Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1025
Secondo i giudici: âIl risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dellâaltro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purchĂŠ si accerti che lâaltrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona piĂš o meno caraâ.
Tuttavia, chiarisce la Suprema corte, âè necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che lâevento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstiteâ.
Per cui, âanche se non vi era piĂš un progetto di vita in comuneâ, il âprecedente rapporto coniugaleâ e âla permanenza di un vincolo affettivoâ, rilevabili dalla presenza di un figlio, allâepoca minorenne, nato dallâunione e dal âbreve lasso di tempo intercorso dalla frattura della vita coniugaleâ, secondo gli ermellini, âlegittimano la richiesta di risarcimentoâ.
Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1025






