Cassazione civile, sez. lavoro, 2 marzo 2018, n. 4972
Lâindennizzo erogato dallâINAIL ai sensi dellâart. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilitĂ temporanea, ma solo quella permanente
Lâindennizzo erogato dallâINAIL ai sensi dellâart. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, per danni conseguenti ad infortuni sul lavoro nonchĂŠ a malattie professionali,
non copre il danno biologico da inabilitĂ temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con lâart. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo allâinabilitĂ permanente.
ÂŤâŚlâart. 13, del Decreto n. 38 del 2000 (secondo il testo in vigore dal 14-06-2001), al secondo comma stabilisce che âIn caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchĂŠ a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, lâINAIL nellâambito del sistema dâindennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui allâart. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga lâindennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioniâŚâ. A sua volta, lâart. 66 del T.U. elenca le prestazioni dellâassicurazione, fornite dallâINAIL: 1) unâindennitĂ giornaliera per lâinabilitĂ temporanea; 2) una rendita per lâinabilitĂ permanente; 3) un assegno per lâassistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi. Dal combinato disposto delle due norme di legge, pertanto, appare evidente come il danno biologico coperto dallâIstituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla inabilitĂ permanente, perciò con esclusione di quella temporaneaâŚÂť
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Cassazione civile, sez. lavoro, 2 marzo 2018, n. 4972






