Cassazione civile, sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3709
Secondo la Cassazione la notifica di atti giudiziari ad un indirizzo pec diverso da quello presente nel ReGInde è nulla, anche se è presente in altri registri
Secondo la Suprema Corte la notifica di atti giudiziari ad un indirizzo diverso da quello presente nel ReGInde è nulla, anche se detto indirizzo è presente in altri registri. Nella fattispecie lâavvocatura dello Stato ha eccepito lâinefficacia della notificazione a mezzo PEC in quanto spedita ad un indirizzo elettronico risultante dallâindice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ma non registrato al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. In particolare, lâindirizzo elettronico in questione viene utilizzato dallâAvvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali.
A seguire il principio di diritto enunciato dalla Corte:
âIl domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde allâindirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dellâOrdine di appartenenza e che, per il tramite di questâultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire lâeffettiva difesa, sicchĂŠ la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile â a seconda dei casi â alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dallâIndice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)â.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione civile, sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3709






