Decreto del Ministero della Giustizia 3 marzo 2022, n. 75
(Gazz. Uff., 21 giugno 2022, n. 143)
Albo dei soggetti incaricati  delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui allâarticolo 356 del D.Lgs. 14/2019
Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dellâalbo dei soggetti incaricati dallâautoritĂ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui allâarticolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi dâimpresa e dellâinsolvenza.
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) ÂŤCodiceÂť: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: ÂŤCodice della crisi dâimpresa e dellâinsolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155Âť;
b) ÂŤalboÂť: lâalbo dei soggetti incaricati dallâautoritĂ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dellâinsolvenza istituito dallâarticolo 356 del Codice della crisi dâimpresa e dellâinsolvenza;
c) ÂŤresponsabileÂť: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nellâambito della direzione generale.
Articolo 2
Tenuta e aggiornamento dellâalbo
1. Lâalbo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nellâambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Lâalbo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi dâimpresa (OCRI), di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.
4. Lâiscrizione nella sezione ordinaria comporta anche lâiscrizione nella sezione componenti dellâOCRI.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
Articolo 3
ModalitĂ di tenuta dellâalbo
1. Lâalbo è tenuto con modalitĂ informatiche che assicurano la possibilitĂ di rapida elaborazione di dati con finalitĂ ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
2. Lâalbo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e lâindirizzo di posta elettronica certificata dellâiscritto, la sezione dellâalbo nella quale è iscritto e lâeventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivitĂ di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dallâalbo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche dâufficio, dal responsabile.
3. Lâalbo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in unâarea ad accesso libero e in unâarea ad accesso riservato. Nellâarea ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dellâalbo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dellâalbo.
4. Possono accedere alla parte riservata dellâalbo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonchĂŠ, limitatamente alla sezione di cui allâarticolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dellâOCRI.
5. Lâaccesso allâalbo ha luogo esclusivamente con modalitĂ telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per lâinserimento dei dati di cui al comma 2 e per lâaccesso alla parte riservata.
6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è effettuato soltanto per finalitĂ correlate alla tenuta dellâalbo.
Articolo 4
Iscrizione nellâalbo
1. Nellâalbo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilitĂ di cui allâarticolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalitĂ di svolgimento delle verifiche, con lâindicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
2. Colui che richiede lâiscrizione nellâalbo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:
a) la specifica indicazione della sezione dellâalbo per la quale richiede lâiscrizione;
b) nei casi previsti dallâarticolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:
1) la certificazione attestante lâalbo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piĂš gravi di quella minima prevista dallâordinamento professionale di appartenenza;
3) la certificazione dellâordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le societĂ tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della societĂ tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;
c) nei casi previsti dallâarticolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in societĂ di capitali o societĂ cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime societĂ , non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della societĂ a favore della quale è stata prestata lâattivitĂ , la copia dellâatto di conferimento dellâincarico, in caso di nomina da parte dellâautoritĂ giudiziaria, ed una sintetica relazione dellâamministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine allâattivitĂ svolta dal richiedente allâinterno della societĂ ;
d) la certificazione comprovante lâassolvimento degli obblighi formativi, di cui allâarticolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalitĂ ;
f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilitĂ ;
g) lâindicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
h) lâattestazione del pagamento del contributo di cui allâarticolo 357, comma 2, del Codice.
3. In sede di prima formazione dellâalbo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui allâarticolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per lâiscrizione nella sezione di cui allâarticolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui allâarticolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dellâincarico di commissario giudiziale o lâattivitĂ svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e lâesito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto lâincarico.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dellâatto giudiziario di nomina.
6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalitĂ telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui allâarticolo 3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.
7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltĂ di accertare la veridicitĂ delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dellâarticolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 5
Procedimento per lâiscrizione
1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, lâintegrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dellâalbo:
a) il venir meno dei requisiti di cui allâarticolo 356, commi 2 e 3, del Codice;
b) lâavvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati allâarticolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;
c) lâavvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piĂš grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalitĂ telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui allâarticolo 3, comma 5.
5. Per la fase di prima formazione dellâalbo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
Articolo 6
Sospensione e cancellazione dâufficio
1. Il responsabile, se accerta lâinsussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dallâarticolo 356, comma 2, del Codice, ne dĂ comunicazione allâiscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato lâiscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dallâalbo. Il responsabile procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilitĂ di cui allâarticolo 356, comma 3, del Codice.
2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente lâidoneitĂ al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui allâarticolo 356, comma 1, del Codice, può disporre la sospensione dallâesercizio dellâattivitĂ per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente lâidoneitĂ al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo, il fatto che siano state disposte dallâorgano competente tre revoche degli incarichi conferiti o lâavvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piĂš grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. In caso di ulteriore revoca dellâincarico intervenuta decorso il periodo della sospensione disposta a seguito delle tre revoche di incarichi ai sensi del secondo periodo, il responsabile può disporre la cancellazione dellâiscritto dallâalbo. Il responsabile può altresĂŹ procedere alla sospensione in caso di procedimento penale a carico dellâiscritto per taluno dei reati indicati allâarticolo 356, comma 3, lettera c), del Codice, fino allâesito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione.
3. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto succintamente motivato che comunica allâinteressato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) allâindirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui allâarticolo 4.
4. Prima dellâadozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il responsabile comunica, a mezzo PEC, i motivi che comportano lâadozione del provvedimento ed assegna allâinteressato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte.
Articolo 7
Sospensione e cancellazione su istanza dellâiscritto
1. Lâiscritto allâalbo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dallâiscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
2. Lâiscritto può sempre chiedere la cancellazione dallâalbo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dellâarticolo 2, comma 3.
3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dellâarticolo 6, comma 3.
Articolo 8
Contributo per lâiscrizione e per il mantenimento dellâalbo
1. Per lâiscrizione allâalbo è dovuto un contributo di euro centocinquanta.
2. Per il mantenimento dellâalbo è posto a carico dellâiscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dallâanno successivo a quello dellâiscrizione.
3. Per gli iscritti o per i soggetti che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le sezioni dellâalbo, il pagamento del contributo per lâiscrizione alla sezione ordinaria e del contributo di cui al comma 2 si intende comprensivo anche dei contributi dovuti per lâiscrizione alla sezione di cui allâarticolo 2, comma 3, lettera b), e per il suo mantenimento.
4. I contributi di cui al comma 2, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. Lâattestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.
5. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 2, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dallâalbo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo allâinteressato con le modalitĂ di cui allâarticolo 6, comma 3.
6. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dallâadozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, è disposta la cancellazione dallâalbo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo allâinteressato con le modalitĂ di cui allâarticolo 6, comma 3. In tal caso non è consentita una nuova iscrizione allâalbo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.
7. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sullâimporto della somma dovuta dallâiscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dallâarticolo 1284 del codice civile.
8. Lâammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.
Articolo 9
ModalitĂ di versamento del contributo
1. Il pagamento del contributo previsto dallâarticolo 8 è effettuato mediante:
a) versamento con modalitĂ informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dallâarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dallâarticolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Le regole tecniche per lâapplicazione delle modalitĂ telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, sentiti lâAgenzia delle entrate e lâAgenzia per lâItalia Digitale.
3. I contributi sono versati sullâapposito capitolo 2413/24 dellâentrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Articolo 10
AutoritĂ preposta alla vigilanza e al controllo e monitoraggio sul funzionamento dellâalbo
1. Il responsabile vigila sullâalbo nonchĂŠ sullâattivitĂ degli iscritti.
2. LâautoritĂ giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati comunicano al responsabile i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivitĂ di gestione e di controllo nelle procedure di cui allâarticolo 356, comma 1, del Codice e tutte le circostanze rilevanti ai sensi dellâarticolo 6, comma 2.
3. Per il concreto esercizio della vigilanza di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia trasmette al responsabile i dati relativi allâanno precedente concernenti:
a) il numero totale di iscritti e il numero di iscritti distinti per categoria di appartenenza;
b) gli incarichi complessivamente conferiti nellâanno precedente, distinguendo, allâinterno del dato complessivo, gli incarichi per tipologia di procedura concorsuale e gli incarichi conferiti dal singolo ufficio giudiziario;
c) il numero di sospensioni e cancellazioni, distinguendo tra quelle volontarie e quelle disposte dâufficio;
d) il numero di segnalazioni pervenute dallâautoritĂ giudiziaria ai sensi dellâarticolo 11 e lâeventuale esito.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 3, il responsabile procede alla loro elaborazione e formula eventuali proposte di interventi correttivi e integrativi della disciplina sulla tenuta o sul funzionamento dellâalbo.
Articolo 11
Cooperazione ai fini dellâattivitĂ di vigilanza
1. LâautoritĂ giudiziaria che ha proceduto alla nomina del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale comunica al responsabile, con modalitĂ telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui allâarticolo 3, comma 5, tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dellâesercizio dei poteri previsti dallâarticolo 6 e lâeventuale revoca dellâincarico. Allo stesso modo procede il referente dellâOCRI in relazione ai componenti del collegio di cui allâarticolo 17 del Codice.
Articolo 12
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.






