Cassazione civile, sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4448

Ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se l’ingiunto non ha modo di accedere al fascicolo del procedimento monitorio

Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., nel caso in cui l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio.
In tal caso è infatti così impedita l’esercitabilità del pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Corte costituzionale, 20 maggio 1976, n. 120).
Nella fattispecie l’intero fascicolo del procedimento monitorio era stato inviato per errore all’Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine per l’opposizione (e, quindi, in difetto dei presupposti per far scattare l’esecutorietà per mancata opposizione del decreto ai sensi dell’art. 647 c.p.c.), circostanza che avrebbe dovuto comportare lo spostamento in avanti del termine di decorrenza per la formulazione dell’opposizione da far coincidere con la “recuperata (ed effettiva)” conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio per effetto del suo riavvenuto deposito.

Art. 650 - Opposizione tardiva.
L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.
L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 650 c.p.c. nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4448