Fatto
1. La Corte dâappello di Roma ha respinto lâimpugnazione proposta da Sony Music Publisching (Italy) srl (dâora in avanti, solo Sony) contro la sentenza del Tribunale di quella stessa cittĂ con la quale, a seguito della citazione della Rai Radiotelevisione italiana (dâora in avanti, solo Rai) e di Pearson Television (Italy) spa, poi Grandy Productions (Italy) SpA ed ora FremantleMedia Italia srl (dâora in avanti, solo Fremantle), per la loro condanna al risarcimento dei danni, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 158, (LDA) ovvero dellâart. 2041 c.c., per arricchimento senza causa, in ragione dellâasserito illecito uso â perchĂŠ senza la necessaria autorizzazione â di 29 opere musicali (italiane e straniere), utilizzate attraverso il cd. processo di sincronizzazione con le immagini televisive di uno sceneggiato a puntate (o sceneggiato o sequel o soap opera) intitolato â(omissis)â, e con la richiesta di inibitoria (ex artt. 156 e 158 LDA) allâulteriore utilizzo di tali musiche come colonna sonora registrata dellâopera sceneggiata.
1.1. Premette il giudice di appello che Sony aveva ceduto i propri diritti alla SIAE, con mandato di gestione in esclusiva, ex art. 180 LDA, e questâultima aveva rilasciato una âlicenzaâ alla RAI, autorizzando la licenziataria a utilizzare qualsiasi forma di registrazione dellâopera musicale con immagini, ad eccezione che nei âfilm cinematografici e (n)ei programmi pubblicitariâ.
1.2. Nella specie, lo sceneggiato televisivo â in piĂš puntate (anche detta fiction) â â(omissis)â (âgirato in elettronica e non destinat(o) alle sale cinematograficheâ), non rientrava tra le opere eccettuate dallâaccordo e perciò consentiva la diffusione delle musiche abbinate (cd. sincronizzazione) alle immagine del prodotto artistico, senza la necessitĂ del previo consenso âdellâavente dirittoâ nellâambito della cd. utilizzazione secondaria dellâopera dellâingegno.
1.3. La Corte territoriale, pertanto, ha condiviso la valutazione del Tribunale ed ha affermato che la âlicenzaâ alla RAI è stata perfezionata dietro la corresponsione del compenso, ai sensi dellâart. 73 LDA, con la cessione del diritto allâuso dei fonogrammi da parte della SIAE, senza la necessitĂ di una ulteriore autorizzazione della Sony e ciò anche in riferimento al successivo rapporto contrattuale intercorso tra la RAI ed il produttore dello sceneggiato televisivo, ossia Fremantle.
2.Avverso tale decisione la Sony ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura, contro cui hanno resistito la RAI e Fremantle, con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13, art. 61, comma 1, n. 1 LDA (che riconoscono allâautore di unâopera musicale ed ai suoi aventi causa il diritto esclusivo di adattare e riprodurre lâopera) e degli artt. 72 e 73 LDA) la societĂ ricorrente lamenta il doppio errore contenuto nella sentenza di merito che, da un lato, avrebbe considerato legittimamente licenziati tutti i diritti sulle opere musicali in forza della convenzione tra SIAE e RAI, ai sensi dellâart. 73 LDA e, anche attraverso la sincronizzazione delle stesse con qualsiasi tipo di immagine, e da un altro, affermando che lo sceneggiato non rientrava nel novero del âfilm cinematograficoâ la sincronizzazione delle opere musicali sarebbe stata legittima in forza della convenzione SIAE â RAI, anche perchĂŠ compensata ai sensi dellâart. 73 LDA.
1.1. Secondo la ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe confuso i diritti che spettano agli autori ed ai compositori delle opere musicali (artt. da 12 a 71 LDA) con quelli di cui sono titolari i produttori fonografici (artt. da 72 a 102 LDA), considerando i secondi in una causa che avrebbe riguardato i primi.
1.2. In tale diverso quadro normativo, lâaver operato un âaccoppiamentoâ tra le immagini (della cd. fiction) e le composizioni musicali (sicchĂŠ le stesse sono diventate la colonna sonora della prima) avrebbe comportato anche la âfissazione, adattamento e manipolazioneâ della registrazione fonografica e non una semplice sua diffusione mediante esecuzione (come avviene a mezzo della televisione, infeste o pubblici esercizi, in occasione di eventi, ecc.), a cui sarebbe stata erroneamente assimilata, quasi si fosse trattato di una forma di diffusione delle canzoni.
1.3. Perciò lâutilizzatore avrebbe dovuto ottenere il preventivo consenso anche degli autori e dei compositori dei brani musicali, ai sensi dellâart. 13, e art. 61, comma 1., n. 1 LDA, essendo ad essi riservato il diritto di adattare e registrare le loro opere sui supporti di riproduzione di suoni e/o immagini.
2. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 180 e 203 LDA) la societĂ ricorrente lamenta lâulteriore errore logico contenuto nella sentenza di merito che, da un lato, avrebbe considerato legittimamente attribuita alla SIAE, ex art. 180 LDA, anche la gestione del diritto di sincronizzazione delle opere dalla stessa amministrate, con qualsiasi audiovisivo, ad eccezione di quelle con opere cinematografiche e di filmati pubblicitari, e da un altro, affermando che la fiction o soap opera o sceneggiato non rientrerebbe nel novero delle opere cinematografiche in senso stretto ma in un âprogramma televisivo di intrattenimentoâ.
2.1. Infatti, lo sceneggiato televisivo sarebbe assimilabile in tutto e per tutto alle opere cinematografiche, con la conseguente applicazione alle stesse (cd. opere assimilate) delle previsioni di cui allâart. 44 e ss. LDA, come desumibile dallâart. 203 LDA che vuole applicabili i principi del diritto dâautore anche al settore televisivo.
3. I cosĂŹ riepilogati, 4 due mezzi di cassazione, tra di loro strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
3.1. La prima questione che occorre affrontare per la soluzione della controversia è quali siano i diritti posti in gioco dalla società ricorrente (già attrice, nella fase di merito) e se la Corte territoriale ne abbia correttamente tenuto conto.
3.2. PoichĂŠ le questioni sottoposte allâesame della Corte sono state inquadrate, dai giudici di merito, nellâambito della ipotizzata violazione dei diritti di âriproduzione e registrazione (âŚ.)L. n. 633 del 1941, ex artt. 13 e 61â, e nella pretesa della Sony, quale titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere dellâingegno, ne risulta che la domanda proposta è stata esattamente compresa ed inquadrata, tenendo in considerazione, da un lato, proprio i beni che si assumono violati e, dallâaltro, il contratto di licenza sottoscritto tra lâattrice e la SIAE (e, quindi, in base alla previsione di legge di cui allâart. 180 LDA che riguarda proprio i diritti di autore).
3.3. Orbene, non vâè dubbio che la sentenza impugnata nellâaffermare che il rapporto contrattuale aveva integralmente coperto la pretesa materia controversa (e litigiosa) â abbia erroneamente riferito, in qualche passaggio, il diritto oggetto di controversia ad una previsione di legge non corretta, ossia allâart. 73 LDA che riguarda non giĂ i diritti di autore ma i connessi diritti del produttore fonografico.
3.4. Tuttavia, a ragione, la controricorrente Fremantle controeccepisce che lâerrore commesso non ha inficiato, in modo determinante, il complessivo ragionamento svolto dai giudici di appello atteso che esso non è stato decisivo nel complessivo ragionamento svolto.
3.5. Infatti, la âsincronizzazioneâ è una modalitĂ di utilizzazione di unâopera musicale o di un fonogramma che consiste nel abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc.
3.6. Lâopera musicale non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita â e talvolta manipolata â in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive.
3.7. Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dellâopera musicale, diritti tutti riservati allâautore dagli artt. 12 (âLâautore ha il diritto esclusivo di pubblicare lâopera. Ha altresĂŹ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente lâopera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con lâesercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.â), 13 (âIl diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dellâopera, in qualunque modo o formaâ), 18 (âIl diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dellâopera prevista nellâart. 4. Lâautore ha altresĂŹ il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nellâopera qualsiasi modificazione.â), 61 (â1. Lâautore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare lâopera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dellâopera cosĂŹ adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare lâopera al pubblico mediante lâimpiego di qualunque supporto.â) LDA, come giustamente rivendica la ricorrente e come è da tempo riconosciuto dalla dottrina specialistica ed anche dalla giurisprudenza di merito, atteso che lâabbinamento con le immagini di unâopera musicale può interessare e compromettere il diritto morale dellâautore dellâopera musicale, inteso quale espressione della personalitĂ dellâautore.
3.8. Lâadattamento audiovisivo dellâopera musicale, infatti, può richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che dĂ origine ad unâopera anche parzialmente diversa, se non nuova) e lâadattamento nellâopera cosĂŹ derivata â e questa in sè medesima â può essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dellâopera musicale.
3.9. Insomma, la âsincronizzazioneâ è senza dubbio un atto ben piĂš complesso della semplice riproduzione ed esige lâesplicito consenso individuale dellâautore dellâopera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la âsincronizzazione dei fonogrammiâ, che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).
3.10. La âsincronizzazioneâ, in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata â sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili â dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilitĂ della âsincronizzazioneâ dellâopera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nellâaccezione di âpubblica esecuzioneâ.
3.11. Non a caso, la giurisprudenza maggioritaria di merito ha affermato che âviola i diritti dâautore (âŚ) relativi ad unâopera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata per i titoli di testa e di coda di una telenovelaâ, perchĂŠ la âsincronizzazioneâ di unâopera musicale a corredo di immagini in movimento, quale che sia la loro natura, rientra nellâambito delle facoltĂ esclusive dellâautore della composizione stessa, ai sensi dellâart. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.
3.12. Va pertanto affermato il principio secondo cui:
in tema di diritto dâautore, lâattivitĂ di âsincronizzazioneâ di unâopera musicale â intesa quale abbinamento od associazione permanente tra lâopera e le immagini (fisse o in movimento) â integra un abbinamento della stessa ad immagini, che dĂ luogo ad un prodotto diverso (unâopera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attivitĂ che rientra nellâambito delle facoltĂ esclusive dellâautore della composizione stessa, ai sensi dellâart. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.
4. A tale proposito, la Corte territoriale ha â nella sostanza richiamato lâart. 180 LDA, secondo il quale la SIAE ha il potere di concedere i diritti affidati alla sua gestione con contratti conclusi con i vari utilizzatori (sovente denominati âlicenzeâ) contro il corrispettivo in danaro, cosĂŹ come ha fatto con la RAI.
4.1. Tale convenzione ha formato oggetto di apprezzamenti e valutazioni da parte dei giudici di merito i quali hanno, concordemente, ma anche erroneamente (come si dirĂ ), ritenuto che la licenza SIAE/RAI, avente ad oggetto i 29 brani musicali, riguardasse anche il cd. processo di âsincronizzazioneâ dei detti brani allâinterno del video formato in via elettronica, ossia attraverso una tecnologia che non ne consentiva lâutilizzazione nel circuito cinematografico (rispetto al quale quellâaccordo non era, in ogni caso, applicabile), finendo per considerare lecita quella riproduzione sulla base della diversitĂ ontologica tra âopera su pellicolaâ e opera registrata âin via elettronicaâ.
4.2. La societĂ ricorrente, invero, con le deduzioni difensive chiede di rimettere in discussione quella sintesi di giudizio; ma non giĂ attraverso la percorrenza della difficile via del riesame ermeneutico delle pattuizioni contrattuali quanto, piĂš correttamente, per mezzo del richiamo ad una diversa ed inapplicata regula iuris.
4.3. Si sostiene cioè che il processo di âsincronizzazioneâ fuoriuscirebbe dai poteri gestori della SIAE, cosĂŹ come contenuti nellâelenco tassativo di cui allâart. 180 cit., sicchĂŠ tale procedimento avrebbe una sua autonomia e non potrebbe essere ridotto ad altre forme di contaminazione tra lâopera musicale e le immagini. Ne conseguirebbe, per il principio dellâindipendenza dei diritti dâautore fra loro (di cui allâart. 19, comma 1, LDA: âi diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. Lâesercizio di uno di essi non esclude lâesercizio esclusivo di ciascuno degli altri dirittiâ) la necessitĂ di munirsi di unâapposita, specifica autorizzazione da parte degli autori e dei titolari dei diritti di sfruttamento economico di esse, non essendo sufficiente (per lâoperare del diverso principio della autonomia delle posizioni coesistenti sulla stessa opera, contenuto nellâart. 119, quinto comma, LDA (in forza del quale âlâalienazione di uno o piĂš diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltĂ esclusiveâ)) invocare quella âlicenzaâ, oggetto di convenzione tra la RAI e la SIAE.
5. La censura è fondata.
5.1. Aver richiamato quale fondamento normativo dellâaccordo raggiunto con la SIAE lâart. 180 LDA per interpretare il complesso delle relative facoltĂ come riferibili anche al cd. processo di âsincronizzazioneâ, costituisce una doppia violazione al complesso delle disposizioni richiamate nel ricorso per cassazione.
5.2. Infatti, lâinterpretazione dellâart. 180 LDA non può essere spinta fino al punto da considerare il suo tenore testuale come comprensivo, come hanno fatto i giudici di merito, della cd. sincronizzazione delle opere o dei fonogrammi atteso che tale tecnica comunque mira a raggiungere un risultato artistico ulteriore rispetto alla semplice telediffusione delle opere musicali: un accordo concluso per alcuni diritti non comprende anche altri che non siano stati espressamente menzionati, per quanto creatisi nel corso dellâevoluzione tecnologica.
5.3. In sostanza, lâart. 180 LDA non autorizza la SIAE alla telediffusione delle opere musicali coniugate con le immagini, nei vari format in cui le immagini vengono telediffuse, non essendo tale facoltĂ ricompresa nella richiamata previsione di legge (lâart. 180) e non rientrando tra i suoi compiti istituzionali.
5.4. Tali conclusioni consentono di assorbire le censure riguardanti il problema (pure discusso nella sentenza e censurato dalla ricorrente) se lo sceneggiato televisivo (in tutte le sue declinazioni concettuali e lessicali, pure sopra richiamate) si avvicini allâambito pacificamente escluso dallâaccordo, ossia quello dellâopera cinematografica, avendo i giudici di merito considerato prodotti eterogenei lâopera cinematografica (o su pellicola) rispetto a quella televisiva (o formata in via elettronica) che è destinata alla diffusione a mezzo dei sistemi televisivi.
6. In conclusione, il ricorso è complessivamente fondato e deve essere accolto in applicazione dei seguenti principi di diritto:
In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, la âsincronizzazioneâ, che è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata â sia esso unâopera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili â dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilitĂ della âsincronizzazioneâ dellâopera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nellâaccezione di âpubblica esecuzioneâ.
In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, lâart. 180 LDA non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla âsincronizzazioneâ delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata â in via elettronica â con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltĂ ricompresa nella richiamata previsione di legge (lâart. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE.
In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dellâart. 180 LDA, dia âlicenzaâ per lâutilizzazione delle opere musicali in favore di unâimpresa radio-televisiva, non comporta lâinclusione della sua utilizzazione nellâambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd. tecnica di âsincronizzazioneâ dellâopera musicale con le immagini televisive.
7. In conseguenza dellâaccoglimento del ricorso, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte territoriale per un suo nuovo esame alla luce dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte dâappello di Roma in diversa composizione.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017





