Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 734
1. Il Ministero della Giustizia ricorre avverso la decisione collegiale della Corte dâappello di Perugia, la quale, parzialmente accolta lâopposizione del Ministero, determinò in Euro 3.369,91, lâequo indennizzo dovuto a G.F. per la non ragionevole durata dâuna procedura fallimentare.
Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della l. n. 89/2001, art. 2bis, comma 1 bis, per avere lâimpugnato decreto reputato non applicabile la norma in parola nelle procedure fallimentari. Norma, la quale prevede che âLa somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piĂš di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo presupposto sono piĂš di cinquantaâ.
Lâinterpretazione del Giudice del merito, secondo il ricorrente, si poneva in contrasto con la âratioâ della norma, introdotta con la l. n. 308/2015, la quale mira a ridurre lâindennizzo ove il ritardo possa essere dipeso anche dallâelevato numero di parti.
2. La doglianza non è condivisa dal Collegio.
La normativa tiene conto, al fine di quantificare lâindennizzo, del parametro della complessitĂ della causa giĂ allâart. 2, il quale dispone al comma 2 âNellâaccertare la violazione il giudice valuta la complessitĂ del caso, lâoggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchĂŠ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizioneâ.
Il comma aggiunto individua la categoria dei processi con plurimi soggetti, pur se riguardanti una sola delle parti.
Nelle procedure fallimentari è fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, se non imponente e proprio per questa ragione il giudice della âPintoâ può ben mitigare lâindennizzo tenendo conto della complessitĂ della procedura, generata dallâelevato numero dâistanti.
La novella di cui al comma 1-bis dellâart. 2bis può trovare applicazione nel caso in cui, siccome indicato dalla decisione impugnata, lâistanza dâammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralitĂ di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discrimine delle singole posizioni, ma non per il caso âordinarioâ del procedimento fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralitĂ di creditori.
Circostanza, questa, come si è detto, certamente valutabile ai sensi del comma 2 del già menzionato art. 2 e puntualmente prevista dalla legge (art. 2, comma 2bis), la quale, proprio per la peculiare complessità delle procedure concorsuali ne individua in sei anni la durata ragionevole.
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: âla riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1bis dellâart. 2bis, , non si applica alle procedure concorsuali, salvo lâipotesi che il richiedente lâindennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralitĂ di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessitĂ della stessa, ai sensi dellâart. 2, comma 2 della medesima leggeâ; si veda in senso conforme e con argomenti in buona parte sovrapponibili, Cass. n. 25181/2021.
Non vâè luogo a statuizione sul capo delle stesse essendo rimasta la controparte intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.





