Cassazione civile, sez. unite, 5 febbraio 2025, n. 4850
FATTI DI CAUSA
1. L’Avvocato in epigrafe indicato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.215/2024, emessa il 21 marzo 2023, depositata in data 27 maggio 2024, e regolarmente notificata all’interessato.
2. Il giudizio disciplinare iniziava a seguito di due segnalazioni presentate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia dagli Avvocati Lenora Galasso del foro di Brescia e Claudia Scappini del foro di Firenze, per l’omesso pagamento, da parte dell’attuale ricorrente, del compenso dovuto al difensore domiciliatario.
3. In particolare, l’Avv. Galasso esponeva di aver ricevuto dall’attuale ricorrente un assegno bancario, tornato insoluto, mentre l’Avv. Scappini rappresentava di non aver ricevuto alcun compenso e di aver dato séguito alla via giudiziaria per ottenere quanto dovuto.
4. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d’appello di Roma iniziava l’azione disciplinare e contestava i seguenti capi d’incolpazione nei procedimenti riuniti (r.g.nn.222, 598 del 2016):
1) In violazione degli artt. 5 CDF (ora 9, 19) e 43 NCDF, violato il dovere di probità, decoro, lealtà e correttezza e, in violazione dell’art. 30 CDF (ora 43 NCDF), violato l’obbligo di provvedere a retribuire e/o compensare il domiciliatario, Avv. Leonora Galasso, a seguito del mancato pagamento da parte del cliente, a nulla rilevando l’eventualità che il cliente non avesse corrisposto neppure al dominus il compenso dovuto. Fatto commesso in Tarquinia fino al gennaio 2017;
2) In violazione degli artt. 5 CDF (ora 9, 19) e 43 NCDF violato il dovere di probità, decoro, lealtà e correttezza e, in violazione dell’art. 30 CDF (ora 43 NCDF), violato l’obbligo di provvedere a retribuire e/o compensare il domiciliatario Avv. Claudia Scappini, non avendo lo stesso, tra l’altro, neppure dimostrato di aver richiesto e/o sollecitato il cliente ad effettuare il pagamento di quanto dovuto. Fatto commesso in Tarquinia fino alla data odierna.
5. Il Consiglio Distrettuale riteneva le condotte omissive contestate documentalmente provate e, per l’intrinseco carattere di continuità e permanenza, non cessate se non, quanto alla prima incolpazione, alla data di emissione della fattura a seguito dell’intervenuto saldo dell’esposizione debitoria (il 23 febbraio 2017), mentre per la seconda incolpazione la condotta omissiva permaneva per essere intervenuto, per stessa ammissione dell’incolpato, mero acconto inidoneo ad escludere il saldo del compenso, sicché, in definitiva, per entrambe le incolpazioni l’azione disciplinare non era prescritta; applicava la sanzione della censura mediante biasimo formale, valutato complessivamente il comportamento dell’incolpato, ciascuna condotta contestata e l’intervenuto pagamento in riferimento alla richiesta dell’Avv. Galasso, sia pur in esito a procedimento monitorio, integrante la volontà di porre fine alla condotta violativa del dettato deontologico.
6. La sentenza veniva gravata dal professionista assumendo l’estinzione dell’azione disciplinare per prescrizione, la carenza di motivazione della sentenza per l’acritico recepimento di quanto segnalato senza il vaglio delle difese addotte e in un procedimento non adeguatamente istruito, rimarcando infine, l’insussistenza di qualsiasi violazione delle norme disciplinari.
7. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso proposto e confermava la sanzione irrogata, ritenute sussistenti le violazioni contestate e non prescritta l’azione disciplinare per entrambi i capi contestati.
8. Quanto alla prima contestazione - l’omesso pagamento del domiciliatario Avv. Galasso - l’illecito omissivo permanente era cessato solo con il pagamento della prestazione a favore del domiciliatario (gennaio 2017), la cui fattura veniva emessa in data 23 febbraio 2017, in seguito al saldo dell’esposizione debitoria; dalla data della cessazione dell’illecito omissivo permanente decorreva il termine di sei anni previsto dall’art. 56 L. n. 247/2012 e l’unico atto interruttivo con data certa - la decisione del Consiglio Distrettuale notificata il 4 settembre 2020 (tenuto conto dell’incerta data di comunicazione, all’iscritto, della notizia dell’illecito, per essere pendenti due giudizi disciplinari, riuniti nel 2019 ed entrambi introdotti nel 2016) - era intervenuto prima del decorso dei sei anni da gennaio 2017; dal 4 settembre 2020 decorreva nuovo termine di prescrizione che, in nessun caso, poteva superare sette anni e sei mesi, alla stregua del nuovo ordinamento professionale forense (Cass., Sez. Un., n.32632 del 2022); conclusivamente, il termine di prescrizione era stato validamente interrotto e, a tutto voler concedere, dal gennaio 2017 non era spirato il termine di sette anni e sei mesi per ritenere prescritta l’azione disciplinare.
9. Del pari, il Consiglio Nazionale ha ritenuto non prescritto il secondo capo d’incolpazione - il mancato pagamento del domiciliatario, Avv. Scappini - per essersi protratta la condotta omissiva illecita sino al 19 dicembre 2019 (data di approvazione del capo d’imputazione) ed ancora alla data della decisione del giudice disciplinare (10 luglio 2020), non allegato o documentato l’avvenuto pagamento del saldo al domiciliatario neanche alla data della decisione del giudice disciplinare di primo grado; non constando l’avvenuta cessazione della condotta omissiva descritta, e ribadito, con la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., nn. 28468, 23239, 26991 del 2022), che il termine prescrizionale iniziava a decorrere dalla decisione disciplinare di primo grado, riteneva, nella specie, non decorsa la prescrizione quand’anche l’attuale ricorrente avesse corrisposto il saldo in data successiva alla citata data della decisione di primo grado (10 luglio 2020) nella quale constava non avvenuto alcun pagamento.
10. Il Consiglio nazionale riteneva, infine, adeguata la sanzione inflitta.
11. Avverso la decisione il professionista in epigrafe indicato ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo due motivi in tema di prescrizione degli illeciti e di insussistenza delle violazioni deontologiche contestate.
12. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente è rimasto intimato.
13. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.
14. In prossimità della camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
15. L’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso in relazione all’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 56, comma 3, L. n. 247 del 2012, in riferimento al capo d’incolpazione 1), per essere il termine massimo di sette anni e mezzo - decorrente dal 29 gennaio 2017, con il pagamento della prestazione alla domiciliataria - già spirato alla data per la trattazione in Adunanza camerale (18 febbraio 2025); ha ritenuto non prescritta l’azione disciplinare in riferimento al capo 2), tenuto conto che alla data della decisione disciplinare di primo grado (10 luglio 2020, pubblicata il 2 settembre 2020) il giudice di merito dava atto che la posizione debitoria del ricorrente non era stata regolarizzata, sicché da tale data, in cui non era stato corrisposto l’intero compenso dovuto, il termine di prescrizione non era ancora decorso; concludeva, infine, per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del capo 1) della contestazione e l’annullamento, con rinvio, della decisione impugnata ai fini della rideterminazione della sanzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 56, comma 3, legge n. 247 del 2012 per essere prescritta l’azione disciplinare in riferimento ad entrambi i capi d’incolpazione.
17. In particolare, assume il ricorrente di aver ricevuto comunicazione dell’inizio del procedimento disciplinare in data 5 aprile 2016, in riferimento all’esposto dell’avv. Galasso (capo 1 dell’incolpazione), presentato al COA di Civitavecchia in data 23 maggio 2014, e all’esposto dell’avv. Scappini (capo 2) depositato in data 6 marzo 2015.
18. Conseguentemente, dalla summenzionata data del 5 aprile 2016 avrebbe dovuto essere individuato il termine di sette anni e mezzo di durata massima del procedimento disciplinare, per entrambe le ipotesi contestate nel 5 ottobre 2023, onde il termine era già decorso al momento della celebrazione dell’udienza, del 21 marzo 2024, innanzi al Consiglio Nazionale.
19. Per entrambi gli addebiti contestati (successivamente all’entrata in vigore dell’art. 56 legge n.247 del 2012), il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione.
20. Anche per l’ipotesi disciplinare di cui al capo 2) dell’incolpazione, tenuto conto della data di avviso della pendenza del procedimento disciplinare, individuata con pec del 5 aprile 2016, la prescrizione era ampiamente maturata, dovendosi far riferimento, agli effetti della corretta individuazione del decorso del termine prescrizionale in ipotesi di illecito permanente, alla data di avviso, dell’incolpato, dell’esistenza del procedimento disciplinare (il 5 aprile 2016), illecito permanente, peraltro, insussistente in considerazione del congruo ed idoneo versamento iniziale della somma di Euro 390,65 corrisposta alla collega domiciliataria a fronte delle spese liquidate dalla Corte d’appello di Firenze (complessivamente Euro 2.160,00 oltre accessori di legge).
21. Argomenta, pertanto, per l’inconfigurabilità, nella specie, di un illecito permanente, rilevando che la data di percezione della somma versata - debitamente documentata con fattura, nella fase iniziale del procedimento (fattura del 9 ottobre 2009) - a prescindere dall’infondatezza, nel merito civilistico, della richiesta e contestandone, in questa sede, la congruità di quanto richiesto, avrebbe dovuto essere computata come dies a quo del termine di prescrizione (prospettazione ribadita con la memoria illustrativa).
22. In definitiva, assume il ricorrente che erroneamente il Consiglio Nazionale, per entrambe le ipotesi, ha ritenuto non prescritto l’illecito disciplinare e non già l’azione disciplinare, invece già prescritta, considerato il momento di avvio del procedimento disciplinare e gli atti interruttivi.
23. Con riferimento al capo 2) della rubrica, con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 9,19,43, NCDF, eccesso di potere in virtù dell’omessa valutazione e motivazione sulle censure dedotte.
24. Contesta, per un primo profilo, la sussistenza dell’illecito quanto all’omesso pagamento delle competenze alla collega Galasso e la motivazione della decisione impugnata.
25. Per un secondo profilo contesta il secondo episodio disciplinare per non avere il Consiglio escluso la responsabilità disciplinare in riferimento a condotta che non aveva raggiunto la soglia minima di offensività, non essendo stata integrata alcuna violazione in ragione dell’importo della somma versata e della incongruità della richiesta finale proveniente dalla collega.
26. In particolare, assume che la congruità della somma versata avrebbe dovuto portare il Consiglio a stimare detta somma corrispondente al compenso del domiciliatario (richiesto in Euro 2.188,45 per compensi e spese generali) per le attività svolte, meramente esecutive e non decisionali o valutative, con l’esito di ritenere quell’acconto corrispondente quasi totalmente alla somma definitivamente dovuta con la riduzione nella misura percentuale di legge del 20 per cento (somma dovuta Euro 437,69, somma corrisposta Euro 432,00).
27. Contesta l’omessa verifica della sussistenza dei presupposti dell’illecito contestato, con riferimento all’accertamento dell’inadempimento a fronte della contestata congruità delle richieste della domiciliataria (che aveva formulato notula priva del parere di congruità e a fronte di voci non riconoscibili), il travisamento dei fatti e del compendio probatorio attinente alla ritenuta sussistenza del mancato pagamento delle prestazioni professionali della Collega domiciliataria pur in assenza di elementi certi, obiettivi ed apprezzabili in virtù dei quali ritenere legittime le pretese avanzate e dovute, se comparate con la liquidazione degli onorari disposta dalla Corte d’appello di Firenze.
28. In definitiva, ravvisa l’errata valutazione della norma disciplinare nell’omessa valutazione e verifica della sussistenza del presupposto dell’inadempimento contrattuale, come la configurazione degli elementi essenziali dell’illecito disciplinare contestato in assenza di ogni accertamento preliminare.
29. È da accogliere il primo motivo, prescrizione dell’azione disciplinare, solo per l’incolpazione di cui al capo 1 (omesso pagamento all’avv. Galasso), rigettato per il capo 2 (omesso pagamento all’avv. Scappini).
30. Il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis, quello introdotto dall’art. 56 della L. n. 247 del 2012: l’illecito contestato è stato commesso successivamente alla data di entrata in vigore della citata disposizione.
31. Nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell’art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo (fra tantissime, Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634; Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20464).
32. Al riguardo, la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2023, n. 10085).
33. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
34. Quanto al termine di decorrenza della prescrizione dell’azione, la data di commissione del fatto va identificata, anche nell’ipotesi di illecito permanente, con la data di cessazione della permanenza ed è al momento della cessazione della permanenza che deve aversi riguardo (Cass., Sez. Un., 10 settembre 2024, n. 24285).
35. Invero, il ricorrente, chiedendo di sottoporre allo scrutinio di queste Sezioni Unite la non condivisa natura permanente dell’illecito richiede, in sostanza, un complessivo riesame della condotta rilevante disciplinarmente e della valutazione compiuta dal giudice disciplinare, non rientrando, nell’alveo del controllo di legittimità, l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento della loro rilevanza ai fini della concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si veda, tra le tante, Cass. Sez. Unite, 7 dicembre 2023, n. 34351 ed ivi ulteriori precedenti).
36. L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive del ricorrente, tutti, peraltro, considerati nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, allo scopo di pervenire ad un opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie e ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, eccedono i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
37. I giudici disciplinari di merito, affermata la natura permanente di entrambi gli illeciti contestati, con riferimento al primo capo d’incolpazione hanno ritenuto cessata la permanenza nel gennaio 2017, con il pagamento della prestazione, a favore del domiciliatario, seguito dall’emissione, in data 23 febbraio 2017, della relativa fattura, da parte del beneficiario, con riferimento al saldo dell’esposizione debitoria del ricorrente.
38. La consumazione dell’illecito permanente della prolungata condotta omissiva deontologicamente rilevante del professionista si è protratta fino al pagamento del compenso alla collega domiciliataria e da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione di anni sei con riferimento al capo 1) della rubrica; il termine di prescrizione è stato, poi, interrotto con la pronuncia disciplinare di primo grado (del 10 luglio 2020, notificata il 2 settembre 2020), sicché opera il termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e mezzo, irrimediabilmente spirato, per il primo capo d’incolpazione, in epoca antecedente alla data dell’adunanza camerale fissata dinanzi a queste Sezioni Unite.
39. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione dell’illecito di cui al capo 1) determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso relativi al primo capo di incolpazione, la cui azione è estinta per prescrizione e la sentenza va cassata, senza rinvio, per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare quanto al primo capo d’incolpazione.
40. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto al capo 2) della rubrica, in riferimento all’omesso pagamento di compensi alla collega domiciliataria, Avv.Claudia Scappini.
41. Giova premettere che la previsione dell’art. 43 del Nuovo codice deontologico forense (che recita: “1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”) valorizza la violazione del rapporto di colleganza come concreta esplicazione della violazione del più vasto ambito della lealtà e correttezza professionale.
42. Nella cornice degli obblighi deontologici di lealtà, correttezza e probità che improntano l’agire professionale e i valori caratterizzanti la professione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, incaricato altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, non provveda a compensarlo ove non adempia il cliente.
43. Si tratta di illecito, a ben vedere, eventualmente permanente, perdurandone la commissione fino alla rimozione della situazione antigiuridica in atto e, agli effetti della decorrenza della prescrizione dell’azione disciplinare, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che detta condotta s’intende cessata al momento della pronuncia disciplinare di primo grado dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizionale massimo di cui art. 56, comma 3, legge n. 247 del 2012 (Cass. Sez. Un. n. 23239 del 2022; n. 8946 del 2023).
44. Nella vicenda all’esame, il giudice disciplinare di primo grado ha, tra l’altro, dato atto che la posizione debitoria non era stata regolarizzata e che non era stato corrisposto l’intero compenso dovuto; nella decisione ora gravata viene dato atto che quand’anche la posizione debitoria fosse stata eliminata dopo il 10 luglio 2020 (data della decisione disciplinare di primo grado), il termine di prescrizione dell’illecito non sarebbe ancora decorso, in conformità con i principi sopra esposti.
45. In riferimento all’incolpazione di cui capo 2) della rubrica, con il secondo motivo di ricorso il ricorrente contesta la sussistenza dell’illecito disciplinare e la motivazione della decisione impugnata.
46. Sul punto deve osservarsi che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ex art 111 Cost., per vizi di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità, per l’individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare e per la valutazione e adeguatezza della sanzione, non sono sottoposti al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza (Cass. Sez. Un. 7 dicembre 2023, n.34351 ed ivi ulteriori precedenti).
47. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite di sindacare, sul piano del merito, la valutazione del giudice disciplinare dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio di congruità e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione (Cass. Sez. Un. 2 dicembre 2016, n.24647 ed ivi ulteriori precedenti).
48. D’altra parte, quanto al vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il principio - applicabile anche al procedimento disciplinare (v., tra le altre, Cass. Sez. Un. nn. 15287 e 18395 del 2016) - che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass., Sez. Un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014).
49. Nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie: con accurata valutazione delle prove raccolte, con riferimento al capo 2) dell’incolpazione, i giudici di merito hanno fatto riferimento alla documentazione e alle altre prove acquisite e dalle quali risultava la sussistenza della violazione contestata, consistente nell’aver omesso di provvedere a compensare l’avv. Scappini per l’opera professionale da quest’ultima compiuta come domiciliataria.
50. Resta solo da aggiungere, ribadendo il principio acquisito nella giurisprudenza consolidata (cfr., ex aliis, Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2024, n. 26999 ed ivi ulteriori precedenti) e del quale si è dato atto nei paragrafi che precedono nell’enunciare i limiti dello scrutinio delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, che l’accertamento della condotta di rilievo disciplinare richiesto dal ricorrente - preordinato ad un riesame del compendio probatorio, alla disamina della congruità delle richieste della domiciliataria, all’apprezzamento della rilevanza rispetto all’imputazione e, in conclusione, alla valutazione delle risultanze processuali - non può essere oggetto del controllo di legittimità, non ravvisandosi alcun palese sviamento di potere, ossia l’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (cfr. Cass., Sez. Un., 17 maggio 2021, n. 13168).
51. All’accoglimento del primo motivo di ricorso nel profilo inerente al capo d’incolpazione sub 1), rigettato il secondo profilo inerente al capo d’incolpazione 2) e il secondo motivo, segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare quanto al primo capo d’incolpazione e la cassazione con rinvio, per la nuova determinazione della sanzione, al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.
52. L’accertamento dell’avvenuta prescrizione di parte degli illeciti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
53. Si dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, in consonanza con analoga disposizione del Consiglio Nazionale Forense.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia, per la nuova determinazione della sanzione, al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione. Spese compensate del giudizio di legittimità. Si dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2025.






