Diritto autore
Legge 22 aprile 1941, n. 633
(Gazz. Uff., 16 luglio 1941, n. 166)
Legge 22 aprile 1941, n. 633 â Protezione del diritto dâautore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DâAUTORE
CAPO I
OPERE PROTETTE
Articolo 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dellâingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allâarchitettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresĂŹ protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonchĂŠ le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dellâautore (1).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, modificato dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sĂŠ opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dellâarte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia (1);
5) i disegni e le opere dellâarchitettura;
6) le opere dellâarte cinematografica, muta o sonora, semprechĂŠ non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (2);
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchĂŠ originali quale risultato di creazione intellettuale dellâautore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (3);
9) le banche di dati di cui al secondo comma dellâarticolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto (4);
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sĂŠ carattere creativo e valore artistico (5) (6).
(1) Numero cosĂŹ modificato dallâart. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero aggiunto dallâart. 1, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
(3) Numero aggiunto dallâart. 2, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(4) Numero aggiunto dallâart. 2, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(5) Numero aggiunto dallâart. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(6) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sullâopera originaria, sono altresĂŹ protette le elaborazioni di carattere creativo dellâopera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dellâopera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 5.
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO II
SOGGETTI DEL DIRITTO
Articolo 6.
Il titolo originario dellâacquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dellâopera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 7.
Ă considerato autore dellâopera collettiva chi organizza e dirige la creazione dellâopera stessa.
Ă considerato autore delle elaborazioni lâelaboratore, nei limiti del suo lavoro (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 8.
Ă reputato autore dellâopera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme dâuso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dellâopera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome dâarte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (1) (2).
(1) Vedi lâarticolo 9 del Codice Civile.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato unâopera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dellâautore, finchĂŠ non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorchĂŠ si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dellâarticolo precedente (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 10.
Se lâopera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piĂš persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e lâopera non può essere pubblicata, se inedita, nĂŠ può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza lâaccordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o piĂš coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dellâopera può essere autorizzata dallâautoritĂ giudiziaria, alle condizioni e con le modalitĂ da essa stabilite (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 11.
Alle amministrazioni dello Stato, [al partito nazionale fascista], alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese (1).
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchĂŠ alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni (2).
(1) Il partito nazionale fascista è stato soppresso con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
SEZIONE I
PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELLâOPERA
Articolo 12.
Lâautore ha il diritto esclusivo di pubblicare lâopera.
Ha altresĂŹ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente lâopera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con lâesercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
Ă considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 12 bis-bis.
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nellâesecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 3, del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, sostituito dallâarticolo 3, del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 12 ter 3-ter.
Salvo patto contrario, qualora unâopera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nellâesercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dellâopera (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 23, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 13.
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dellâopera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, lâincisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione (1)(2) .
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 14.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto lâuso dei mezzi atti a trasformare lâopera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nellâarticolo precedente (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dellâopera musicale, dellâopera drammatica, dellâopera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dellâopera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dellâopera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dellâistituto di ricovero, purchĂŠ non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, allâinterno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo (1) (2).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 15 bis 2-bis.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando lâesecuzione, rappresentazione o recitazione dellâopera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonchĂŠ delle associazioni di volontariato, purchĂŠ destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarĂ determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dellâinterno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ per lâindividuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) lâaccertamento dellâiscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dallâarticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalitĂ per lâidentificazione della sede dei soggetti e per lâaccertamento della quantitĂ dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietĂ nellâesplicazione di finalitĂ di volontariato. (1)(2)
2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dellâintera quota dei relativi diritti dâautore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti dâautore(3).
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalitĂ delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o lâesenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresĂŹ essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano lâapplicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti dâautore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la SocietĂ italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti dâautore. Il decreto di cui al presente comma può essere sottoposto a revisione triennale(4).
[1] Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 48, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 650.
[2] Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
[3] Comma aggiunto dallâarticolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.
[4] Comma aggiunto dallâarticolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 e successivamente modificato dallâarticolo 19, comma 1, lettera a), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dallaLegge 4 dicembre 2017, n. 172.
Articolo 16.
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dellâopera ha per oggetto lâimpiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonchĂŠ le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresĂŹ, la messa a disposizione del pubblico dellâopera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente .
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 16 bis 2-bis.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purchĂŠ la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: lâatto di inserire sotto il controllo e la responsabilitĂ dellâorganismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dellâorganismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dellâUnione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purchĂŠ lâorganismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce lâorganismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di unâemissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dellâUnione europea e destinata alla ricezione del pubblico (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 2, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 17.
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dellâoriginale dellâopera o degli esemplari di essa e comprende, altresĂŹ, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della ComunitĂ europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dellâoriginale o di copie dellâopera non si esaurisce nella ComunitĂ europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietĂ nella ComunitĂ sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dellâopera.
4. Ai fini dellâesaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 1 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, dallâarticolo 3 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 18.
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dellâopera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dellâopera previste nellâart. 4.
Lâautore ha altresĂŹ il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nellâopera qualsiasi modificazione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 18 bis 2-bis.
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto dâautore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto dâautore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Lâautore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. Lâautore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere unâequa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dallâarticolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui allâarticolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata (2) (3).
(1) Comma modificato dallâart. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Articolo aggiunto dallâart. 2, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 19.
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. Lâesercizio di uno di essi non esclude lâesercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto lâopera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE II
PROTEZIONE DEI DIRITTI SULLâOPERA A DIFESA DELLA PERSONALITĂ DELLâAUTORE (DIRITTO MORALE DELLâAUTORE)
Articolo 20.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dellâopera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, lâautore conserva il diritto di rivendicare la paternitĂ dellâopera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dellâopera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (1).
Tuttavia nelle opere dellâarchitettura lâautore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrĂ opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare allâopera giĂ realizzata. Però, se allâopera sia riconosciuto dalla competente autoritĂ statale importante carattere artistico, spetteranno allâautore lo studio e lâattuazione di tali modificazioni (2).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 2, del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 21.
Lâautore di unâopera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualitĂ di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dellâautore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 22.
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia lâautore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è piĂš ammesso ad agire per impedirne lâesecuzione o per chiederne la soppressione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 23.
Dopo la morte dellâautore il diritto previsto nellâart. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
Lâazione, qualora finalitĂ pubbliche lo esigano, può altresĂŹ essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare sentita lâassociazione sindacale competente [e le associazioni sindacali fasciste] (1) (2).
(1) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 24.
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dellâautore o ai legatari delle opere stesse, salvo che lâautore abbia espressamente vietata la pubblicazione o lâabbia affidata ad altri.
Qualora lâautore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano piĂš e vi sia tra loro dissenso, decide lâautoritĂ giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. Ă rispettata, in ogni caso, la volontĂ del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE III
DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELLâOPERA
Articolo 25.
I diritti di utilizzazione economica dellâopera durano tutta la vita dellâautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (1) (2) .
(1) La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dellâingegno accordati dal presente articolo è stata prorogata dallâ articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440; dallâ articolo 1, della legge 19 dicembre 1956, n. 1421; dallâ articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337e, da ultimo, dallâarticolo 17, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 26.
Nelle opere indicate nellâart. 10, nonchĂŠ in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dellâopera come un tutto è di settantâanni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dellâart. 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche (1) (2).
(1) Termine elevato dallâarticolo 17, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 27.
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dellâart. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settantâanni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata (1).
Se prima della scadenza di detto termine lâautore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dallâart. 23 o da persone autorizzate dallâautore, nelle forme stabilite dallâarticolo seguente, si applica il termine di durata determinato nellâart. 25 (2).
(1) Termine elevato dallâarticolo 17, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 27 bis-bis.
La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dellâanno successivo a quello in cui si verifica lâevento considerato dalla norma (1) (2) (3).
(1) Articolo aggiunto dallâ articolo 4 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(2) Termine elevato a 70 anni dallâ articolo 17, comma 1, della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 .
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 17, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 . Successivamente, lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 28.
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia allâufficio della proprietĂ letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sullâopera come anonima o pseudonima (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 29.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dellâart. 11, alle amministrazioni dello Stato, [al partito nazionale fascista] (1) alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonchĂŠ agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di ventâanni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, lâautore riprende integralmente la libera disponibilitĂ dei suoi scritti (2).
(1) Il partito nazionale fascista è stato soppresso conr.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 30.
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dallâanno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano allâautore.
Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 31.
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dellâautore, che non ricadono nella previsione dellâarticolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settantâanni a partire dalla morte dellâautore (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 2, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 32.
Fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 44, i diritti di utilizzazione economica dellâopera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dellâultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso lâautore del dialogo, e lâautore della musica specificamente creata per essere utilizzata nellâopera cinematografica o assimilata (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 3 del d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 e, successivamente, dallâart. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 32 bis-bis.
I diritti di utilizzazione economica dellâopera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dellâautore (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 4, del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19e, successivamente, sostituito dallâarticolo 4, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 32 ter-ter.
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dellâanno successivo a quello in cui si verifica la morte dellâautore o altro evento considerato dalla norma (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 5, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO IV
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE
SEZIONE I
OPERE DRAMMATICO-MUSICALI, COMPOSIZIONI MUSICALI CON PAROLE, OPERE COREOGRAFICHE E PANTOMIMICHE
Articolo 33.
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 34.
Lâesercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta allâautore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dellâopera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 35.
Lâautore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, allâinfuori dei casi seguenti:
1) allorchĂŠ, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
2) allorchĂŠ, dopo che lâopera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;
3) allorchĂŠ, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, lâopera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 36.
Nel caso previsto dal n. 1 dellâarticolo precedente lâautore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilitĂ , senza pregiudizio dellâeventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dellâazione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sullâopera giĂ musicata rimane fermo, ma lâopera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 37.
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, lâesercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta allâautore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, allâautore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE II
OPERE COLLETTIVE, RIVISTE E GIORNALI
Articolo 38.
Nellâopera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta allâeditore dellâopera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dallâapplicazione dellâart. 7.
Ai singoli collaboratori dellâopera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 39.
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, lâautore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dellâaccettazione nel termine di un mese dallâinvio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dellâaccettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la produzione anche al di lĂ dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, lâautore può utilizzare lâarticolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 40.
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme dâuso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 41.
Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nellâart. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nellâarticolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dellâautore, questa facoltĂ si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 42.
Lâautore dellâarticolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in unâopera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purchĂŠ indichi lâopera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, lâautore, salvo patto contrario, ha altresĂŹ il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 43.
Lâeditore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE III
OPERE CINEMATOGRAFICHE
Articolo 44.
Si considerano coautori dellâopera cinematografica lâautore del soggetto, lâautore della sceneggiatura, lâautore della musica ed il direttore artistico (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 45.
Lâesercizio dei diritti di utilizzazione economica dellâopera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dellâopera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se lâopera è registrata ai sensi del secondo comma dellâart. 103, prevale la presunzione stabilita nellâarticolo medesimo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 46.
Lâesercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dellâopera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dellâopera prodotta senza il consenso degli autori indicati nellâart. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente lâopera, un compenso separato per la proiezione.
Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dellâopera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entitĂ saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 46 bis 2-bis.
1. Fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nellâarticolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresĂŹ, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dallâarticolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui allâarticolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 3, del D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, successivamente, sostituito dallâarticolo 6, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 47.
Il produttore ha facoltĂ di apportare alle opere utilizzate nellâopera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
Lâaccertamento delle necessitĂ o meno delle modifiche apportate o da apportarsi allâopera cinematografica, quando manchi lâaccordo tra il produttore e uno o piĂš degli autori menzionati nellâart. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 48.
Gli autori dellâopera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualitĂ professionale e del loro contributo nellâopera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 49.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dellâopera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purchĂŠ non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 50.
Se il produttore non porta a compimento lâopera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare lâopera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dellâopera stessa (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE IV
OPERE RADIODIFFUSE
Articolo 51.
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 52.
Lâente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltĂ di eseguire la radiodiffusione di opere dellâingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
Ă necessario il consenso dellâautore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova lâopera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 53.
Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dellâente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto sâintende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dellâinizio della stagione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 54.
Lâaccertamento della conformitĂ delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dallâart. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dellâart. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dellâautore ed il titolo dellâopera devono essere radiodiffusi contemporaneamente allâopera (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 55.
1. Senza pregiudizio dei diritti dellâautore sulla radiodiffusione della sua opera, lâente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, lâopera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessitĂ orarie o tecniche, purchĂŠ la registrazione suddetta sia, dopo lâuso, distrutta o resa inservibile.
2. Ă consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilitĂ di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per questâultima, lâautorizzazione dellâautore dellâopera e dei titolari di diritti connessi (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 4 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 56.
Lâautore dellâopera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dallâente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dallâautoritĂ giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi lâautoritĂ giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 57.
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalitĂ delle trasmissioni differite o ripetute (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 58.
Per lâesecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto allâautore un equo compenso, che è determinato periodicamente dâaccordo fra la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione sindacale competente (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 59.
La radiodiffusione delle opere dellâingegno dai locali dellâente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dellâautore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dellâart. 55 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 60.
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, lâente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate allâestero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE V
OPERE REGISTRATE SU SUPPORTI (1)
(1) Denominazione sostituita dallâarticolo 5 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 61.
1. Lâ autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare lâopera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dellâopera cosĂŹ adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare lâopera al pubblico mediante lâimpiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto dâautore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione (1) (2) .
(1) Articolo modificato dagli articoli 3 e4 del Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685; dallâarticolo 4, comma 2, del D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, da ultimo, sostituito dallâarticolo 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 62.
1. I supporti fonografici, nei quali lâopera dellâingegno e riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dellâopera riprodotta;
b) nome dellâautore;
c) nome dellâartista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome dâuso;
d) data della fabbricazione (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 7 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 63.
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dellâautore, i termini degli articoli 20 e 21 .
2. Si considerano lecite le modificazioni dellâopera richieste dalle necessitĂ tecniche della registrazione (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 8 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 64.
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che allâestero, a termini dellâart. 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorchĂŠ siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE VI
PROGRAMMI PER ELABORATORE (1)
(1) Sezione aggiunta dallâart. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
Articolo 64 bis-bis.
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, lâesecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette allâautorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, lâadattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonchĂŠ la riproduzione dellâopera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella ComunitĂ Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia allâinterno della ComunitĂ , ad eccezione del diritto di controllare lâulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 64 ter 3-ter. (1)
1. Salvo patto contrario, non sono soggette allâautorizzazione del titolare dei diritti le attivitĂ indicate nellâart. 64-bis, lettere a) e b), allorchĂŠ tali attivitĂ sono necessarie per lâuso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per lâuso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza lâautorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princĂŹpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle (2) (3).
(1) Comma modificato dallâart. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205.
(2) Articolo aggiunto dallâart. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 64 quater-quater.
1. Lâautorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dellâart. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire lâinteroperabilitĂ , con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purchĂŠ siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire lâinteroperabilitĂ non siano giĂ facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attivitĂ siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire lâinteroperabilitĂ .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtĂš della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dellâinteroperabilitĂ del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessitĂ di consentire lâinteroperabilitĂ del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivitĂ che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (1).
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma (2) (3).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 2, del D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205.
(2) Articolo aggiunto dallâarticolo 5, del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE VII
BANCHE DI DATI (1)
(1) Sezione aggiunta dallâart. 4, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 64 quinquies 5-quinquies.
1. Lâautore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, lâadattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dellâoriginale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dellâUnione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, allâinterno dellâUnione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b) (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 4, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 64 sexies-sexies.
1. Non sono soggetti allâautorizzazione di cui allâarticolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) lâaccesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalitĂ didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nellâambito di unâimpresa, purchĂŠ si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nellâambito di tali attivitĂ di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalitĂ o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette allâautorizzazione del titolare del diritto;
b) lâimpiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette allâautorizzazione dellâautore le attivitĂ indicate nellâ articolo 64-quinquies poste in essere da parte dellâutente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attivitĂ sono necessarie per lâaccesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se lâutente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dellâarticolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 4, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO V
Eccezioni e limitazioni (1)
(1) Capo sostituito integralmente dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni (1)
(1) Sezione inserita dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 65.
1. Gli articoli di attualitĂ di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o lâutilizzazione non è stata espressamente riservata, purchĂŠ si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dellâautore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dellâesercizio del diritto di cronaca e, nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilitĂ , la fonte, incluso il nome dellâautore, se riportato (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 66.
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonchĂŠ gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purchĂŠ indichino la fonte, il nome dellâautore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 67.
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purchĂŠ si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dellâautore (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 68.
1. Ă libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dellâopera nel pubblico.
2. Ă libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicitĂ , la riproduzione per uso personale di opere dellâingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dellâingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalitĂ per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti dallâ art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dallâISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte allâinterno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dellâ articolo 181-ter , determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter . Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilitĂ sul mercato.
6. Ă vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti allâautore (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 68 bis 2-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilitĂ dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allâunico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con lâ intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di unâ opera o di altri materiali (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 69.
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto [ , al quale non è dovuta alcuna remunerazione ] e ha ad oggetto esclusivamente (1):
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze dâimmagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (2) (3).
(1) Alinea modificato dallâarticolo 2, comma 132, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, inlegge 24 novembre 2006, n. 286.
(2) Articolo sostituito dallâ articolo 5 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 ; modificato dallâ articolo 3, commi 1 e 2, della Legge 18 agosto 2000, n. 248e, da ultimo, sostituito dallâ articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68 .
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 69 bis 2-bis (1)
1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonchĂŠ gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltĂ di utilizzare le opere orfane di cui allâarticolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalitĂ :
a) riproduzione dellâopera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
b) messa disposizione del pubblico dellâopera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dellâaccesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.
3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dellâopera orfana, nelle formule dâuso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.
5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nellâadempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facoltĂ di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dellâeccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sullâutilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dellâutilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, NĂŠ arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163; per lâapplicazione vedi lâarticolo 2 del medesimo decreto.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 69 ter 3-ter (1)
1. Gli utilizzi di cui allâarticolo 69-bis si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dellâUnione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dellâemissione in uno Stato membro dellâUnione europea e considerate orfane ai sensi dellâarticolo articolo 69-quater:
a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonchĂŠ nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonchĂŠ nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere considerate orfane.
2. Gli utilizzi di cui allâarticolo 69-bis si applicano altresĂŹ alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volontĂ , che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.
3. Gli utilizzi di cui allâarticolo 69-bis si applicano altresĂŹ alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1 (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163; per lâapplicazione vedi lâarticolo 2 del medesimo decreto.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 69 quater 4-quater (1)
1. Unâopera o un fonogramma, come individuati dallâarticolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o piĂš di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente è svolta anteriormente allâutilizzo dellâopera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dallâarticolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.
4. Le organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto dâautore, lâinizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che unâopera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonchĂŠ gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che unâopera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare lâorganizzazione interessata. Le organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresĂŹ, qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto dâautore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su unâapposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, dellâesito della consultazione delle fonti senza che la titolaritĂ sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo comunica allâorganizzazione che ha effettuato la ricerca lâeventuale rivendicazione dellâopera da parte di uno o piĂš titolari.
6. Le organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere lâobbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.
7. Ove vi sia piĂš di un titolare dei diritti su unâopera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, lâopera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dellâUnione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dellâemissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dellâUnione europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dellâUnione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dellâUnione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui allâarticolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dellâUnione europea in cui è stabilita lâorganizzazione che ha reso lâopera o il fonogramma pubblicamente accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dellâUnione europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi giĂ considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dellâUnione europea.
12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo trasmette senza indugio allâUfficio per lâarmonizzazione nel mercato interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso di concludere che unâopera o un fonogramma sono considerati unâopera orfana;
b) lâutilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dellâorganizzazione interessata (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163; per lâapplicazione vedi lâarticolo 2 del medesimo decreto.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 69 quinquies 5-quinquies (1)
1. Il titolare dei diritti su unâopera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilitĂ di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non piĂš orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui allâarticolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per lâutilizzo di cui allâarticolo 69-bis.
3. La misura e le modalitĂ di determinazione e corresponsione dellâequo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui allâarticolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati allâuso effettuato dellâopera, la natura non commerciale dellâutilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dellâapprendimento e la diffusione della cultura, nonchĂŠ lâeventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dallâarticolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia lâaccordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione di cui allâarticolo 194-bis, al fine di determinare la misura dellâequo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente AutoritĂ giudiziaria, affinchĂŠ, secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalitĂ di determinazione dellâequo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato lâopera o il fonogramma (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 69 sexies-sexies (1)
1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolaritĂ presso le organizzazioni di cui allâarticolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolaritĂ dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dallâarticolo 194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo comunica prontamente allâUfficio per lâarmonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana (1).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163; per lâapplicazione vedi lâarticolo 2 del medesimo decreto.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 69 septies 7-septies (1)
1. Le fonti di cui allâarticolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri dâautoritĂ per gli autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dellâagenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyrightb Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
8) lâAnagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono lâinterrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) lâISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle societĂ di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti dâarte, la fotografia, le illustrazioni, il design, lâarchitettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle societĂ di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
5) le banche dati delle societĂ di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
6) lâelenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dellâopera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163; per lâapplicazione vedi lâarticolo 2 del medesimo decreto.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 70.
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchĂŠ non costituiscano concorrenza allâutilizzazione economica dellâopera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica lâutilizzo deve inoltre avvenire per finalitĂ illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. Ă consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti allâuso didattico o scientifico di cui al presente comma (1).
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalitĂ per la determinazione dellâequo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dellâopera, dei nomi dellâautore, dellâeditore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sullâopera riprodotta (2) (3).
(1) Comma inserito dallâarticolo 2 della Legge 9 gennaio 2008, n. 2.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 71.
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purchĂŠ lâ esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 71 bis 2
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o lâutilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purchĂŠ siano direttamente collegate allâhandicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dallâhandicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui allâ art. 190 , sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per lâindividuazione dei singoli beneficiari nonchĂŠ, ove necessario, le modalitĂ di fruizione dellâeccezione (1)(2)(3).
2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto dâautore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto dâautore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in âcopie in formato accessibileâ, intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione NĂŠ alcuna delle disabilitĂ di cui al comma 2-ter(4).
2-ter. Lâeccezione di cui al comma 2-bis è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilitĂ :
a) non vedenti;
b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità ;
c) con disabilitĂ percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilitĂ ;
d) con una disabilitĂ fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere (5).
2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare unâopera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresĂŹ comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di unâopera o di altro materiale sia giĂ accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilitĂ o della diversa gravitĂ di tali menomazioni o disabilitĂ . Per consentire lâutilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione lâarticolo 71-quinquies (6).
2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater è consentito:
a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di unâopera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;
b) a unâentitĂ autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di unâopera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a unâaltra entitĂ autorizzata affinchĂŠ sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario (7).
2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per âentitĂ autorizzataâ si intende unâentitĂ , pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilitĂ di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilitĂ di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attivitĂ primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entitĂ autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attivitĂ culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ , resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilitĂ , stabilisce con proprio decreto le modalitĂ per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies (8).
2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare lâintegritĂ dellâopera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere lâopera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessitĂ specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dellâopera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dellâopera nonchĂŠ delle ulteriori indicazioni che figurano sullâopera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno lâobbligo di condurre verifiche sulla disponibilitĂ di altre versioni accessibili dellâopera o altro materiale. Lâeccezione di cui al comma 2-bis non si applica allâentitĂ autorizzata nel caso in cui siano giĂ disponibili in commercio versioni accessibili di unâopera o di altro materiale, fatta salva la possibilitĂ di miglioramento dellâaccessibilitĂ o della qualitĂ delle stesse (9).
2-octies. Lâesercizio delle attivitĂ previste dai commi 2-bis e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalitĂ non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare lâapplicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dellâopera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti (10).
2-novies. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonchÊ delle spese necessarie per la consegna delle stesse (11).
2-decies. Le entitĂ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o unâaltra entitĂ autorizzata stabilita in un altro Stato membro dellâUnione europea. I beneficiari o le entitĂ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da unâentitĂ autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dellâUnione europea (12)
2-undecies. Le entitĂ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entitĂ autorizzate;
b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entitĂ autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) (13).
2-duodecies. Le entitĂ autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entitĂ autorizzate, anche stabilite allâestero, e ai titolari dei diritti:
a) lâelenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;
b) il nome e i contatti delle entitĂ autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies (14).
2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea(15).
[1] Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
[2] Per lâattuazione del presente comma vedi il D.M. 14 novembre 2007, n. 239.
[3] Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
[4] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[5] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[6] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[7] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[8] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[9] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[10] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[11] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[12] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[13] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[14] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
[15] Comma aggiunto dallâarticolo 15, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018).
Articolo 71 ter 3-ter
1. Ă libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attivitĂ privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 71 quater 4-quater
1. Ă consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purchĂŠ i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, sentito il comitato di cui allâ art. 190 (1) (2) .
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 71 quinquies 5-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui allâ articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire lâutilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dellâautoritĂ competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire lâesercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55 , 68 , commi 1 e 2, 69 , comma 2, 70 , comma 1, 71-bis e 71-quater , su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dellâopera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dellâequo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando lâaccesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire lâesercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui allâ articolo 190 perchĂŠ esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalitĂ di cui allâ articolo 194- bis .
5. Dallâapplicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Sezione II
Riproduzione privata ad uso personale (1)
(1) Sezione inserita dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 71 sexies-sexies
1. Ă consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purchĂŠ senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui allâ articolo 102-quater .
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13 , 72 , 78-bis , 79 e 80 .
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando lâopera è protetta dalle misure tecnologiche di cui allâ articolo 102-quater ovvero quando lâaccesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante lâapplicazione delle misure tecnologiche di cui allâ articolo 102-quater , la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dellâopera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilitĂ non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dellâopera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 71 septies-septies (1)
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonchĂŠ i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui allâarticolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dallâacquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacitĂ di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso (2).
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attivitĂ culturali da adottare entro il 31 dicembre 2009, sentito il comitato di cui allâarticolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dellâapposizione o meno delle misure tecnologiche di cui allâarticolo 102-quater, nonchĂŠ della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale (3).
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione (4).
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonchĂŠ, nei casi piĂš gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa (5) (6) (7).
(1) Articolo inserito dallâ articolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Comma modificato dallâ articolo 5, comma 2-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 .
(3) Comma modificato dallâ articolo 5, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248e, successivamente, dallâarticolo 39 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 14.
(4) Comma sostituito dallâ articolo 1 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72 convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2004, n. 128 .
(5) Comma sostituito dallâ articolo 1 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72 convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2004, n. 128 .
(6) Per la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi del presente articolo vedi il D.M. 20 giugno 2014.
(7) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 71 octies 8-octies
1. Il compenso di cui allâ articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è composto alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui allâ articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è composto alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loto associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attivitĂ e finalitĂ di cui allâ articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93(1) (2) .
3-bis. Al fine di favorire la creativitĂ dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dellâarticolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla SocietĂ , sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, ad attivitĂ di promozione culturale nazionale e internazionale (3).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
(3) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 335, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Sezione III
Disposizioni comuni (1)
(1) Sezione inserita dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 71 nonies-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, ne arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 71 decies 10
Art.71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto dâ autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonchĂŠ al capo I del titolo II-bis (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALLâESERCIZIO DEL DIRITTO DâAUTORE
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi (1) .
(1) Rubrica cosĂŹ sostituita dallâarticolo 10 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 72.
1. Salvi i diritti spettanti allâ autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della ComunitĂ europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 7 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, dallâarticolo 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 73.
1. Il produttore di fonogrammi, nonchĂŠ gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto lâinterpretazione o lâesecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per lâutilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. Lâesercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attivitĂ di intermediazione dei diritti connessi al diritto dâautore, di cui allâarticolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dellâ11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato (1).
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonchĂŠ le relative modalitĂ , sono determinate secondo le norme del regolamento.
2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile NÊ può in alcun modo formare oggetto di cessione (2).
3. Nessun compenso ĂŠ dovuto per lâutilizzazione ai fini dellâinsegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dallâAmministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato (3) .
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 56, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
(2) Comma inserito dallâarticolo 1, comma 56, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
(3) Articolo modificato dagli articoli articolo 1 e 2 del D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490; sostituito dallâ articolo 8 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685; modificato dallâ articolo 5 del D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, da ultimo, sostituito dallâarticolo 12 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 73 bis 2-bis.
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando lâutilizzazione di cui allâart. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 8, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 74.
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che lâutilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis , sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dellâinteressato, il Ministero per i beni e le attivitĂ culturali, in attesa della decisione dellâautoritĂ giudiziaria, può nondimeno autorizzare lâutilizzazione di fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto ĂŠ necessario per eliminare le cause che turbano la regolaritĂ dellâutilizzazione (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 13 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 75.
La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico (1) (3).
(1) Articolo modificato dallâ articolo 3 della Legge 5 maggio 1976, n. 404; successivamente, dallâ articolo 7 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, sostituito dallâarticolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 e, da ultimo dallâarticolo 1 del D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 22.
(2) Vedi lâarticolo 38 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 76.
I. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui allâ articolo 62 , in quanto applicabili (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 77.
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dellâapparecchio analogo.
Tuttavia la formalitĂ del deposito di cui al primo comma, quale condizione dellâesercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrĂ soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dallâindicazione dellâanno di prima pubblicazione (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 3 della Legge 5 maggio 1976, n. 404 .
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Successivamente lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 78.
1l. Il produttore di fonogrammmi è la persona fisica o giuridica che assume lâiniziativa e la responsabilitĂ della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. Ă considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO I-BIS
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO (1)
(1) Capo aggiunto dallâart. 10, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 78 bis 2-bis.
1. Lâutilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo (1) (2).
(1) Articolo modificato dallâarticolo 10 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, dallâarticolo 8 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e, da ultimo, sostituito dallâarticolo 17 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 78 ter 3-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni ;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dellâ originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della ComunitĂ europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dellâ originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dellâ originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se lâopera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento 6 pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dellâopera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO I-TER
Capo I-ter
Diritti audiovisivi sportivi (1)
Articolo 78 quater 4-quater.
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 28 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO II
DIRITTI RELATIVI ALLâEMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA (1)
(1) Capo cosĂŹ sostituito dallâart. 11, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 79.
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano lâattivitĂ di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, non che la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della ComunitĂ europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresĂŹ il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. Lâ espressione radio-diffusione ha riguardo allâemissione radiofonica e televisiva.
4. L âespressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione (1) (2).
(1) Articolo modificato dallâ articolo 3 del D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490 ; successivamente, sostituito dallâ articolo 11 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685; in seguito modificato dallâarticolo 9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e, da ultimo, sostituito dallâarticolo 19 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO III
DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI (1) (1) Rubrica cosĂŹ sostituita dallâart. 12, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 80.
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dellâingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dallâ eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche ;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie . prestazioni artistiche dal vivo, nonchĂŠ la diffusione via etere e la comunicazione via , satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano giĂ oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o â esecutori- il compenso di cui allâ art. 73 ; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati lâ equo compenso di cui allâ art. 73-bis ;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della ComunitĂ europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: lâ artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere unâ equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l âIMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui allâ articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico (1) (2).
(1) Articolo modificato dallâarticolo 6 del D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581; dallâarticolo 13 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685; dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e, da ultimo, sostituito dallâarticolo 20 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 81.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. (1).
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dellâart. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dallâapplicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dellâart. 54 (2).
(1) Comma modificato dallâ articolo 14 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, sostituito dallâarticolo 21 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 82.
Agli effetti dellâapplicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nellâopera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dellâorchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sĂŠ stante o non di semplice accompagnamento (1) (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 14 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 83.
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nellâopera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche (1) (2).
(1) Articolo modificato dallâ articolo 14 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, sostituito dallâarticolo 22 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 84.
1. Salva diversa volontĂ delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonchĂŠ il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di unâopera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nellâopera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dellâopera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nellâarticolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra lâistituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui allâarticolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1) (2) (3).
(1) Articolo modificato dallâarticolo 14 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685; dallâarticolo 7 del D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, da ultimo, sostituito dallâarticolo 12 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâart. 17, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto che lâequo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1998.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 84 bis 2-bis.
Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca allâartista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, lâartista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.
Lâimporto complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dellâanno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le societĂ di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dellâarticolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.
I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle societĂ di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato NÊ alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 22.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 84 ter 3-ter.
Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, lâartista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui lâartista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dellâesecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.
Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dellâartista, interprete o esecutore, dellâintenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.
Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralitĂ di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformitĂ a quanto disposto dallâarticolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o piĂš degli artisti, interpreti o esecutori, lâAutoritĂ giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.
In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 22.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 85.
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una fissazione dellâesecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;
b) se una fissazione dellâesecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 16 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, dallâart. 13, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e, successivamente, dallâarticolo 3, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 22.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 85 bis 2-bis.
1. In aggiunta ai diritti giĂ disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui allâart. 110-bis (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 8, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO III-BIS
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI DâAUTORE (1) (1) Capo aggiunto dallâart. 14, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85 ter 3-ter.
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dellâautore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto dâautore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta unâopera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 14, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO III-TER
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO (1) (1) Capo aggiunto dallâart. 14, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85 quater-quater.
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dellâautore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dellâopera, quale risulta dallâattivitĂ di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 15, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 85 quinquies-quinquies.
I termini finali di durata dei diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dellâanno successivo a quello in cui si verifica lâevento considerato dalla norma (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 16, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO IV
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI
Articolo 86.
Allâautore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dellâingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO V
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Articolo 87.
Sono considerate fotografie, ai fini dellâapplicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dellâarte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 88.
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dellâarte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.
Tuttavia se lâopera è stata ottenuta nel corso e nellâadempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dellâoggetto e delle finalitĂ del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 89.
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nellâarticolo precedente, semprechĂŠ tali diritti spettino al cedente (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 90.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dellâ88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dellâanno di produzione della fotografia;
3) il nome dellâautore dellâopera dâarte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 91.
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dellâanno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dellâultimo comma dellâ88 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 92.
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura ventâanni dalla produzione della fotografia (1).
Per fotografie riproducenti opere dellâarte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dellâopera a termini dellâart. 105. (2).
Il termine decorre dalla data del deposito stesso. (3)
Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi lâindicazione âriproduzione riservata per quaranta anniâ. (4)
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente comma.
(2) Comma abrogato dallâart. 5, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19. Successivamente lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente comma.
(3) Comma abrogato dallâart. 5, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19. Successivamente lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente comma.
(4) Comma abrogato dallâart. 5, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19. Successivamente lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente comma.
CAPO VI
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO
SEZIONE I
DIRITTI RELATIVI ALLE CORRISPONDENZE EPISTOLARI
Articolo 93.
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorchĂŠ abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimitĂ della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dellâautore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario (1).
Dopo la morte dellâautore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano piĂš e vi sia tra loro dissenso, decide lâautoritĂ giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
Ă rispettata, in ogni caso, la volontĂ del defunto quando risulti da scritto (A).
(1) Vedi artt. 616, 618, 619 e 620, c.p.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere AutoritĂ garante per la protezione dei dati personali 06 maggio 2013, n. 2411368.
Articolo 94.
Il consenso indicato allâarticolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dellâonore o della reputazione personale o familiare (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 95.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE II
DIRITTI RELATIVI AL RITRATTO
Articolo 96.
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dellâarticolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dellâart. 93 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 97.
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dellâimmagine è giustificata dalla notorietĂ o dallâufficio pubblico coperto, da necessitĂ di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando lâesposizione o messa in commercio rechi pregiudizio allâonore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 98.
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di questâultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorchĂŠ figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dellâultimo comma dellâ88 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO VII
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELLâINGEGNERIA
Articolo 99.
Allâautore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso lâautore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO VII â BIS
Capo VII-bis â TitolaritĂ dei diritti connessi â (1)
(1) Capo inserito dallâarticolo 1 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
Articolo 99 bis-bis (1).
1. Ă reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme dâuso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO VIII
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELLâASPETTO ESTERNO DELLâOPERA, DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE. DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE
Articolo 100.
Il titolo dellâopera, quando individui lâopera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dellâautore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere cosĂŹ diverso da risultare esclusa ogni possibilitĂ di confusione.
Ă vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosĂŹ costante da individuare lâabituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 101.
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchĂŠ non sia effettuata con lâimpiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchĂŠ se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltĂ da parte dellâagenzia. A tal fine, affinchĂŠ le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dellâesatta indicazione del giorno e dellâora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 102.
Ă vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolaritĂ di forma o di colore nellâaspetto esterno dellâopera dellâingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
TITOLO II-BIS
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI. DIRITTI E OBBLIGHI DELLâUTENTE (1)
(1) Titolo aggiunto dallâart. 5, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
CAPO I
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI (1)
(1) Capo aggiunto dallâart. 5, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1° gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 (16 giugno 1999) soddisfino i requisiti di cui allâarticolo 5 del decreto medesimo (che aggiunge, appunto gli articoli 102-bis e 102-ter al presente decreto), fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati costituite completamente dal 1° gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 169/1999.
Articolo 102 bis-bis.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalitĂ o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. LâattivitĂ di prestito dei soggetti di cui allâarticolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalitĂ o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. LâattivitĂ di prestito dei soggetti di cui allâarticolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dellâUnione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dellâUnione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilitĂ della banca di dati a norma del diritto dâautore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalitĂ o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dellâUnione europea o residenti abituali nel territorio dellâUnione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresĂŹ alle imprese e societĂ costituite secondo la normativa di uno Stato membro dellâUnione europea ed aventi la sede sociale, lâamministrazione centrale o il centro dâattivitĂ principale allâinterno della Unione europea; tuttavia, qualora la societĂ o lâimpresa abbia allâinterno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra lâattivitĂ della medesima e lâeconomia di uno degli Stati membri dellâUnione europea (1).
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dellâanno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dellâanno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosĂŹ modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti lâestrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (2) (3).
(1) Per le banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1° gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 (16 giugno 1999) soddisfino i requisiti di cui allâart. 5 del decreto medesimo (che aggiunge, appunto gli articoli 102-bis e 102-ter al presente decreto), fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente, il termine di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 1998.
(2) Articolo aggiunto dallâart. 5, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO II
DIRITTI E OBBLIGHI DELLâUTENTE (1)
(1) Capo aggiunto dallâart. 5, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 102 ter 3-ter.
1. Lâutente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto dâautore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. Lâutente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette allâautorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivitĂ di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dallâutente legittimo. Se lâutente legittimo è autorizzato ad effettuare lâestrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 5, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti (1) .
(1) Titolo inserito dallâarticolo 23 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 102 quater 4-quater
1. I titolari di diritti dâ autore e di diritti connessi non che del diritto di cui allâ art. 102-bis , comma 3 , possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui lâuso dellâ opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite lâ applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dellâ opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi lâ obiettivo di protezione.
3. Resta salva lâapplicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 23 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 102 quinquies 5-quinquies
l. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti dâautore e di diritti connessi nonchĂŠ del diritto di cui allâ art. 102-bis , comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano lâopera o il materiale protetto, nonchĂŠ lâautore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresĂŹ contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d âuso dellâ opera o dei materiali, nonchĂŠ qualunque numero o codice che rappresenti le infoffi1azioni stesse o altri elementi di identificazione (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 23 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
REGISTRI DI PUBBLICITĂ E DEPOSITO DELLE OPERE
Articolo 103.
Ă istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attivitĂ culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalitĂ di registrazione delle opere, lle tariffe relative alla tenuta del registro nonchĂŠ la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione (1).
In detti registri sono registrate le opere soggette allâobbligo del deposito con la indicazione del nome dellâautore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresÏ, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (2).
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dellâopera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma (3).
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici (4) (5) (6).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 30 aprile 2010, n. 64.
(2) Comma aggiunto dallâart. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(3) Comma modificato dallâarticolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2010, n. 64.
(4) Comma aggiunto dallâart. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(5) A norma dellâarticolo 6, comma 2 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, fino allâadozione del D.P.C.M. di cui al comma 2 del presente articolo, resta in vigore il sistema previgente di cui agli articoli 12, 13 e 14 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061.
(6) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 104.
Possono, altresĂŹ, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societĂ relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 105.
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura dâorchestra, basterĂ una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (1).
Per le fotografie è escluso lâobbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dellâart. 92 (2).
(1) Comma aggiunto dallâart. 7, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 106.
Lâomissione del deposito non pregiudica lâacquisto e lâesercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, lâapplicazione dellâart. 188 di questa legge (1).
Lâomissione del deposito impedisce lâacquisto o lâesercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo. (2)
Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dellâopera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento (3).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente comma.
(2) Comma abrogato dallâarticolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Successivamente lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente comma.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente comma.
CAPO II
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
SEZIONE I
NORME GENERALI
Articolo 107.
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dellâingegno nonchĂŠ i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva lâapplicazione delle norme contenute in questo capo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 108.
Lâautore che abbia compiuto sedici anni di etĂ ha la capacitĂ di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâart. 13, l. 8 marzo 1975, n. 39.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 109.
La cessione di uno o piĂš esemplari dellâopera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre unâopera dâarte, comprende, salvo patto contrario, la facoltĂ di riprodurre lâopera stessa, semprechĂŠ tale facoltĂ spetti al cedente (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 110.
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 110 bis 2-bis.
1. Lâautorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti dâautore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di unâemissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 9, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 111.
I diritti di pubblicazione dellâopera dellâingegno e di utilizzazione dellâopera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro nĂŠ per atto contrattuale, nĂŠ per via di esecuzione forzata, finchĂŠ spettano personalmente allâautore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dellâutilizzazione e gli esemplari dellâopera, secondo le norme del codice di procedura civile (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 112.
I diritti spettanti allâautore, ad eccezione di quelli di pubblicare unâopera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 113.
Lâespropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per lâeducazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita lâindennitĂ spettante allâespropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per lâesercizio dei diritti espropriati (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 114.
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti lâammontare delle indennitĂ , le quali rimangono di competenza dellâAutoritĂ giudiziaria (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE II
TRASMISSIONE A CAUSA DI MORTE
Articolo 115.
Dopo la morte dellâautore, il diritto di utilizzazione dellâopera, quando lâautore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che lâAutoritĂ giudiziaria, sopra istanza di uno o piĂš coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarĂ da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 116.
Lâamministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dellâamministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro lâanno dallâapertura della successione, lâamministrazione è conferita alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) con decreto del Tribunale del luogo dellâaperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dellâente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 117.
Lâamministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dellâopera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonchĂŠ lâadattamento dellâopera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dellâAutoritĂ giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione (1) (2).
(1) Vedi art. 1109, c.c.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE III
CONTRATTO DI EDIZIONE
Articolo 118.
Il contratto con il quale lâautore concede ad un editore lâesercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dellâeditore stesso, lâopera dellâingegno, è regolato, oltrechĂŠ dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 119.
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano allâautore nel caso dellâedizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore piĂš larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui lâopera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
Lâalienazione di uno o piĂš diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltĂ esclusive (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 120.
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che lâautore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti lâalienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata lâopera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale lâopera deve essere consegnata, lâeditore ha sempre il diritto di ricorrere allâAutoritĂ giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, lâAutoritĂ giudiziaria ha facoltĂ di prorogarlo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 121.
Se lâautore muore o si trova nella impossibilitĂ di condurre lâopera a termine, dopo che una parte notevole ed a sĂŠ stante è stata compiuta e consegnata, lâeditore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che lâautore abbia manifestata o manifesti la volontĂ che lâopera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontĂ , sia manifestata dalle persone indicate nellâart. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dellâautore o dei suoi eredi lâopera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 122.
Il contratto di edizione può essere âper edizioneâ o âa termineâ.
Il contratto âper edizioneâ conferisce allâeditore il diritto di eseguire una o piĂš edizioni entro ventâanni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste piĂš ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione âa termineâ conferisce allâeditore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullitĂ , del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto lâeditore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 123.
Gli esemplari dellâopera sono contrassegnati in conformitĂ delle norme stabilite dal regolamento (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 124.
Se piĂš edizioni sono prevedute nel contratto, lâeditore è obbligato ad avvisare lâautore dellâepoca presumibile dellâesaurimento dellâedizione in corso, entro un congruo termine, prima dellâepoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare allâautore se intende o no procedere ad una nuova edizione.
Se lâeditore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
Lâautore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dellâeditore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 125.
Lâautore è obbligato:
1) a consegnare lâopera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Lâautore ha altresĂŹ lâobbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalitĂ fissate dallâuso (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 126.
Lâeditore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita lâopera col nome dellâautore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformitĂ dellâoriginale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare allâautore i compensi pattuiti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 127.
La pubblicazione o la riproduzione dellâopera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna allâeditore dellâesemplare completo e definitivo dellâopera.
In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dellâopera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane allâeditore. LâAutoritĂ giudiziaria può peraltro fissare un termine piĂš breve quando sia giustificato dalla natura dellâopera e da ogni altra circostanza del caso.
Ă nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 128.
Se lâacquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre lâopera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, lâautore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
LâAutoritĂ giudiziaria può accordare allâacquirente una dilazione, non superiore alla metĂ del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresĂŹ limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale lâacquirente deve restituire lâoriginale dellâopera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 129.
Lâautore può introdurre nellâopera tutte le modificazioni che crede purchĂŠ non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che lâopera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
Lâautore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. Lâeditore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dallâAutoritĂ giudiziaria.
Se la natura dellâopera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e lâautore rifiuti di aggiornarla, lâeditore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere lâopera dellâaggiornatore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 130.
Il compenso spettante allâautore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione lâeditore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 131.
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dallâeditore, previo tempestivo avviso allâautore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dallâeditore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dellâopera (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 132.
Lâeditore non può trasferire ad altri, senza il consenso dellâautore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dellâazienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dellâeditore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dellâopera (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 133.
Se lâopera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, lâeditore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare lâautore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 134.
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per lâimpossibilitĂ di portarli a compimento a cagione dellâinsuccesso dellâopera;
3) per la morte dellâautore, prima che lâopera sia compiuta, salva lâapplicazione delle norme dellâart. 121;
4) perchĂŠ lâopera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dallâart. 128 o nel caso previsto dallâart. 133;
6) nel caso di ritiro dellâopera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 135.
Il fallimento dellâeditore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua lâesercizio dellâazienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nellâart. 132 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE IV
CONTRATTI DI RAPPRESENTAZIONE E DI ESECUZIONE
Articolo 136.
Il contratto con il quale lâautore concede la facoltĂ di rappresentare in pubblico unâopera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechĂŠ dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 137.
Lâautore è obbligato:
1) a consegnare il testo dellâopera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 138.
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare lâopera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dallâautore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme dâuso, del titolo dellâopera, del nome dellâautore e del nome dellâeventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dallâautore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dellâopera e i direttori dellâorchestra e dei cori, se furono designati dâaccordo con lâautore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 139.
Per la rappresentazione dellâopera si applicano le norme degli artt. 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dellâart. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 140.
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dellâautore, di ulteriormente rappresentare lâopera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, lâautore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dellâarticolo 128 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 141.
Il contratto che ha per oggetto lâesecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed allâoggetto del contratto medesimo (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE V
RITIRO DELLâOPERA DAL COMMERCIO
Articolo 142.
Lâautore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare lâopera dal commercio, salvo lâobbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare lâopera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dellâesercizio di questo diritto lâautore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dĂ pubblica notizia dellâintendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dallâultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere allâAutoritĂ giudiziaria per opporsi allâesercizio della pretesa dellâautore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 143.
LâAutoritĂ giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dallâautore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dellâopera, a condizione del pagamento di una indennitĂ a favore degli interessati fissando, la somma dellâindennizzo e il termine per il pagamento.
LâAutoritĂ giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nellâultimo comma dellâarticolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se lâindennitĂ non è pagata nel termine fissato dallâAutoritĂ giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dellâopera, dopo trascorso il termine per ricorrere allâAutoritĂ giudiziaria, previsto nellâultimo comma dellâarticolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dellâopera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE VI
Diritti dellâautore sulle vendite successive di opere dâarte e di manoscritti (1)
(1) Rubrica sostituita dallâarticolo 1 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118. Vedi il D.M. 1° dicembre 2015.
Articolo 144 (1) .
1. Gli autori delle opere dâarte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dellâautore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta lâintervento, in qualitĂ di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dellâarte, come le case dâasta, le gallerie dâarte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere dâarte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato lâopera direttamente dallâautore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dallâacquisto salva prova contraria fornita dal venditore (2).
(1) Articolo modificato dallâart. 6, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 e cosĂŹ sostituito dallâ articolo 2 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 145 (1)
1. Ai fini dellâ articolo 144 , per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nellâarticolo 2, come i quadri, i âcollagesâ, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonchĂŠ gli originali dei manoscritti, purchĂŠ si tratti di creazioni eseguite dallâautore stesso o di esemplari considerati come opere dâarte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dallâautore stesso o sotto la sua autoritĂ , sono considerate come originali purchĂŠ siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dallâautore (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 3 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 146 (1).
1. Il diritto di cui allâ articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dellâUnione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dellâUnione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 4 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 147 (1).
1. Il diritto di cui allâ articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 5 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 148 (1).
1. Il diritto di cui allâ articolo 144 dura per tutta la vita dellâautore e per settantâanni dopo la sua morte (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 6 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 149 (1).
1. Il diritto di cui allâ articolo 144 spetta dopo la morte dellâautore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto allâEnte nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 7 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 (2).
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 150 (1).
1. Il compenso previsto dallâa articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dellâ articolo 144 sono cosĂŹ determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro (2);
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. Lâimporto totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro (3) (4).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 8 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lettera modificata dallâ articolo 11 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007).
(3) Il sindacato nazionale delle belle arti è stato soppresso con D.Lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ed i suoi compiti sono stati attribuiti allâEnte nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, ex d.p.r. 22 ottobre 1953, n. 1282.
(4) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 151 (1).
1. Il prezzo della vendita, ai fini dellâapplicazione delle percentuali di cui allâ articolo 150 , è calcolato al netto dellâimposta (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 9 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 152 (1).
1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, lâobbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui allâ articolo 144 , comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 10 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 153 (1).
1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dellâ articolo 150 , debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalitĂ stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresĂŹ, lâobbligo di fornire alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di questâultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite lâesibizione della documentazione relativa alla vendita stessa (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 11 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 154 (1) .
1. La SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto lâavvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, lâelenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresĂŹ, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, sentita la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti allâEnte nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1 (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 12 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 155 (1).
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime (2).
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 13 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
CAPO III
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE
SEZIONE I
DIFESE E SANZIONI CIVILI
Articolo 156.
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtĂš di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione giĂ avvenuta sia da parte dellâautore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando lâinibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nellâesecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .
3. Lâazione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia dâimpresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti dâautore e i diritti connessi al diritto dâautore previsti dalla presente legge (1) (2) (3).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 2 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
(3) Comma aggiunto dallâarticolo 39, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.
Articolo 156 bis 2-bis (1).
1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga lâesibizione oppure che richieda le informazioni alla coniroparte. Può ottenere altresĂŹ, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per lâidentificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, lâesibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nellâassumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 3 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 156 ter 3-ter (1).
1. LâautoritĂ giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sullâorigine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dellâautore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivitĂ di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra lâaltro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonchĂŠ dei grossisti e dei dettaglianti, nonchĂŠ informazioni sulle quantitĂ prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonchĂŠ sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire lâindicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso lâinterrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresĂŹ rivolgere loro, dâufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge lâinterrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile (2) .
(1) Articolo inserito dallâarticolo 4 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 157.
Chi si trova nellâesercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di unâopera adatta a pubblico spettacolo, compresa lâopera cinematografica, o di unâopera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o lâesecuzione, salvo alla parte interessata di adire lâAutoritĂ giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 158 (1).
1. Chi venga leso nellâesercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dellâautore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile . Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dellâarticolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresĂŹ liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dellâimporto dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora lâautore della violazione avesse chiesto al titolare lâautorizzazione per lâutilizzazione del diritto.
3. Sono altresĂŹ dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dellâ articolo 2059 del codice civile (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 5 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 159 (1).
1. La rimozione o la distruzione prevista nellâ articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchĂŠ gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dellâautore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilitĂ di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una parte dellâesemplare, della copia o dellâapparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, lâinteressato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
4. Se lâesemplare o la copia dellâopera o lâapparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
7. Lâapplicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravitĂ della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 6 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 160.
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nellâultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dellâopera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 161 (1).
1. Agli effetti dellâesercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonchĂŠ della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dallâAutoritĂ giudiziaria la descrizione, lâaccertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti dâistruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piÚ persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
3. LâAutoritĂ giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti allâautore dellâopera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o lâelusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore (2).
(1) Articolo modificato dallâart. 8, D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, dallâart. 3, D.lgs. 15 marzo 1996, n. 205, dallâart. 4, legge 18 agosto 2000, n. 248 e sostituito dallâarticolo 7 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 162.
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui allâarticolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, lâaccertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con lâassistenza, ove occorra, di uno o piĂš periti ed anche con lâimpiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dellâarticolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dellâarticolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dellâeccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dellâesigenza di non pregiudicare lâattuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui allâarticolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro giĂ iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltĂ di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchĂŠ si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchĂŠ tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâart. 5, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 162 bis-bis (1).
1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, questâultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo piĂš lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dellâordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dellâ articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 8 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 162 ter 3-ter (1).
1. Quando la parte lesa faccia valere lâesistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, lâautoritĂ giudiziaria può disporre ai sensi dellâ articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, lâAutoritĂ giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o lâappropriato accesso alle pertinenti informazioni (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 9 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 163 (1).
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta lâinibitoria di qualsiasi attivitĂ , ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari (2).
2. Pronunciando lâinibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nellâesecuzione del provvedimento. .
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis , oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta lâinterdizione dallâutilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l âutilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dellâ art. 74 , arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00 (3) .
(1) Articolo sostituito dallâ articolo 6 della legge 18 agosto 2000, n. 248 e, successivamente, dallâarticolo 24 del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Comma sostituito dallâarticolo 10 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 164.
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dallâente di diritto pubblico indicato nellâ articolo 180 si osservano le regole seguenti (1):
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nellâinteresse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualitĂ ;
2) lâente di diritto pubblico è dispensato dallâobbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) lâente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto dâautore nonchĂŠ in relazione ad altre funzioni attribuite allâ ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dellâ articolo 474 del codice di procedura civile (2) (3).
(1) Alinea sostituito dallâarticolo 11 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Numero sostituito dallâ articolo 7 della legge 18 agosto 2000, n. 248e, successivamente, dallâarticolo 25 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 165.
Lâautore dellâopera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltĂ di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 166.
Sullâistanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o piĂš giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 167 (1).
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 12 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 168.
Nei giudizi concernenti lâesercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione [rectius: paragrafo] precedente, salva lâapplicazione delle disposizioni dei seguenti articoli (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 169.
Lâazione a difesa dellâesercizio dei diritti che si riferiscono alla paternitĂ dellâopera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sullâopera delle indicazioni che si riferiscono alla paternitĂ dellâopera stessa o con altri mezzi di pubblicitĂ (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 170.
Lâazione a difesa dei diritti che si riferiscono allâintegritĂ dellâopera può condurre alla rimozione o distruzione dellâesemplare deformato, mutilato o comunque modificato dellâopera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
SEZIONE II
DIFESE E SANZIONI PENALI (1)
(1) Vedi disposizioni di cui allâarticolo 26 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallâarticolo 21 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 171.
Salvo quanto previsto dallâart. 171- bis e dallâarticolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (1) (2):
a ) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio unâopera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti allâestero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unâopera dellâingegno protetta, o parte di essa (3);
b ) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, unâopera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dellâopera cinematografica, lâesecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico;
c ) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d ) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosĂŹ latte allâestero (4); ] (5)
f ) in violazione dellâart. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dellâapertura del dibattimento, ovvero prima dellâemissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metĂ del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato (6)
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra unâopera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternitĂ dellâopera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dellâopera medesima, qualora ne risulti offesa allâonore od alla reputazione dellâautore (7).
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dellâarticolo 68 comporta la sospensione della attivitĂ di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchĂŠ la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire (8) (9).
(1) A norma dellâ articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 gli importi di cui al presente alinea sono stati aumentati di 40 volta e, successivamente, di cinque volte a norma dellâ articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
(2) Alinea modificato dallâ articolo 9 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 .
(3) Lettera aggiunta dallâarticolo 3, comma 3-ter, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 .
(4) Lettera sostituita dallâ articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 404 .
(5) Lettera abrogata dallâ articolo 3 della legge 29 luglio 1981, n. 406 .
(6) Comma aggiunto dallâarticolo 3, comma 3-quater, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(7) A norma dellâ articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 gli importi di cui al presente comma sono stati aumentati di 40 volta e, successivamente, di cinque volte a norma dellâ articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
(8) Comma aggiunto dallâ articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2000, n. 248 .
(9) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 171 bis 2-bis.
1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o lâelusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravitĂ .
2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue lâestrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravitĂ (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 171 ter 3-ter.
1. à punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro (1):
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unâopera dellâingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, lâapposizione di contrassegno da parte della SocietĂ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (2);
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono lâaccesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalitĂ o lâuso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui allâart. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalitĂ di rendere possibile o facilitare lâelusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dellâautoritĂ amministrativa o giurisdizionale (3).
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui allâarticolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (4).
2. Ă punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dâautore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dellâarticolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, unâopera dellâingegno protetta dal diritto dâautore, o parte di essa (5);
b) esercitando in forma imprenditoriale attivitĂ di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto dâautore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
c) promuove o organizza le attivitĂ illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità .
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) lâapplicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dellâarticolo 36 del codice penale (6);
e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lâesercizio dellâattivitĂ produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dallâapplicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati allâEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (7) (8).
(1) Alinea modificato dallâarticolo 1 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72 e successivamente dallâarticolo 3, comma 3-quinquies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(2) Lettera sostituita dallâarticolo 26, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(3) Lettera inserita dallâarticolo 26, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(4) Lettera inserita dallâarticolo 26, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(5) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 3, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72 e successivamente modificata dallâarticolo 3, comma 3-quinquies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(6) Lettera sostituita dallâarticolo 2, comma 217, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(7) Articolo aggiunto dallâarticolo 17 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, successivamente, modificato dallâarticolo 1 del D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 204 e, da ultimo, sostituito dallâarticolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
(8) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 171 quater 4-quater.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche di cui allâart. 80 (1) (2) (3) (4).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 18, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
(2) Vedi inoltre, lâarticolo 2, comma 2, lettera d), numero 2), della Legge 28 aprile 2014, n. 67
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
(4) Comma modificato dallâarticolo 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Articolo 171 quinquies 5-quinquies.
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dellâacquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 15, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 171 sexies 6-sexies.
1. Quando il materiale sequestrato è, per entitĂ , di difficile custodia, lâautoritĂ giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui allâarticolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Ă sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e lâillecito amministrativo di cui allâarticolo 171-quater nonchĂŠ delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellâarticolo 444 del codice di procedura penale(1).
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato (2) (3).
(1) Comma modificato dallâarticolo 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
(2) Articolo aggiunto dallâart. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 171 septies-septies.
1. La pena di cui allâarticolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui allâarticolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca piĂš grave reato, a chiunque dichiari falsamente lâavvenuto assolvimento degli obblighi di cui allâarticolo 181-bis, comma 2, della presente legge (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 171 octies 8-octies.
1. Qualora il fatto non costituisca piĂš grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua lâemissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (1) (2) .
(1) Articolo aggiunto dallâart. 17, legge 18 agosto 2000, n. 248.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo , nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dallâentrata in vigore del presente articolo fino allâentrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto dâautore), punisce con sanzione penale, anzichĂŠ con la sanzione amministrativa prevista dallâart. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), lâutilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Art. 171-octies-1 (1).
1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dellâ articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dallâ articolo 372 del codice penale , ridotte della metĂ (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 13 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 171 nonies 9-novies.
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metĂ e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dellâautoritĂ giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente lâindividuazione del promotore o organizzatore dellâattivitĂ illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantitĂ di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivitĂ illecite previste dallâarticolo 171-bis, comma 1, e dallâarticolo 171-ter, comma 1 (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 172.
1. Se i fatti preveduti nellâ articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita lâattivitĂ di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183 .
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dellâ articolo 152 e allâ articolo 153 comporta la sospensione dellâattivitĂ professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonchĂŠ la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro (1) (2) (3) (4).
(1) Gli importi di cui al presente articolo sono stati sestuplicati dallâ articolo 1, del D.Lgs. C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 . Successivamente, sono stati moltiplicati per quaranta dallâarticolo 3, comma 1, della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e, da ultimo, sono stati moltiplicati per cinque , dallâarticolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Articolo modificato dallâ art. 3, legge 22 maggio 1993, n. 159, dallâ art. 19, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 ed infine cosĂŹ sostituito dallâ articolo 14 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(3) A norma dellâarticolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena dellâammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa.
(4) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 173.
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piĂš grave previsto dal codice penale o da altre leggi (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 174.
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale lâapplicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 174 bis 2-bis.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dellâ opera o del supporto oggetto della violazione, .in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto (1) (2) (3).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Vedi lâarticolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 174 ter 3-ter.
1 .Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purchÊ il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171 , 171-bis , 171-ter , 171- quater , 171-quinquies , 171-septies e 171-octies , con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantitĂ delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piĂš giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piĂš periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivitĂ imprenditoriale, con la revoca della concessione o dellâautorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dellâ autorizzazione per lâ esercizio dellâ attivitĂ produttiva o commerciale (1) (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 28 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 174 quater
Art 174-quater
l. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter , affluiscono allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dellâ economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nellâ accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâinterno, ai sensi dellâ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1) ;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâ economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dellâ articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni (2) (3).
(1) Vedi, anche, il D.M. 14 novembre 2005, n. 261.
(2) Articolo inserito dallâarticolo 29 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 174 quinquies 5-quinquies
1. Quando esercita lâ azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nellâambito di un esercizio commerciale o di unâattivitĂ soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dĂ comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per lâ adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dellâesercizio o dellâattivitĂ per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dellâ esercizio o dellâattivitĂ per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica lâ articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dellâ autorizzazione allo svolgimento dellâ attivitĂ .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonchĂŠ di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivitĂ di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui allâ art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dellâazione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio (1) (2).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 30 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
TITOLO IV
DIRITTO DEMANIALE
Articolo 175.
Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di unâopera adatta a pubblico spettacolo o di una opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde lâopera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che lâopera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dellâopera. Lâammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dellâart. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. La determinazione dellâammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è attribuita allâente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dellâammontare del compenso normalmente richiesto dallâente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni. (1)
(1) Articolo abrogato dallâart. 6, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. inl. 28 febbraio 1997, n. 30. Successivamente, lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 176.
Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nellâarticolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dellâautore della elaborazione, lâammontare del diritto demaniale è determinato nella metĂ di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto lâopera di pubblico dominio nella sua forma originale (1).
(1) Articolo abrogato dallâart. 6, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. inl. 28 febbraio 1997, n. 30. Successivamente, lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 177.
Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dallâeditore, a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento. Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate dalle opere suddette lâammontare del diritto è ridotto alla metĂ (1).
(1) Articolo abrogato dallâart. 3, l. 22 maggio 1993, n. 159. Successivamente, lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 178.
Ai fini della corresponsione del diritto previsto allâarticolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dallâente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dellâeditore. Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento (1).
(1) Articolo abrogato dallâart. 3, l. 22 maggio 1993, n. 159. Successivamente, lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 179.
La corresponsione del diritto previsto nellâart. 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate (1).
(1) Articolo abrogato dallâart. 3, l. 22 maggio 1993, n. 159. Successivamente, lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
TITOLO V
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E LâESERCIZIO DEI DIRITTI DI AUTORE
Articolo 180. (A)
LâattivitĂ di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per lâesercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35(1).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nellâinteresse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
LâattivitĂ della SocietĂ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresĂŹ secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata(2).
La suddetta esclusivitĂ di poteri non pregiudica la facoltĂ spettante allâautore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata allâautore. I limiti e le modalitĂ della ripartizione sono determinate dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dellâopera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, nellâAfrica italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nellâinteresse dellâautore e dei suoi successori o aventi causa (2).
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti , per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti (3)(4).
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere dellâAutoritĂ garante per la concorrenza ed il mercato 28 aprile 2016, n. AS1281.
[1] Comma modificato dallâart. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248 e successivamente dallâarticolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
[2] Comma modificato dallâarticolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
[3] Comma cosĂŹ modificato dallâart. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
[4] Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 180 bis 2-bis.
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti dâautore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SocietĂ italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la SocietĂ italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con lâIstituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre societĂ di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attivitĂ , gli altri diritti connessi.
2. Dette societĂ operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dallâobbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolaritĂ acquisita (1) (2) (3).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 11, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
(2) Vedi il d.p.c.m. 11 luglio 2001, n. 338.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 181.
Oltre alle funzioni indicate nellâarticolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dellâingegno, in base al suo statuto (1).
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti (2).
(1) Comma modificato dallâart. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 181 bis 2-bis.
1. Ai sensi dellâarticolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchĂŠ su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nellâarticolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui allâarticolo 68 potrĂ essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dellâingegno, previa attestazione da parte del richiedente dellâassolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto dâautore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dellâapposizione.
3. Fermo restando lâassolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalitĂ e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dellâopera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza allâutilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimitĂ dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui allâarticolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini piĂš idonei a consentirne la agevole applicabilitĂ , la facile visibilitĂ e a prevenire lâalterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. (1)
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dellâopera per la quale è stato richiesto, del nome dellâautore, del produttore o del titolare del diritto dâautore. Deve contenere altresĂŹ lâindicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchĂŠ della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. Lâapposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilitĂ a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa lâattivitĂ svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, lâimportatore ha lâobbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dellâingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che lâapposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa dâatto della SIAE.
8. Agli effetti dellâapplicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dellâingegno (2) (3).
(1) La misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente il servizio di contrassegnatura svolto dalla SIAE di cui al presente comma, ĂŠ fissata in euro 0,0310 per ciascun contrassegno (art. 1, d.p.c.m. 21 dicembre 2001).
(2) Articolo aggiunto dallâart. 10, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(3) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 181 ter 3-ter.
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dellâarticolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalitĂ di pagamento dei detti compensi, nonchĂŠ la misura della provvigione spettante alla SocietĂ , sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui allâarticolo 190. Lâefficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dellâarticolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga giĂ attivitĂ di intermediazione ai sensi dellâarticolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui allâarticolo 190, in base ad apposite convenzioni (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 2, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 182.
Lâente italiano per il diritto di autore è sottoposto alla vigilanza del ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento. Il suo statuto è approvato con decreto reale, su proposta del ministro per la cultura popolare, con quelli per gli affari esteri, per lâAfrica Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per lâeducazione nazionale (1).
(1) Articolo abrogato dallâart. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. Successivamente, lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 182 bis-bis.
1. AllâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni ed alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nellâambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sullâattivitĂ di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchĂŠ su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchĂŠ sullâattivitĂ di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto dâautore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, lâemissione e lâutilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a) ;
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
d-bis) sullâ attivitĂ di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui allâ 71-septies (1).
d-ter) sulle case dâasta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere dâarte o di manoscritti (2) .
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire il coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivitĂ di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via, etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonchĂŠ le attivitĂ ad esse connesse; possono altresĂŹ accedere ai locali dove vengono svolte le attivitĂ di cui alla lettera e, del comma 1. Possono richiedere lâesibizione della documentazione relativa, allâattivitĂ svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso lâemissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonchĂŠ quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui allâ 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, lâaccesso degli ispettori deve essere autorizzato dallâautoritĂ giudiziaria (3) (4) (5).
(1) Lettera aggiunta dallâarticolo 31 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lettera inserita dallâarticolo 15 del D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.
(3) Comma sostituito dallâarticolo 31 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 .
(4) Articolo aggiunto dallâarticolo 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
(5) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 182 ter 3-ter.
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale (1).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 11, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 183.
Lâesercizio delle attivitĂ per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto lâautore ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
Lâesercizio della attivitĂ di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 184.
Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni allâEnte italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente lâelenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.
LâEnte italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
AllâEnte italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dellâart. 182 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
TITOLO VI
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Articolo 185.
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dellâart. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 186.
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dellâingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalitĂ prevista quale condizione dellâ esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrĂ soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dallâindicazione dellâanno di prima pubblicazione (1) (2).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 32 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 187.
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dellâarticolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino lâautore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero, è apolide o di nazionalitĂ controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale lâopera è stata pubblicata per la prima volta (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 188.
Lâequivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale (1) da emanarsi a norma dellâart. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
La durata della protezione dellâopera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui lâopera gode nello Stato di cui è cittadino lâautore straniero.
Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, lâopera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dellâadempimento di formalitĂ , di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dellâopera o ad altre formalitĂ qualsiasi, lâopera straniera è sottoposta in Italia a formalitĂ equivalenti determinate col decreto reale.
Il decreto reale può altresĂŹ sottoporre la protezione dellâopera straniera allo adempimento di altre particolari formalitĂ o condizioni (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 189.
Le disposizioni dellâart. 185 si applicano allâopera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188 (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
TITOLO VII
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
Articolo 190.
Ă istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dĂ pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui allâ articolo 71-quinquies , comma 4 (1) (2).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 33 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 191.
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del p.n.f.;
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dellâAfrica italiana, della giustizia, delle finanze, delle corporazioni, e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dellâispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare e, del capo dellâufficio della proprietĂ letteraria scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonchĂŠ di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dellâindustria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo ;
g) del presidente della SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 192.
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarĂ richiesto dal ministro stesso (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 193.
Il comitato può essere convocato:
a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano allâadunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di detern1inate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per lâ effettuazione del tentativo di conciliazione di cui allâ articolo 71-quinquies , comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto dâautore di cui allâ articolo 191 , primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri (1) .
Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto (2).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 34 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 194.
La segreteria è affidata al capo dellâufficio della proprietĂ letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 194 bis 2-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui allâ articolo 71-quinquies , comma 4, sottoscritta dallâ associazione o dallâ ente proponente, è consegnata al comitato di cui allâ art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui allâ art. 193 , comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) lâ indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge lâ accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con lâ indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisIti, anche dâufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato questâultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara dâufficio lâ estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui allâ articolo 308 del codice di procedura civile (1) (2) .
(1) Articolo inserito dallâarticolo 35 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 195.
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 196.
Ă considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dellâarte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 197.
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 198.
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dallâesercizio in cui questa legge andrĂ in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalitĂ stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 199.
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo lâentrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformitĂ delle disposizioni vigenti (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 199 bis 2-bis.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dallâart. 11, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 200.
Sino allâentrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dallâart. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 201.
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti giĂ fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che vengono sottoposti per la prima volta allâobbligo del deposito o di altre formalitĂ , detto deposito e dette formalitĂ devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 202.
Agli effetti dellâart. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 203.
Con decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
FinchÊ non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 204.
A decorrere dallâentrata in vigore di questa legge, la SocietĂ italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore) (1) (2).
(1) Lâart. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248, ha stabilito che lâespressione âEnte italiano per il diritto dâautoreâ, ovunque ricorra nel presente provvedimento, deve essere sostituito dallâespressione âSocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE)â.
(2) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 205.
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del regio decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
Sono altresĂŹ abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del regio decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dellâindustria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del regio decreto legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonchĂŠ ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge (1).
(1) Lâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 206.
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 (1).
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrĂ essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa (2).
Entro lo stesso termine sarĂ altresĂŹ emanato un nuovo statuto (3) dellâEnte italiano per il diritto di autore (4) (5).
(1) Importi elevati dallâart. 114, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Il regolamento è stato approvato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369.
(3) Approvato con d.p.r. 20 ottobre 1962, n. 1842. Vedi, ora, d.p.r. 19 maggio 1995, n. 223.
(4) Ora SocietĂ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E).





