Cassazione civile sez. II, 28 novembre 2022, n. 3494

Il creditore è legittimato all’azione surrogatoria purché il credito sia certo, anche se sottoposto a termine o condizione.

Presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione. La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna oppure in un altro titolo esecutivo, come un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecutività rilasciata ai sensi dell’art. 642 c.p.c., benché detto titolo non sia definitivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 449 del 16/02/1974).
Proprio la ricorrenza di un titolo ne legittima l’esperimento e conferisce al credito il carattere di certezza, idoneo all’esercizio dell’azione surrogatoria e ciò anche quando non sia specificato l’ammontare del credito (illiquido) e/o sia sottoposto a condizione o a termine (inesigibile) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10428 del 21/10/1998; Sez. 1, Sentenza n. 10353 del 10/09/1992; Sez. 3, Sentenza n. 72 del 12/01/1972).

Art. 2900 Codice Civile
Condizioni, modalità ed effetti.

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare [81 c.p.c.], purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Cassazione civile sez. II, 28 novembre 2022, n. 3494