In particolare, si è sottolineato âlâemergere a tale stregua di una lacuna in merito alla disciplina applicabile al leasing finanziario in caso di risoluzione del contratto per inadempimento e in particolare relativamente ai rimedi dallo stesso utilizzatore esperibili nei confronti del fornitore. Lacuna da risolversi invero solamente caso per caso, la possibilitĂ di esercitarsi da parte dellâutilizzatore lâazione di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la societĂ di leasing â cui esso è estraneo â dipendendo in realtĂ dalla sussistenza nel contratto di leasing di uno specifico patto al riguardoâ (cosĂŹ, Cass. n. 17145/06 e n. 534/11).
Questâorientamento tiene a precisare (in risposta alla risalente giurisprudenza che pretendeva il litisconsorzio necessario del concedente in siffatta azione dellâutilizzatore contro il fornitore) che la questione attiene non giĂ alla legittimazione passiva, ma alla âtitolaritĂ attiva, allâesito del previo accertamento in ordine alla previsione nel contratto di leasing di una clausola contemplante il suindicato pattizio trasferimento allâutilizzatore della posizione sostanziale originariamente propria della societĂ di leasing acquirenteâ; con la conseguenza che âil relativo accertamento, soggetto ad eccezione di parte nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito, spetta invero al giudice del meritoâ.
Anche Cass. n. 23794/2007, che pure riconosce la legittimazione dellâutilizzatore alla domanda di accertamento dellâesatto corrispettivo, nega, benchè implicitamente, la legittimazione di questâultimo alla domanda di risoluzione: â(âŚ) deve â decisamente â escludersi che la domanda di accertamento (negativo) delle maggiori pretese fatte valere in via stragiudiziale dal fornitore e, quindi, in buona sostanza, di accertamento del corrispettivo in realtĂ spettante a questâultimo, possa identificarsi in una domanda di risoluzione contrattualeâ.
7- La soluzione della questione.
Benchè siano ormai numerosi gli interventi legislativi diretti a definire ed a regolamentare la vicenda negoziale della quale si sta trattando e, dal canto suo, la giurisprudenza (non solo di legittimitĂ ) sia stata finora tesa a studiarlo in maniera unitaria e formalistica, lâistituto della locazione finanziaria si presenta, invece, nella pratica mercantile, sotto forme e strutture diverse, di volta in volta adattate a realizzare i concreti e disparati interessi degli operatori economici, tradotti in formulari contrattuali che hanno soltanto alcuni punti in comune ma che, abitualmente, sono diversamente forgiati secondo le concrete esigenze in campo.
Ă cosĂŹ che nella generica denominazione di leasing si vanno a ricomprendere numerosissime figure contrattuali, ognuna avente la sua peculiaritĂ , quali (solo per citarne alcune) il leasing traslativo e quello di godimento, il leasing operativo e quello al consumo, il leasing pubblico e quello finanziario immobiliare, il lease back e la locazione finanziaria di autoveicoli, navi ed aeromobili.
Il dato comune a tutti è che, alla base, esiste unâoperazione di finanziamento tendente a consentire al c.d. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie allâapporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente allâutilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilitĂ o lâutilitĂ di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per lâanticipazione del capitale. Affiancata a questa vâè, necessariamente, unâaltra operazione, quella tendente allâacquisto del bene del quale lâutilizzatore intende godere, ossia unâordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darĂ in locazione allâutilizzatore da lui finanziato. ProprietĂ che, soprattutto nel leasing traslativo (ossia quello che, come esito finale, prevede il trasferimento di proprietĂ dal concedente allâutilizzatore) ha la fondamentale funzione di garanzia a favore del primo, rispetto ai canoni che ha il diritto di percepire dal secondo.
Nella grande normalitĂ dei casi, è lo stesso utilizzatore/locatario a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteristiche, ma anche il fornitore, il quale ultimo è consapevole dei risvolti dellâoperazione, ossia che la cosa viene acquistata dal concedente perchĂŠ questi la dia in godimento allâutilizzatore.
Non vâè dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti; cosĂŹ come è indubbio che tra i due negozi vâè un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darĂ in godimento al locatario.
Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che lâutilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione; laddove, invece, il concedente è lâunico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti.
In questâordine di idee, la sottrazione della vicenda dallâambito del rapporto plurilaterale e la sua sussunzione in quello del contratto collegato fa sĂŹ che le parti possano gestire separatamente i distinti rapporti contrattuali, secondo le rispettive funzioni, assegnando rilevanza giuridica a quelle sole interdipendenze che realmente condizionano lâattuazione dellâoperazione economica.
Dâaltronde, è la stessa prassi che ha preferito la strada del contratto collegato, tenuto conto che, per un verso, il contenuto del contratto di fornitura è di estrema rilevanza per lâutilizzatore nelle parti in cui si fissano le qualitĂ e le caratteristiche del bene, le garanzie di conformitĂ , gli obblighi di consegna, ma che, per altro verso, una serie di altri patti contenuti nel contratto di fornitura (si pensi, ad esempio, alle clausole relative al pagamento del prezzo) non generano interdipendenza e rimangono (o possono rimanere) estranee al regolamento contrattuale tra concedente ed utilizzatore.
La stessa Convenzione di Ottawa, della quale sâè giĂ fatta menzione, descrive la vicenda economica come incorporante due distinti contratti rispettivamente richiamati nelle L. n. 259 del 1993, comma 1, lett. a) e b), pone al centro dellâoperazione il concedente e lo individua in colui il quale stipula sia il contratto di fornitura, sulla base delle indicazioni dellâutilizzatore, sia il distinto contratto di leasing con lâutilizzatore, âdando a questâultimo il diritto di usare il bene contro pagamento dei canoniâ. Peraltro, la Convenzione non parifica in radice le figure del concedente e dellâutilizzatore nei loro rapporti verso il fornitore, bensĂŹ ricorre alla tecnica dellâassimilazione, stabilendo che âGli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dallâutilizzatore come se egli fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamenteâ (art. 10).
CosĂŹ inquadrato, il contratto di leasing è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore e collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per lâacquisizione del bene oggetto del contratto a favore dellâutilizzatore.
Nella pratica, il collegamento si realizza mediante apposite clausole previste in ciascuno dei due contratti. In particolare, nel contratto di leasing, quelle clausole: obbligano il concedente ad acquistare il bene giĂ individuato dallâutilizzatore e descritto nello stesso contratto (anche mediante esplicito riferimento al contenuto del contratto di fornitura, che lâutilizzatore dichiara di conoscere ed approvare); cedono allâutilizzatore diritti futuri, ma determinabili perchĂŠ derivanti al concedente dal contratto di fornitura; obbligano il concedente alla futura cessione di eventuali diritti nascenti da responsabilitĂ del fornitore. Nel contratto di fornitura:
configurano lâutilizzatore (che nel contratto di leasing ha assunto tutti i rischi derivanti dalla fornitura oltre che dallâutilizzo del bene oggetto del contratto) quale beneficiario delle prestazioni inerenti alla produzione e messa a disposizione del bene, in conformitĂ con le prescrizioni contrattuali e di legge giĂ definite nel contratto di leasing. CosĂŹ pure, nella pratica questo collegamento è talvolta ancor piĂš esaltato attraverso la partecipazione dellâutilizzatore al contratto di fornitura. Soprattutto in area di leasing immobiliare il notaio usa costituire nel contratto di compravendita la âparte venditriceâ (il fornitore), la âparte acquirenteâ (il concedente), nonchĂŠ lâaltro soggetto che dichiara di intervenire nellâatto di compravendita in qualitĂ di âutilizzatoreâ dellâimmobile, oggetto del separato contratto di locazione finanziaria, ed al quale la parte venditrice, preso atto che lâacquisto viene effettuato dal concedente al solo fine di fargli utilizzare lâimmobile, presta tutte le garanzie di legge, assumendo altresĂŹ nei suoi confronti le obbligazioni che â per legge o per convenzione â sono a suo carico in quanto parte venditrice. In siffatti contratti si aggiunge pure che:
per la suddetta ragione, lâutilizzatore (riconosciuta la corrispondenza dellâimmobile a quello da lui autonomamente prescelto ed individuato) potrĂ rivolgersi direttamente ed autonomamente alla parte venditrice in ogni sede per qualsivoglia reclamo o pretesa, relativi allâimmobile, previa comunicazione scritta alla parte acquirente; lâutilizzatore manleva la parte acquirente da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolaritĂ , inidoneitĂ allâuso, mancanza delle qualitĂ allâuso, mancanza delle qualitĂ relativi allâimmobile, agli impianti, alle pertinenze ed agli accessori dello stesso, nonchĂŠ per eventuali mendacitĂ , irregolaritĂ od imprecisioni delle dichiarazioni rese dalla parte venditrice nellâatto (cosĂŹ testualmente sâesprimono le piĂš comuni clausole inserite nei contratti di compravendita di beni immobili destinati al leasing).
Ă proprio la presenza di siffatte clausole normalmente in uso nei moduli contrattuali che consente di configurare il contratto di fornitura alla stregua di un contratto produttivo di alcuni effetti obbligatori a favore del terzo utilizzatore, senza necessitĂ di ipotizzare la presenza di un mandato implicito al contratto di leasing volto ad assicurare allâutilizzatore i diritti di azione riconosciuti dalla legge al mandante nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c., comma 2).
In questo senso, la pratica commerciale ha elaborato soluzioni idonee a conciliare le istanze di separazione funzionale e dei rischi, cosĂŹ da consentire la realizzazione dellâoperazione economica attraverso il coordinamento che lâunitarietĂ di tale operazione e lâinterdipendenza tra le prestazioni naturalmente generano.
Volendosi, invece, porre al cospetto di ipotesi in cui nessuna clausola contrattuale consenta allâutilizzatore la sperimentazione dellâazione risolutiva del contratto di fornitura, non può eludersi la regola base in tema di effetti del contratto, ossia quella in virtĂš della quale il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Ă la regola della c.d. relativitĂ del contratto, consacrata nellâart. 1372 c.c., in forza della quale è, in via di principio, da escludersi che, in mancanza di diverso patto o di specifica disposizione normativa, colui che non è stato parte del contratto di fornitura (lâutilizzatore) possa agire perchĂŠ il contratto stesso sia risolto; incidendo in una res inter alios acta e sortendo, cosĂŹ, lâeffetto di privare il concedente della proprietĂ del bene locato e, dunque, della garanzia riservatasi a fronte del pagamento dei canoni di locazione.
Questa regola, in specifiche ipotesi, è stata ritenuta derogata da un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie. Collegamento in senso tecnico per il quale è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nellâambito di una finalitĂ pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo lâeffetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (il principio è consolidato e, tra le piĂš recenti in tal senso, cfr. Cass. n. 11974/10).
Non è qui il caso di approfondire in astratto il tema del collegamento negoziale, tuttavia il quesito posto alle Sezioni Unite presuppone (nellâimpostazione sia del ricorso, sia dellâordinanza interlocutoria) che ci si interroghi se, nella specifica vicenda in trattazione, ricorra unâipotesi di collegamento negoziale in senso tecnico, in virtĂš del quale la validitĂ e lâinvaliditĂ di un contratto si rifletta sullâaltro in forma di reciproca interdipendenza. Ossia produca, in estrema sintesi, gli effetti di cui al brocardo del simul stabunt simul cadent.
Orbene, sul punto occorre concordare con quellâautorevole dottrina la quale osserva che, dal punto di vista economico, lâoperazione di leasing è sicuramente trilaterale, nel senso che i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore costituiscono un tutto unitario. Eppure, dal punto di vista giuridico, le cose stanno diversamente, siccome ci si trova al cospetto di due contratti (quello di compravendita e quello di locazione finanziaria) che, come sâè visto in precedenza, conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico. Un collegamento tale, cioè, da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dellâaltro. Ă pur vero che questi contratti sono legati da un nesso obiettivo (economico o teleologico), ma quel che manca, perchĂŠ possa ravvisarsi il collegamento tecnico, è il nesso soggettivo, ossia lâintenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrĂ concesso in locazione dal compratore/concedente allâutilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo.
Tantâè che, nella fisiologica evoluzione dellâoperazione, il fornitore, una volta consegnato il prodotto allâutilizzatore, esce di scena, essendo assolutamente disinteressato allo svolgersi dellâaltra vicenda che concerne la locazione stipulata tra concedente ed utilizzatore. Le circostanze, dunque, che sia proprio lâutilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che lâacquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna.
Se è vero quanto finora osservato, è anche vero che lo stesso concedente, una volta determinatosi al finanziamento, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e del fornitore effettuata dallâutilizzatore, posto che, qualunque essa sia, egli è garantito dalla proprietĂ del bene rispetto allâobbligo del pagamento del canone a carico dellâutilizzatore stesso.
A conferma di quanto finora argomentato soccorre (oltre la menzionata Convenzione di Ottawa) il quadro normativo delineato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993), il quale, nei contratti di credito collegati ed in ipotesi di inadempimento del fornitore, non consente allâutilizzatore/consumatore (soggetto sicuramente meritevole di maggior tutela rispetto allâimprenditore) di agire direttamente contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura, bensĂŹ gli consente di chiedere al concedente/finanziatore (dopo avere inutilmente costituito in mora il fornitore) di agire per la risoluzione del contratto di fornitura; richiesta che determina la sospensione del pagamento dei canoni (art. 125 quinquies, il quale dispone pure che la risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalitĂ e oneri, del contratto di locazione finanziaria).
Per le ragioni finora esposte deve escludersi pure che lâutilizzatore possa autonomamente esercitare contro il fornitore lâazione di riduzione del prezzo che, quale rimedio sinallagmatico, andrebbe a modificare i termini dello scambio nel rapporto tra concedente e fornitore.
Ă per tutte queste ragioni che le SU concordano con lâorientamento giurisprudenziale (la cui piĂš approfondita analisi va rinvenuta nella giĂ citata Cass. n. 17145/06) dal quale possono dedursi le due seguenti considerazioni:
Tra il contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a questâultimo) di soddisfare lâinteresse dellâutilizzatore ad acquisire la disponibilitĂ della cosa, si verifica unâipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente individualitĂ propria di ciascun tipo negoziale) in forza del quale lâutilizzatore è legittimato a far valere la pretesa allâadempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. Invece, in mancanza di unâespressa previsione normativa al riguardo, lâutilizzatore può esercitare lâazione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale.
Il relativo accertamento, trattandosi di questione concernente non la legitimatio ad causarti bensÏ la titolarità attiva del rapporto, è rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto.
8 â La tutela dellâutilizzatore.
Posto che il dibattito finora affrontato scaturisce dalla preoccupazione che lâutilizzatore, in assenza di clausole contrattuali che (come sâè detto) gli trasferiscano la posizione sostanziale del concedente rispetto ad ipotesi risolutive del contratto di fornitura (ipotesi che sâè verificata nella fattispecie in trattazione), rimanga sfornito di tutela, nellâinerzia del concedente, occorre affrontare anche questo tema.
Câè, dunque, da chiedersi quali siano i rimedi esperibili dallâutilizzatore in ipotesi di vizi della cosa (oggetto sia del contratto del leasing, sia di quello di fornitura) in una vicenda contrattuale che, nella prassi mercantile, tende ad affermare (come sâè visto) lâesonero del concedente da responsabilitĂ per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo dellâutilizzatore di accertare la conformitĂ del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo). Ciò a garanzia della separazione tra rischio finanziario e rischio operativo che sottende la vicenda economica in questione, la quale vuole che lâesecuzione del piano di ammortamento del credito sia indipendente da qualsiasi contestazione concernente la qualitĂ e la conformitĂ della fornitura. Ciò significa che, in forza di queste clausole, lâutilizzatore non può sospendere il pagamento dei canoni, NĂŠ ottenere la risoluzione del contratto di locazione.
Trattandosi di discipline speciali, deve essere decisamente escluso che alla fattispecie possa farsi estensiva applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione di Ottawa, sul leasing finanziario internazionale, o nel TUB, a favore dellâutilizzatore/consumatore.
La giurisprudenza unanime (cosĂŹ come la dottrina) riconosce allâutilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra lâaltro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilitĂ risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione.
Ma venendo piĂš al fondo della questione, occorre distinguere lâipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconoscibili dallâutilizzatore da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna, tenendo soprattutto conto che il canone di buona fede agisce quale strumento integrativo dei contratti (art. 1375 c.c.). In questo caso, vâè lâobbligo dellâutilizzatore di informare il concedente circa ogni questione che sia per questo rilevante, cosĂŹ come vâè lâobbligo a carico del concedente di solidarietĂ e di protezione verso lâutilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi.
Il primo caso deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicchĂŠ il concedente, una volta informato del fatto che lâutilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea allâuso, ha rifiutato la consegna, ha lâobbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravitĂ dellâinadempimento, lâazione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dellâutilizzatore.
Il secondo caso â quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo lâaccettazione verbalizzata da parte dellâutilizzatore â sicuramente consente allâutilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per lâeliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dallâutilizzatore dellâemersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltĂ ) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione.
In conclusione, si può affermare il principio in ragione del quale:
In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea allâuso, occorre distinguere lâipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dallâutilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perchĂŠ nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso questâultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo.
Nel secondo caso, lâutilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per lâeliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, lâutilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni giĂ eventualmente pagati al concedente.
9- La causa in trattazione.
Come sâè visto in precedenza, nella causa in trattazione lâutilizzatrice Spinelli & Rampazzo srl ha citato la fornitrice Car Diesel spa per la risoluzione del contratto di fornitura per mancanza nella cosa delle qualitĂ promesse in contratto in subordine, per la riduzione del prezzo. La sentenza impugnata ha dichiarato lâattrice priva di âattiva legittimazioneâ ed ha cosĂŹ respinto le domande, ritenendo che lâeventuale esonero del proprietario/concedente da ogni responsabilitĂ per vizi della cosa debba risultare da apposito patto, non avendo fonte normativa. La sentenza ha pure aggiunto che lâattrice non ha nemmeno prodotto in giudizio il contratto di locazione finanziaria, sĂŹ da provare lâesistenza di un menzionato patto.
CosĂŹ decidendo la sentenza sâè adeguata ai principi di diritto sopra enunciati, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla Spinelli & Rampazzo deve essere respinto.
La complessitĂ della questione, che ha richiesto lâintervento delle SU, impone lâintera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
CosĂŹ deciso in Roma, il 26 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2015





