Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 734
Legge Pinto e procedure fallimentari: determinazione dellâindennizzo ed applicabilitĂ dellâart. 2 bis comma 1 bis.
In tema di equo indennizzo dovuto per la non ragionevole durata di un processo la c.d. legge Pinto (L. 89/2001)Â allâart. 2 comma 2 prevede che il giudice effettui una valutazione complessiva del caso: âNellâaccertare la violazione il giudice valuta la complessitĂ del caso, lâoggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchĂŠ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizioneâ.
Nelle procedure fallimentari è fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, se non imponente e proprio per questa ragione il giudice della âPintoâ può ben mitigare lâindennizzo tenendo conto della complessitĂ della procedura, generata dallâelevato numero dâistanti.
Il successivo art. 2 bis comma 1-bis prevede inoltre che âLa somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piĂš di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piĂš di cinquantaâ.
La novella di cui allâart. 2 bis comma 1 bis può trovare applicazione nel caso in cui lâistanza dâammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralitĂ di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discrimine delle singole posizioni, ma non per il caso âordinarioâ del procedimento fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralitĂ di creditori.
Ă stato quindi ribadito il seguente principio di diritto: âla riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1bis dellâart. 2-bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo lâipotesi che il richiedente lâindennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralitĂ di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessitĂ della stessa, ai sensi dellâart. 2, comma 2 della medesima leggeâ;
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Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 734






