Cassazione civile, sez. unite, 20 giugno 2011, n. 10143
La PEC esonera lâavvocato dallâelezione di domicilio quando opera fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.
ÂŤLâart. 82 r.d. n. 37 del 1934 â che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, allâatto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede lâautoritĂ giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autoritĂ giudiziaria â trova applicazione in ogni caso di esercizio dellâattivitĂ forense fuori dalla circoscrizione cui lâavvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte dâappello e lâavvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte dâappello, ancorchĂŠ appartenente allo stesso distretto della medesima corte dâappello. Tuttavia, dopo lâentrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dallâart. 25, comma 1, lett. i), n. 1), I. 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), questâultimo modificativo a sua volta dellâart 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138 , conv. in I. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale lâobbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, lâindirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dellâonere di elezione di domicilio di cui allâart. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dellâautoritĂ giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo allâobbligo prescritto dallâart. 125 c.p.c., non abbia indicato lâindirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordineÂť.
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Cassazione civile, sez. unite, 20 giugno 2011, n. 10143





