Cassazione civile, sez. unite, 30 settembre 2009, n. 20929
In tema di sanzioni amministrative applicate dalla Banca dâItalia o dalla CONSOB in applicazione delle disposizioni di cui al titolo II della parte V del d.lgs. 58/1998 (Testo unico della Finanza) le Sezioni unite hanno stabilito che la legittimazione ad opponendum, nel giudizio di opposizione ex art. 195 del medesimo T.U., vada riconosciuta anche in capo alla persona fisica, destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, che può altresĂŹ spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio intrapreso dalla persona giuridica.
a) alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, concretantesi tanto nella facoltĂ di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla societĂ ;
b) Il rapporto processuale che si instaura tra la societĂ e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dellâintervento adesivo autonomo;
c) Nellâipotesi di proposizione di diverse opposizione, in via autonoma, tanto da parte della societĂ quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti;
d) Nellâipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla societĂ , il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni cd. ârealiâ), salva lâopponibilitĂ di eccezioni personali;
e) Nellâipotesi di mancata opposizione da parte della societĂ (e di pagamento della sanzione inflitta), nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrĂ spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione.
Cassazione civile, sez. unite, 30 settembre 2009, n. 20929






