Cassazione penale, sez. V, 19 maggio 2010, n. 19073
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità il termine per la proposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all’art. 408 c.p.p. è da considerarsi ordinatorio e per due ordini di motivi.
La prima ragione, di ordine letterale, trova il suo fondamento nell’art. 173, co. 1, c.p.p., secondo il quale «i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge». Conseguentemente, in mancanza di espressa previsione normativa il termine di cui all’art. 408, co. 3, c.p.p. non può essere considerato stabilito a pena di decadenza.
Il secondo argomento, di ordine sistematico, si rinviene a contrario dalla normativa in materia di impugnazioni. Escluso in modo pacifico che l’opposizione alla richiesta di archiviazione rientri nel genus delle impugnazioni – trattandosi di atto diretto non contro un provvedimento del giudice, bensì contro una richiesta del Pubblico Ministero – non potrebbe considerarsi perentorio il termine di 10 giorni di cui all’art. 408, co. 3, c.p.p.
D’altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che “la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall’art. 410 c.p.p., opposizione dopo la trasmissione della richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e fino a quando questi non abbia provveduto” (Sez. Un. 30/06/2004, n. 29477, Abruzzese, riv. 228005).
È evidente che se è produttiva di effetti l’opposizione da parte di colui che non è stato avvisato della iniziativa di archiviazione per non avere formulato la relativa richiesta, non è possibile pervenire a diverse conclusioni nell’ipotesi di opposizione presentata dopo la scadenza del termine indicato nell’avviso. Deve essere, pertanto, formulato il principio secondo il quale il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall’art. 408 c.p.p., comma 3, non incide sull’ammissibilità dell’atto di opposizione, che il giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, dovrà esaminare, assumendo le conseguenti deliberazioni ai sensi dell’art. 410 c.p.p.. (Cassazione penale sez. II, 8 maggio 2006, n. 15888)
È stato quindi più volte principio di diritto secondo il quale l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta oltre i termini di cui all’art. 408 c.p.p. decorrenti dalla notificazione dell’avviso della richiesta non ne determina l’inammissibilità e non esonera, quindi, il giudice che nel frattempo non abbia già provveduto, dal valutarla. (ex plurimis: Cassazione penale, sez. V, 19 maggio 2010, n. 19073; Cassazione penale, sez. II, 16 marzo 2006, n.15888).
Art. 408 codice procedura penale
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
Cassazione penale, sez. V, 19 maggio 2010, n. 19073





