Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2017, n. 10906
La donna in occasione di un rapporto sessuale non ha alcun obbligo di informare il proprio compagno circa il proprio stato di fertilità , o meno, posto che tale aspetto ben può essere ricondotto nel diritto di riservatezza della persona.
Lâeventuale menzogna su tale stato, dal quale ne deriva una paternitĂ indesiderata, non è fonte di alcun obbligo risarcitorio da parte della compagna in quanto, qualora una persona non volesse procreare, può reperire con semplicitĂ mezzi contraccettivi.
Lâobbligo del partner di rispettare la volontĂ della persona con cui intende compiere un atto sessuale completo si rinviene, invece, nellâambito penale, come tutela della libertĂ sessuale (art. 609 bis c.p. e ss.) e non della fertilitĂ o infertilitĂ dellâatto sessuale come scelta che lâuno possa imporre allâaltro.
Potrebbe sotto questo profilo semmai integrarsi, se uno degli esecutori dellâatto sessuale ha costretto lâaltro ad adottare o a non adottare mezzi che incidono su tale potenzialitĂ procreativa, il reato di violenza privata (art. 610 c.p.c.) che, peraltro, si commette appunto âcon violenza o minacciaâ, ovvero costrizione, e non con una eventuale menzogna.
Nellâambito civile e, segnatamente, al fine di ottenere un risarcimento per paternitĂ indesiderata, deve darsi atto che un rapporto sessuale tra due persone ad esso consenzienti (e tra lâaltro, pacificamente, non riconducibile ad alcuna attivitĂ di prostituzione), non può assimilarsi ad alcun rapporto contrattuale al fine di inserire in esso lâobbligo di ciascuno di informare lâaltro del suo stato di fertilitĂ o meno.
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Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2017, n. 10906






