Cassazione civile, sez. III, 20 settembre 2004, n. 18850
Svolgimento del processo
Con citazione del 14 dicembre 1995 (omissis) citava dinanzi al Tribunale di Grosseto (omissis) e (omissis) deducendo:
1) il 5 novembre 1994 aveva promesso di acquistare un appartamento, che i convenuti a loro volta avevano promesso di comprare dall’impresa costruttrice Immobiliare 82 s.r.l.;
2) dopo aver versato la somma di €. 15.000.000 a titolo di caparra confirmatoria aveva saputo che l’impresa aveva chiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata e quindi l’acquisto della proprietà della casa, fissato al 31 marzo 1995, era divenuto impossibile. Poiché i convenuti conoscevano lo stato di difficoltà economica dell’impresa, chiedeva l’annullamento del contratto per dolo; in subordine la risoluzione per inadempimento a loro addebitabile e la condanna di essi alla restituzione della caparra di €. 15.000.000, oltre al risarcimento del danno, che quantificava in trenta milioni di lire.
Il Tribunale, con sentenza del primo luglio 1997, rigettava le domande, principali e subordinate, per mancanza di prova.
Proponeva appello il Gorrieri per la riforma della sentenza di primo grado insistendo, in alternativa al richiesto annullamento del contratto per vizio di consenso, nella domanda di risoluzione del medesimo per grave inadempimento dei promittenti venditori e per la loro condanna alla restituzione del doppio della caparra versata, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, pari a €. 40.000.000, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 15 marzo 2000, riformando la sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda del (omissis) dichiarava risolto il contratto per inadempimento dei promittenti compratori, e li condannava al pagamento del doppio della caparra ricevuta, oltre agli interessi dal contratto, mentre rigettava la domanda di condanna degli stessi al risarcimento di ulteriore danno in assenza di prova al riguardo. La decisione era fondata sulle seguenti considerazioni: 1) (omissis) e (omissis) avevano promesso la vendita di una cosa altrui e perciò si erano obbligati a procurarne l’acquisto al compratore, assumendone il relativo rischio; 2) con la sopravvenuta impossibilità, per fatto imputabile al terzo, di trasferire il bene promesso nel termine stabilito, si era verificata la loro inadempienza.
Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione (omissis) e (omissis), cui resiste (omissis). Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con un unico motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1453 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”
L’art. 1385, secondo comma, cod. civ., consente alla parte non inadempiente la facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra o esigendo il doppio di essa, che quindi è stabilita per consentire l’esercizio del diritto di recesso, con conseguente estinzione degli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento. L’istituto non è pertanto applicabile quando la parte, chiedendo la risoluzione, vuole realizzare gli effetti dell’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1385 cod. civ. Quindi la sentenza impugnata ha errato applicando la disciplina del recesso convenzionale, mentre avrebbe dovuto stabilire il risarcimento secondo le regole generali, atteso che la caparra, in questo caso, perde la funzione di risarcimento del danno anticipatamente e convenzionalmente stabilito per l’inadempimento della controparte.
Il motivo è fondato.
L’art. 1385 comma 2, cod. civ. - che consente alla parte non inadempiente, in caso di inadempienza della controparte, di recedere dal contratto ritenendo la caparra confirmatoria ricevuta o esigendo il doppio di quella versata - disciplina il caso in cui essa, avvalendosi della funzione tipica della caparra intenda, con una dichiarazione risolutiva, determinare ope legis l’estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto sia dell’inadempimento di esso. Qualora invece detta parte preferisca (art. 1385 cod. civ., terzo comma) ottenere il risarcimento integrale del danno secondo i principi generali anziché nella misura concordemente e preventivamente quantificata, può esercitare l’azione di risoluzione per grave inadempimento della controparte (artt. 1453 e 1455 cod. civ.).
Ne consegue che pur essendo entrambi i diritti fondati sul medesimo presupposto di fatto - l’inadempimento non di scarsa importanza della controparte - diversa è la natura delle corrispondenti azioni e delle conseguenti pronunce giudiziali. Ed infatti nel primo caso la pronuncia di risoluzione del contratto inadempiuto è dichiarativa e la parte adempiente è sollevata dall’onere di provare il danno effettivamente subito; nel secondo caso la pronuncia è costitutiva e spetta alla parte adempiente provare, secondo i principi generali (art. 1223 cod. civ.), il danno derivatone, che potrebbe anche coincidere con l’ammontare della somma stabilita per la caparra, ma come esito dell’accertamento giudiziale nel contraddittorio tra le parti e non come anticipata e forfetaria liquidazione di esso (art. 1385, secondo comma, cod. civ.).
Ulteriore conseguenza che deriva dalla risoluzione del contratto ope iudicis è che l’obbligo di restituzione della caparra, se inadempiente al contratto è la parte che l’ha ricevuta, è un effetto ripristinatorio conseguente al venir meno della causa della sua attribuzione (art. 1458 cod. civ.).
I giudici di appello non hanno rispettato tali principi - da ribadire - perché, senza tener conto che i rimedi previsti per la parte adempiente dal secondo e dal terzo comma dell’art. 1385 cod. civ., pur nell’ipotesi dell’ammissibilità della sostituzione dell’uno con l’altro altro (per l’esclusione di tale possibilità Cass. 8881/2000), non sono comunque cumulabili tra loro - in quanto, come innanzi chiarito, ontologicamente diversi e alternativi - hanno dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e li hanno condannati alla corresponsione del doppio della caparra ricevuta malgrado l’indiscussa manifestazione inequivoca della parte adempiente della volontà di non contenere l’obbligazione risarcitoria della controparte, quale unica ed esaustiva sanzione della sua inadempienza, nell’ammontare della caparra versata (oltre alla restituzione dell’importo per essa corrisposto).
Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza va cassata.
Il giudice del rinvio si adeguerà al seguente principio di diritto: i rimedi risarcitori di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 1385 cod. civ. non sono cumulabili tra loro e pertanto il giudice, adito dalla parte che ha corrisposto la caparra per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ed il risarcimento dei danni (art. 1385, terzo comma, cod. civ.) non può pronunciare la risoluzione del contratto e al contempo condannare la parte inadempiente a pagare pur in assenza di prova dei danni, il doppio della caparra ricevuta, ancorché la parte adempiente abbia in tal senso ampliato la domanda originaria, perché se la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto, significa che intende realizzare gli effetti propri dell’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., e non esercitare il recesso di cui al secondo comma dell’art. 1385 cod. civ.
Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2004.
Depositata in cancelleria il 20 Set. 2004.






