Cassazione civile, sez. VI, 16 novembre 2016, n. 23309
Il privilegio generale mobiliare previsto dallâart. 2751 bis, n. 2, cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto anche al professionista che sia inserito in unâassociazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attivitĂ .
La condizione necessaria per vedersi riconosciuto detto privilegio è che lâincarico dal quale deriva il credito sia stato conferito personalmente al professionista e non allâassociazione professionale nel quale egli è organicamente inserito come prestatore dâopera qualificato.
Solamente in tale caso si potrĂ ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di unâattivitĂ lavorativa, ancorchĂŠ comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.
Diversamente il credito avrĂ natura chirografaria, avendo ad oggetto un compenso riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di unâattivitĂ fondamentalmente imprenditoriale.
Cassazione civile, sez. VI, 16 novembre 2016, n. 23309






