Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048
Anche nel caso in cui il difensore abbia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede lâufficio procedente le comunicazioni e le notificazioni vanno effettuate a mezzo PEC presso lâindirizzo PEC risultante pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti e non presso la cancelleria dellâufficio giudiziario.
A tal fine non è neppure necessario che lâavvocato indichi la propria PEC nellâatto giudiziario bensĂŹ è necessaria lâindicazione del codice fiscale giacchĂŠÂ lâindirizzo di posta elettronica certificata è âagganciatoâ in maniera univoca al codice fiscale del titolare.
Lâunico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è pertanto quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dellâordine di appartenenza.
Forme diverse di notifica sono ammissibili solo nel caso in cui lâuso della PEC sia impossibile per causa non imputabile al destinatario.
ÂŤ[âŚ] il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha aggiunto al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; c.d. Agenda digitale), lâart. 16-sexies, intitolato âDomicilio digitaleâ. La disposizione prevede che, âsalvo quanto previsto dallâart. 366 cod. proc. civ., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dellâufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalitĂ può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso lâindirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustiziaâ.
Il menzionato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis (Codice dellâamministrazione digitale) prevede lâistituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Lâindirizzo di posta elettronica certificata è âagganciatoâ in maniera univoca al codice fiscale del titolare.
In conclusione, oggi lâunico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dellâordine di appartenenza.
In tal modo, lâart. 125 cod. proc. civ. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale. Il difensore non ha piĂš lâobbligo di indicare negli atti di parte lâindirizzo di posta elettronica certificata, nè la facoltĂ di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dellâordine o di restringerne lâoperativitĂ alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dellâutente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire allâindirizzo di posta elettronica certificata.
Resta invece fermo il contenuto dellâart. 366 cod. proc. civ., comma 2, che, limitatamente al giudizio di cassazione, che prevede la domiciliazione ex lege del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, nè abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica.
In conclusione, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio âdomicilio digitaleâ, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dellâIndice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente allâindirizzo PEC che lâavvocato ha indicato al Consiglio dellâordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per lâinserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici.
Tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dellâambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82.
Infatti, come si è visto, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando lâindirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dallâelezione o meno di un domicilio âfisicoâ nel comune in cui ha sede lâufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.
Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Si tratta del caso in cui lâuso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi degli artt. 136 ss. cod. proc. civ.: solamente in tale eventualitĂ assume rilievo â ai fini del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 cit., comma 2, â lâomessa elezione del domicilio âfisicoâ nel comune in cui ha sede lâufficio giudiziario.
In conclusione, a seguito dellâintroduzione dellâistituto del âdomicilio digitaleâ previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies (cosĂŹ come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), non è piĂš possibile procedere â ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 â alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dellâufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede lâufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresĂŹ la circostanza che lâindirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatarioÂť.
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Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048





