Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2015, n. 12314
Si ha violazione del diritto dâautore anche quando il plagio consiste nellâincorporare in unâopera piĂš ampia scritti minori di altri autori senza indicare la fonte
ÂŤâŚsi ha violazione dellâesclusiva non solo quando lâopera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto), ma anche quando si ha contraffazione dellâopera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se câè o no contraffazione non è determinante, per negarla, lâesistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è che i tratti essenziali che caratterizzano lâopera anteriore siano riconoscibili nellâopera successiva (Cass 7077/90).
Lâelaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre questâultima consiste nella sostanziale riproduzione dellâopera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per unâelaborazione dellâopera originale con un riconoscibile apporto creativo. (Cass 20925/05).
Appare corretto anche il criterio applicato dal giudice di seconde cure di valutare la contraffazione non da un raffronto dellâintero romanzo nei confronti dei singoli articoli, poichĂŠ è evidente che nel caso di specie non era in discussione lâoriginalitĂ e la creativitĂ del libro (omissis), ma solo il plagio in alcune sue parti specifiche e limitate del libro degli articoli pubblicati della Libra, potendo lâattivitĂ plagiaria realizzarsi non solo in relazione allâintera opera ma anche a parti di essa, quando, come accertato nel caso di specie, si realizza la riproduzione quasi integrale dellâopera plagiata senza quindi che per quella parte del romanzo sia intervenuta lâattivitĂ creativa dellâautore dello stessoÂť.
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Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2015, n. 12314





