Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2013, n. 18140
Lâart. 29 della delibera Consob 11522/98, attuativa dei principi generali dettati con il D.Lgs. n. 98 del 1958, stabilisce che gli intermediari si devono astenere dallâeffettuare operazioni non adeguate tenendo conto, a tale scopo, delle informazioni acquisite e disponibili.
Quando la banca intermediaria abbia informato il cliente delle ragioni per cui ritiene una operazione finanziaria inadeguata rispetto al profilo del cliente medesimo, nellâipotesi in cui questâultimo intendesse comunque procedere, può dare corso allâoperazione che tuttavia può intervenire soltanto âsulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su un nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevuteâ al fine di garantire lâintermediario dallâesonero da ogni responsabilitĂ in ordine allâoperazione da compiere.
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Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2013, n. 18140






