Fatto
La Lario Impianti s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Lecco le aveva ingiunto il pagamento, in favore di R.G., della somma di Euro 11.666,69, oltre interessi e spese di procedimento a titolo di canoni insoluti relativi al contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto un capannone industriale sito in (OMISSIS).
Lâopponente dedusse che in base alle pattuizioni contrattuali lâimmobile doveva âessere adibito dalla conduttrice ad uso artigianale-commerciale per la produzione, assemblaggio, stoccaggio di impianti per il sollevamento a terra ed in acqua di natanti in genere, nonchè commercializzazione e assistenza tecnica dei prodotti stessiâ; che, avendo la necessitĂ di effettuare allâinterno dellâimmobile alcuni interventi per renderlo confacente alle proprie esigenze commerciali, presentò al Comune di Garlate apposita richiesta; che il Comune non assentĂŹ allâintervento, in quanto in contrasto con le previsioni del P.R.G., posto che lâimmobile risultava essere inserito allâinterno di una zona ad esclusiva destinazione residenziale; che tale circostanza, sconosciuta prima di allora alla societĂ conduttrice, integrava gli estremi dellâerrore (o del dolo) idonei ad annullare il contratto di locazione; che, in via subordinata, era ravvisabile lâinadempimento di parte locatrice per lâinidoneitĂ dellâimmobile allâuso contrattuale; che aveva subito ingenti danni, riguardanti le spese sostenute per lâimpianto dellâattivitĂ , rese vane dallâinutilizzabilitĂ dellâimmobile.
Nel giudizio si costituĂŹ il R., chiedendo la condanna dellâopponente allâadempimento del contratto con il pagamento dei canoni insoluti.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 6 marzo 2013, revocò il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione; condannò la parte opponente al pagamento in favore del R. dei canoni insoluti, da marzo ad agosto 2010, per complessivi 10.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenza al saldo; compensò tra le parti le spese di lite.
La decisione venne appellata dalla Lario Impianti s.r.l. Il R. chiese il rigetto dellâimpugnazione e, in via incidentale, la condanna di Lario Impianti S.r.l. allâintegrale esecuzione delle opere di manutenzione, miglioria e addizione descritte allâarticolo 12 del contratto di locazione, ovvero, nel caso di rifiuto di eseguirle, allâintegrale rifusione delle spese da sostenersi per farle realizzare da terzi, nonchè al risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento e al pagamento di tutti i canoni successivamente scaduti.
La Corte dâappello di Milano, con sentenza del 19 marzo 2015, ha rigettato lâappello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, ha condannato la Lario Impianti s.r.l. allâintegrale esecuzione delle opere descritte allâart. 12 del contratto di locazione, salva rivalsa del R. per le spese eventualmente affrontate in surroga in caso di inottemperanza.
Contro tale decisione ricorre per la cassazione la Lario Impianti s.r.l., articolando tre motivi di censura. Il R. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
1.1. Occorre anzitutto esaminare lâeccezione di tardivitĂ del ricorso formulata dal controricorrente.
Lâeventuale fondatezza della stessa, infatti, comporterebbe lâavvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la questione del giudicato va esaminata per prima, in quanto investe lâesistenza stessa del potere decisorio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15612 del 10/07/2006, Rv. 590180; Sez. 2, Ordinanza n. 15362 del 10/06/2008, Rv. 603865).
Il R. deduce che la sentenza dâappello è stata notificata alla Lario Impianti s.r.l. presso la cancelleria della Corte dâappello di Milano in data 11 giugno 2015 e che, pertanto, il termine per proporre ricorso per cassazione sarebbe scaduto il successivo 10 settembre, laddove il ricorso è stato effettivamente notificato in data 22 ottobre 2015. La notificazione presso la cancelleria si giustificherebbe in considerazione dellâomessa elezione, da parte della Lario Impianti s.r.l., di domicilio in (OMISSIS).
La societĂ ricorrente sostiene, invece, che la controparte non avrebbe potuto notificare la sentenza presso la cancelleria della corte dâappello, avendo lâonere di procedere alla notificazione presso lâindirizzo di posta elettronica certificata risultante in atti.
Il R. replica che, nellâatto di appello della Lario Impianti s.r.l., lâindirizzo di posta elettronica certificata del difensore era indicato solamente quale recapito per le comunicazioni di cancelleria (ââŚquali recapiti cui la Cancelleria potrĂ effettuare tutte le comunicazioni previste dalla Leggeâ) e che questa espressa puntualizzazione escludeva la possibilitĂ di utilizzare il recapito elettronico anche per le notificazioni a cura di parte.
1.2. Lâeccezione è infondata.
Infatti, la notificazione della sentenza impugnata alla Lario Impianti s.r.l. presso la cancelleria della corte dâappello è nulla e, di conseguenza, è inidonea a determinare la decorrenza del termine per lâimpugnazione previsto dallâart. 325 cod. proc. civ..
Il ricorso, notificato nei termini di cui allâart. 327 cod. proc. civ., è pertanto tempestivo.
1.3. La Lario Impianti s.r.l. ha eletto domicilio, ai fini del giudizio di appello, in Lecco.
Ricorrerebbero, dunque, le condizioni alle quali â ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) â la Lario Impianti s.r.l. avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte dâappello di Milano.
Sennonchè la portata di tale disposizione in commento deve essere oggi raccordata con la disciplina del c.d. âdomicilio telematicoâ e delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le Sezioni unite hanno infatti osservato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e dâinterpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dellâautoritĂ giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo allâobbligo prescritto dallâart. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dallâart. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato lâindirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012, Rv. 622883).
1.4. Successive pronunce di questa Corte hanno tuttavia ridimensionato il rilievo della âelezioneâ (in senso improprio) del domicilio telematico. Eâ stato affermato, infatti, che, mentre lâindicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare lâobbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nellâipotesi in cui lâindirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Sez. 6 â 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014, Rv. 633275; Sez. 6 â 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016, Rv. 638920, in motivazione).
Alla stregua del citato orientamento, il R. non avrebbe avuto alcun onere di notificare la sentenza a mezzo di PEC, giacchè il difensore della Lario Impianti s.r.l. aveva indicato il proprio indirizzo PEC solamente ai fini delle comunicazioni di cancelleria. Conseguentemente, la notificazione della sentenza presso la cancelleria della Corte dâappello di Milano sarebbe stata idonea a determinare il decorso del termine âbreveâ per lâimpugnazione (art. 325 cod. proc. civ.).
Il citato orientamento traeva spunto dal tenore dellâart. 125 cod. proc. civ., comma 1, come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. Decreto sviluppo) secondo cui, negli atti di parte, âil difensore deve, altresĂŹ, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di faxâ.
In epoca pressochè coeva, la L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilitĂ 2012), ha modificato anche lâart. 366 cod. proc. civ., in tema di giudizio di cassazione, prevedendo che il ricorrente debba eleggere domicilio in Roma ovvero indicare in ricorso lâindirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; in mancanza, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Questi interventi legislativi, evidentemente volti ad incentivare lâuso degli strumenti informatici nel processo civile, risultavano però scarsamente coordinati fra di loro e con le regole preesistenti in materia di notificazioni telematiche.
Eâ in tale quadro normativo che si collocano le vicende processuali costituenti oggetto delle pronunce di questa Corte precedentemente citate.
1.5. Tali conclusioni, però, non sono piÚ attuali.
Dopo tali pronunce, infatti, la disciplina delle notificazioni telematiche è stata ulteriormente modificata.
Anzitutto, lâart. 125 cod. proc. civ. è stato nuovamente rimaneggiato, ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per lâefficienza degli uffici giudiziari). La modifica è consistita, per lâappunto, nella soppressione dellâobbligo di indicare negli atti di parte lâindirizzo PEC del difensore.
Inoltre, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha aggiunto al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; c.d. Agenda digitale), lâart. 16-sexies, intitolato âDomicilio digitaleâ. La disposizione prevede che, âsalvo quanto previsto dallâart. 366 cod. proc. civ., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dellâufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalitĂ può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso lâindirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustiziaâ.
Il menzionato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis (Codice dellâamministrazione digitale) prevede lâistituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Lâindirizzo di posta elettronica certificata è âagganciatoâ in maniera univoca al codice fiscale del titolare.
In conclusione, oggi lâunico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dellâordine di appartenenza.
In tal modo, lâart. 125 cod. proc. civ. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale. Il difensore non ha piĂš lâobbligo di indicare negli atti di parte lâindirizzo di posta elettronica certificata, nè la facoltĂ di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dellâordine o di restringerne lâoperativitĂ alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dellâutente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire allâindirizzo di posta elettronica certificata.
1.6. Resta invece fermo il contenuto dellâart. 366 cod. proc. civ., comma 2, che, limitatamente al giudizio di cassazione, che prevede la domiciliazione ex lege del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, nè abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica.
1.7. In conclusione, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio âdomicilio digitaleâ, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dellâIndice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente allâindirizzo PEC che lâavvocato ha indicato al Consiglio dellâordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per lâinserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici.
Tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dellâambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82.
Infatti, come si è visto, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando lâindirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dallâelezione o meno di un domicilio âfisicoâ nel comune in cui ha sede lâufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.
Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Si tratta del caso in cui lâuso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi degli artt. 136 ss. cod. proc. civ.: solamente in tale eventualitĂ assume rilievo â ai fini del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 cit., comma 2, â lâomessa elezione del domicilio âfisicoâ nel comune in cui ha sede lâufficio giudiziario.
1.8. In conclusione, a seguito dellâintroduzione dellâistituto del âdomicilio digitaleâ previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies (cosĂŹ come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), non è piĂš possibile procedere â ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 â alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dellâufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede lâufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresĂŹ la circostanza che lâindirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
1.9. Nel caso di specie, la notificazione della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte dâappello di Milano è avvenuta in data 11 giugno 2015 e quindi successivamente allâintroduzione nel nostro ordinamento processuale del âdomicilio digitaleâ.
Consegue che la notificazione deve considerarsi nulla (non inesistente; v. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603; conf. Sez. 6 â 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740), in quanto eseguita presso la cancelleria della corte dâappello nonostante il divieto posto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies cit..
Alla nullitĂ della notificazione consegue lâinidoneitĂ della stessa a far decorrere il termine di impugnazione di cui allâart. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso proposto dalla Lario Impianti s.r.l. prima della scadenza del termine âlungoâ previsto dallâart. 327 cod. proc. civ. è tempestivo.
2. Verificata lâammissibilitĂ e la tempestivitĂ del ricorso, deve passarsi allâesame delle censure che esso muove alla sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo si deduce che la destinazione dâuso menzionata nel contratto non poteva non essere intesa come esplicativa di un impegno del locatore a garantire lâidoneitĂ dellâimmobile allo svolgimento della programmata attivitĂ industriale. Lâimmobile ricadeva ab origine in zona residenziale, sicchè era ivi vietata ogni attivitĂ artigianale o commerciale, per la quale invece lâimmobile era stato concesso in locazione. Non si tratterebbe dunque di verificare le caratteristiche del bene e la loro adeguatezza a quanto richiesto per lo svolgimento dellâattivitĂ che il conduttore intendeva esercitarvi, bensĂŹ una sostanziale impossibilitĂ assoluta di svolgere lâattivitĂ espressamente dedotta nel contratto di locazione. Conseguentemente il contratto andrebbe in via principale annullato (per errore o dolo) e subordinatamente risolto.
La censura è inammissibile nella parte in cui deduce un vizio di motivazione, poichè comâè noto lâinsufficienza o la contraddittorietĂ della motivazione non sono piĂš previsti dallâart. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), come motivi di ricorso per cassazione, con riferimento alle sentenze pubblicate dallâ11 settembre 2012. LâammissibilitĂ della censura non è recuperata dal riferimento, contenuto nel titolo del motivo in esame, ad un âfatto controverso e decisivo per il giudizioâ, in quanto la societĂ ricorrente non si duole del mancato esame dello stesso, bensĂŹ â come si è detto â dellâinsufficiente e della contraddittorietĂ della motivazione sul punto.
Il motivo è infondato anche con riferimento alle dedotte violazioni di legge.
Le parti avevano espressamente previsto lâipotesi dellâinidoneitĂ dellâimmobile allo scopo, qualificando come motivo di recesso lâeventuale diniego delle autorizzazioni e concessioni richieste dalla legge ai fini dello svolgimento dellâattivitĂ programmata dal conduttore (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Deve pertanto escludersi che il contratto sia viziato da errore o dolo consistito nellâomessa rappresentazione dellâinidoneitĂ dellâimmobile allo scopo previsto. Peraltro, mentre lâeventualitĂ era stata espressamente considerata dalle parti nel regolamento negoziale, la certezza dellâinidoneitĂ dellâimmobile allo scopo è stata acquisita â secondo la valutazione di merito della corte dâappello â nel corso del giudizio.
Per le medesime ragioni non sussiste la violazione dellâart. 1453 cod. civ. per inadempimento.
Infatti, nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, convenzionalmente destinati ad una attivitĂ il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilitĂ dello stesso e sua idoneitĂ allâesercizio di unâattivitĂ commerciale), lâinadempimento del locatore può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sĂŹ da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, lâesercizio lecito dellâattivitĂ del conduttore conformemente allâuso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto lâobbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorchè il conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata lâimpossibilitĂ di ottenerli (Sez. 3, Sentenza n. 15377 del 26/07/2016, Rv. 641148; v. pure Sez. 3, Sentenza n. 666 del 18/01/2016, Rv. 638364; Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 16/06/2014, Rv. 631823).
4. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine allâomessa rilevazione, anche dâufficio, della nullitĂ del contratto per il combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1343, 1344, 1345 e 1346 cod. civ.. Conseguentemente il locatore non avrebbe alcun diritto nè allâadempimento delle attivitĂ manutentive previste dallâarticolo 12 del contratto di locazione, nè alla corresponsione dei canoni.
Anche tale motivo è infondato. Infatti, a prescindere dalla questione della rilevabilità ex officio delle pretese nullità del contratto, queste ultime non emergono ex actis.
Deve infatti escludersi che il contratto di locazione presenti profili di illiceitĂ della causa, invero neppure effettivamente specificati dal ricorrente, e tantomeno che allo stesso le parti si siano determinate in forza di un (non meglio precisato) motivo illecito e comune ad entrambe.
Quanto alla pretesa impossibilitĂ dellâoggetto, è agevole rilevare che non ricorre tale vizio in caso di semplice inidoneitĂ dellâimmobile allo scopo pattuito. La pretesa inidoneitĂ dellâimmobile, infatti, è concetto che â sul piano logico e giuridico â presuppone che lâoggetto del contratto, ancorchè in ipotesi inadatto allâattivitĂ programmata dal conduttore, sia determinato o determinabile, possibile e lecito. Solo il difetto di tali requisiti, nella specie certamente ricorrenti, darebbe luogo alla dedotta nullitĂ , che quindi non sussiste.
Quanto al vizio motivazionale, si rinvia a quanto osservato in ordine al primo motivo.
5. Con il terzo motivo si censura, ancora una volta, la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo, nonchè la falsa applicazione della L. n. 72 del 1978, art. 27 e degli artt. 1218 e ss., 1467 e 1468 cod. civ. Il Tribunale di Lecco avrebbe attribuito valore di recesso alla missiva con la quale la societĂ conduttrice comunicava al locatore lâimpossibilitĂ di proseguire il contratto stante il diniego del Comune alla concessione delle autorizzazioni necessarie per lâesecuzione degli interventi richiesti per espletare lâattivitĂ industriale prevista. Conseguentemente, a tutto voler concedere, la condanna al pagamento del canone avrebbe dovuto essere limitata alle sole mensilitĂ di marzo e aprile e ai primi otto giorni del mese di maggio dellâanno 2013. Dovrebbe essere altresĂŹ annullata la condanna allâesecuzione dei lavori, giacchè questi non avevano natura commutativa ma, se mai, venivano considerati, come usualmente accade, nella determinazione del canone, appositamente calmierato stante lâobbligazione assunta da parte conduttrice.
Il motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Sotto questâultimo profilo basta osservare che la societĂ ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa il contenuto della missiva del 9 marzo 2010, cosĂŹ impedendo alla Corte di cassazione di delibare la censura.
Quanto al resto, la censura è generica, con particolare riferimento allâinespressa differenza che intercorrerebbe fra âprestazione commutativaâ e âprestazione di cui si è tenuto conto nel calmierare il canoneâ. Si tratta, invero, di una distinzione introdotta dal ricorrente e formulata in termini talmente approssimativi da non potersene comprendere la portata, nè le conseguenze giuridiche.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimitĂ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dellâart. 385 cod. proc. civ., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per lâapplicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dellâimpugnante soccombente, dellâulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lâimpugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la societĂ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitĂ , che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dĂ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dellâulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
CosĂŹ deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017





