Cassazione Penale, Sez. IV, 27 aprile 2018, n. 18450
Nel procedimento di opposizione all’archiviazione dinanzi al giudice di pace il contraddittorio è meramente cartolare.
Nel procedimento di competenza del Giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione dà luogo esclusivamente a un contraddittorio cartolare, non essendo prevista la fissazione di un’udienza camerale. Il Giudice di pace, pertanto, può decidere de plano, ma è comunque tenuto a prendere in esame l’opposizione e a dare conto, nel provvedimento di archiviazione, delle ragioni e delle deduzioni prospettate dalla persona offesa.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato, ed è principio oramai consolidato, che “in tema di procedimento davanti al giudice di pace, ancorché la disciplina dell’archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del PM., la fissazione dell’udienza camerale per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si pronunci sull’opposizione, dando conto delle ragioni dell’opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio” (Sez. 5, n. 41194 del 19/6/2014, Di maio, Rv. 262185).
L’omessa valutazione dell’atto di opposizione - proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione - integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 35504 del 20/06/2013, Oliva, Rv. 256526).
In sintesi può affermarsi che la trattazione cartolare non esclude il contraddittorio, ma ne costituisce la specifica modalità di realizzazione nel procedimento davanti al Giudice di pace: l’assenza di un’udienza camerale non esonera il giudice dall’obbligo di esaminare le questioni, le richieste di ulteriori indagini e le deduzioni contenute nell’atto di opposizione.
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Cassazione Penale, Sez. IV, 27 aprile 2018, n. 18450






