Cassazione civile, sez. III, 8 luglio 2010, n. 16151
ÂŤVa, anzitutto affermato, in linea di principio che non sussiste unâincompatibilitĂ tra lâesercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nellâambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualitĂ , per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone.
Invece non vi è una base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero lâesatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualitĂ , non possa assumere la qualitĂ di testimone nello stesso processo.
Anche in questa sede civile va ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e lâufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con lâufficio di testimoneÂť.
Cassazione civile, sez. III, 8 luglio 2010, n. 16151






