Cassazione penale, sez. II, 13 febbraio 2013, n. 7043
Lâerede della persona offesa, deceduta non in conseguenza del reato, non può opporsi al provvedimento di archiviazione se il de cuius non si era costituito parte civile.
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera inferiore dopo aver archiviato un procedimento penale a carico di un soggetto denunciato per il reato di estorsione, dichiarava lâinammissibilitĂ dellâopposizione dellâerede della persona offesa avverso il suddetto provvedimento di archiviazione per difetto di legittimazione dellâopponente.
La Cassazione conferma la decisione del G.i.p. ribadendo quanto giĂ affermato in altre occasioni (v. Cass. pen., sez. VI, n. 35518/2002; sez. V, n. 31921/2001): ÂŤQualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione si verifichi il decesso â per cause che prescindono dal reato oggetto del procedimento â della persona offesa, lâerede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualitĂ di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con lâindagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa â successivamente deceduta -, abbia giĂ provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette allâerede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonchĂŠ la relativa posizione processuale nel contesto dellâesercizio civile nel processo penaleÂť.
Pertanto gli eredi della persona offesa deceduta per cause estranee al reato, in mancanza di una tempestiva costituzione di parte civile della medesima, non sono legittimati a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione o a presentare ricorso contro il provvedimento di archiviazione.
Cassazione penale, sez. II, 13 febbraio 2013, n. 7043






