Nuovo TUIR 2027: con il D.Lgs. 117/2026 coordinate disposizioni fiscali succedutesi nel tempo.
Dopo quasi quarant'anni di applicazione, il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 — il Testo Unico delle Imposte sui Redditi che generazioni di professionisti hanno imparato a citare a memoria — sta per essere sostituito. Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario n. 26/L), introduce il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il decreto è già formalmente in vigore dal 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni troveranno applicazione concreta solo dal 1° gennaio 2027, lasciando quindi diciotto mesi a professionisti, imprese e software gestionali per adeguarsi.
Il provvedimento nasce in attuazione della delega fiscale contenuta nell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega fiscale), che aveva incaricato il Governo di riordinare organicamente il sistema tributario attraverso testi unici. Non si tratta quindi di una riforma sostanziale dell'imposizione sui redditi: il decreto ha carattere prevalentemente compilativo e non introduce nuove imposte né modifica in modo radicale il carico fiscale dei contribuenti. Il suo obiettivo è un altro, e per chi lavora quotidianamente con il diritto tributario è comunque un obiettivo di grande impatto pratico: raccogliere in un corpo normativo unico e coerente disposizioni che negli anni si erano disperse in decine di decreti, leggi di bilancio e provvedimenti attuativi, spesso difficili da ricostruire nella loro versione vigente.
Una struttura completamente nuova: 377 articoli in quattro parti
Il nuovo Testo Unico abbandona l'impostazione del vecchio DPR 917/1986 e si articola in 377 articoli, suddivisi in quattro Parti e corredati da nove allegati tecnici.
Parte I — Regime ordinario. È il cuore del nuovo TUIR e si divide in quattro Titoli:
- Titolo I (artt. 1-80) — IRPEF: presupposto dell'imposta, soggetti passivi, categorie di reddito (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d'impresa, diversi), deduzioni e detrazioni;
- Titolo II (artt. 81-159) — IRES;
- Titolo III (artt. 160-182) — disposizioni comuni;
- Titolo IV (artt. 183-200) — rapporti internazionali.
Parte II — Regimi speciali. Qui confluiscono discipline che nel vecchio impianto vivevano fuori dal TUIR, in leggi autonome: il regime forfettario, la cedolare secca, le locazioni brevi, il regime per i lavoratori impatriati e per i pensionati esteri, il rientro dei cervelli.
Parte III — Imposizione minima globale. Per la prima volta la disciplina della global minimum tax (la cosiddetta Pillar Two, già recepita con il D.Lgs. 209/2023 in attuazione della Direttiva UE 2022/2523) trova una collocazione stabile all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, anziché restare un corpo normativo a sé stante.
Parte IV — Disposizioni varie, transitorie e finali.
Le novità di maggior rilievo pratico
Pur trattandosi di un'operazione dichiaratamente compilativa, il riordino ha comportato scelte non neutre, con ricadute dirette su privati, lavoratori e imprese.
Oneri deducibili e detraibili. L'articolo 10 (ex art. 10 del DPR 917/1986) è stato ripulito da riferimenti ormai superati e aggiornato con la disciplina più recente, come la maggiorazione contributiva volontaria per i giovani lavoratori con primo accredito INPS dal 2025. L'articolo 14 (ex art. 15) corregge inoltre un refuso storico: il tetto degli interessi passivi detraibili sui mutui prima casa ante 1993 viene ora correttamente indicato in 2.065,83 euro.
Tracciabilità per le detrazioni al 19%. L'obbligo di pagamento tracciabile per fruire delle detrazioni al 19%, finora disciplinato in modo frammentario, viene generalizzato e razionalizzato nell'articolo 14, comma 2.
Forze dell'ordine e Vigili del fuoco. L'articolo 53 (ex art. 51) recepisce la detassazione dei rimborsi spese per trasferte e missioni sul territorio nazionale del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza obbligo di tracciabilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Participation exemption e utili societari. Per i soggetti IRES, l'articolo 96 conferma l'esenzione delle plusvalenze PEX nella misura del 95%, e l'articolo 98 l'analoga esclusione per i dividendi percepiti, in linea con il ripristino del regime disposto dal D.L. 38/2026. Attenzione invece all'articolo 70: il concorso alla formazione del reddito degli utili percepiti da imprese IRPEF è fissato al 58,14%, un dato che si discosta dalla bozza circolata durante l'iter parlamentare e che chi aveva studiato lo schema preliminare deve necessariamente verificare sul testo definitivo.
Cosa cambia, in concreto, per chi lavora nel diritto e nella fiscalità
L'effetto pratico più immediato del riordino è la rinumerazione integrale degli articoli. Riferimenti che compaiono quotidianamente in contratti, pareri, atti giudiziari e prassi amministrativa (a partire dal notissimo “art. 51 del TUIR” in materia di redditi di lavoro dipendente) cambieranno numero, ed è del tutto prevedibile la pubblicazione di tavole di corrispondenza tra vecchia e nuova numerazione per orientarsi nella fase transitoria.
Per chi assiste clienti in materia di lavoro, famiglia, successioni o recupero crediti — ambiti in cui il richiamo alla disciplina reddituale è spesso solo strumentale rispetto all'oggetto principale della controversia — la raccomandazione pratica è di non dare per scontati i vecchi riferimenti normativi negli atti predisposti dopo il 1° gennaio 2027, verificando la corrispondenza con la nuova numerazione prima di ogni deposito o comunicazione formale. Il periodo transitorio fino a tale data resta comunque regolato dal vecchio DPR 917/1986, che continua a produrre pienamente i propri effetti fino all'entrata in vigore sostanziale del nuovo testo.






