Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2022, C. 249-21
Ordini online: deve essere chiaro per il consumatore quando allâazione su un determinato pulsante scatta lâobbligo di pagare
Nel caso di contratti conclusi con mezzi elettronici il consumatore deve comprendere inequivocabilmente dalla dicitura riportata sul pulsante di inoltro dellâordine che egli saraĚ tenuto a pagare non appena avraĚ cliccato su tale pulsante. Solo in tal caso il consumatore sarĂ validamente vincolato da un contratto di tal genere.
Con la sentenza del 7 aprile 2022 resa allâesito della causa n. 249/21, la Corte di giustizia dellâUnione europea ricorda che, secondo la direttiva 2011/83, quando un contratto a distanza eĚ concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dellâinoltro dellâordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dallâaltro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando lâordine, questâultimo eĚ tenuto allâobbligo di pagare.
Per quanto riguarda questâultimo obbligo, dal tenore letterale della direttiva 2011/83 emerge che il pulsante di inoltro dellâordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare lâordine implica lâobbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.
Sebbene tale direttiva riporti la formulazione ÂŤordine con obbligo di pagareÂť, dal suo tenore letterale emerge altresĂŹ che questâultima formulazione ha carattere esemplificativo e che gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che il professionista utilizzi qualsiasi altra formulazione corrispondente, a condizione che questâultima sia inequivocabile quanto al sorgere di tale obbligo.
Pertanto, nellâipotesi in cui una normativa nazionale volta a recepire la direttiva 2011/83 non contenga, al pari della direttiva stessa, esempi precisi di formulazioni analoghe, i professionisti sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purchĂŠ da tale dicitura risulti inequivocabilmente che il consumatore eĚ vincolato allâobbligo di pagare non appena attivi il pulsante di inoltro di un ordine o la funzione analoga.
La Corte aggiunge che risulta altrettanto chiaramente dal tenore letterale della direttiva 2011/83 che eĚ il pulsante o la funzione analoga che deve contenere una simile formulazione, di modo che solo la dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto lâobbligo ad esso incombente di garantire che, al momento di inoltrare lâordine, il consumatore riconosca espressamente che lâordine implica lâobbligo di pagare.
Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2022, C. 249-21






