Cassazione civile sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29811
La sincronizzazione di unâopera musicale con le immagini è cosa diversa dalla sua mera riproduzione e rientra i diritti esclusivi dellâautore
In tema di diritto dâautore, lâattivitĂ di âsincronizzazioneâ di unâopera musicale â intesa quale abbinamento od associazione permanente tra lâopera e le immagini (fisse o in movimento) â dĂ luogo ad un prodotto diverso rispetto allâopera musicale originario (unâopera cinematografica, audiovisiva, uno spot pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili).  La âsincronizzazioneâ è senza dubbio un atto ben piĂš complesso della semplice riproduzione in quanto lâopera musicale non viene solamente riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita â e talvolta manipolata â in un diverso prodotto.
Tale attivitĂ di sincronizzazione rientra nellâambito delle facoltĂ esclusive dellâautore della composizione stessa, ai sensi dellâart. 12, secondo comma dalla Legge sul diritto dâautore (Legge n. 633 del 1941) e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 della citata legge.
Ne deriva che lâutilizzatore dellâopera musicale, ancorchĂŠ titolare di licenza per la sua riproduzione, deve chiedere ed ottenere il preventivo consenso anche degli autori e dei compositori dei brani musicali, ai sensi dellâart. 13, e art. 61, comma 1., n. 1 LDA, essendo ad essi riservato il diritto di adattare e registrare le loro opere sui supporti di riproduzione di suoni e/o immagini.
art. 12 (âLâautore ha il diritto esclusivo di pubblicare lâopera. Ha altresĂŹ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente lâopera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con lâesercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.â),
art. 13 (âIl diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dellâopera, in qualunque modo o formaâ),
art. 18 (âIl diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dellâopera prevista nellâart. 4. Lâautore ha altresĂŹ il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nellâopera qualsiasi modificazione.â),
art. 61 (â1. Lâautore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare lâopera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dellâopera cosĂŹ adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare lâopera al pubblico mediante lâimpiego di qualunque supporto.â).
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Cassazione civile sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29811





