Il prossimo 31 marzo entrerĂ in vigore il regolamento dellâAGCOM in materia di tutela del diritto dâautore sulle reti di comunicazione elettronica, adottato con Delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 31 dicembre 2013.
Il Regolamento introduce nel nostro ordinamento una specifica procedura per ottenere la rimozione di contenuti lesivi del diritto dâautore su Internet e sui servizi di media audiovisivi, cosĂŹ come definiti dallâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il regolamento avrĂ un impatto significativo sullâattivitĂ degli operatori del settore (ad es. gestori di siti Internet, gestori di web tv, gestori di piattaforme di video-on-demand, ecc.), che sino ad oggi hanno gestito le notifiche di violazione esclusivamente con le proprie procedure di procedure di notice and take down, finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica
Il regolamento disciplina due distinti procedimenti:
Il procedimento relativo a tutela del diritto dâautore su Internet
- Salvo che sia giĂ pendente un procedimento giudiziale, qualsiasi soggetto titolare o licenziatario di un diritto dâautore o di un diritto connesso su un opera digitale, le associazioni di gestione collettiva dei dritti e le associazioni di categoria potranno segnalare allâAGCOM la presenza di unâopera pubblicata in violazione della legge sul diritto dâautore su una pagina di un sito Internet;
- entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, lâAGCOM, qualora non ricorra uno dei casi per cui è disposta lâarchiviazione, avvierĂ un procedimento amministrativo, comunicando lâavvio del procedimento ai âprestatori di serviziâ di mere conduit (ovvero ai fornitori di accesso ad Internet) o di hosting (ovvero ai fornitori di servizi di memorizzazione di contenuti di terzi) interessati, allââuploaderâ (ovvero alla persona fisica o giuridica che materialmente ha caricato lâopera su Internet, anche attraverso link), al âgestore del sito internetâ (ovvero al prestatore di servizi della societĂ dellâinformazione che, sulla rete Internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o link alle stesse, anche caricate da terzi) ed al âgestore della pagina internetâ (ovvero al prestatore di servizi della societĂ dellâinformazione che, nellâambito di un sito Internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o link alle stesse, anche caricate da terzi);
i soggetti che hanno ricevuto lâavviso di avvio del procedimento potranno scegliere di rimuovere spontaneamente lâopera contestata (ed in tal caso il procedimento sarĂ archiviato) oppure potranno presentare proprie controdeduzioni allâ AGCOM entro 5 giorni lavorativi; - qualora lâopera non sia stata rimossa spontaneamente, lâAGCOM, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, disporrĂ lâarchiviazione, ove la segnalazione si sia rivelata infondata, oppure adotterĂ uno dei seguenti provvedimenti: qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto dâautore sia ospitato su un server ubicato in Italia, lâ AGCOM potrĂ ordinare al fornitore di servizi di hosting di rimuovere in maniera selettiva lâopera pubblicata illecitamente;
- in caso di violazioni di carattere massimo, lâAGCOM potrĂ ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare completamente lâaccesso a tali opere e di reindirizzare i visitatori del sito verso una pagina Internet, redatta secondo le indicazioni dellâ AGCOM, che segnali ai visitatori la violazione del diritto dâautore;
- qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto dâautore sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio italiano, lâ AGCOM potrĂ ordinare al fornitore di servizi di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dellâaccesso allâintero sito e di reindirizzare i visitatori del sito verso una pagina Internet, redatta secondo le indicazioni dellâ AGCOM, che segnali ai visitatori la violazione del diritto dâautore;
- lâAGCOM potrĂ disporre lâabbreviazione dei termini sopra indicati nei casi di gravi lesioni dei diritti di sfruttamento economico di unâopera digitale o di violazioni di carattere massivo, oppure potrĂ decidere di estendere detti termini in caso di particolari esigenze istruttorie;
- in caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti, lâ AGCOM applicherĂ una sanzione amministrativa da Euro 10.000 ad Euro 250.000, dandone altresĂŹ comunicazione alla polizia giudiziaria
Il procedimento a tutela del diritto dâautore sui servizi di media audiovisivi
Il procedimento relativo alla tutela del diritto dâautore sui servizi di media audiovisivi è simile a quello relativo ai servizi internete, e potrĂ concludersi:
con una diffida da parte dellâAGCOM ai fornitori di servizi di media lineari a non trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto dâautore,
con un ordine dellâAGCOM ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro 3 giorni lavorativi dalla notifica dellâordine, i programmi messi a disposizione in violazione di legge,
in caso di violazioni rilevanti, con un primo richiamo e poi con lâadozione di ogni altra misura necessaria ad inibire lâulteriore diffusione del contenuto illecito.





