Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Gazz. Uff., 1 marzo 2000, n. 50)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELLâISTITUTO NAZIONALE PER LâASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)
Art. 1
Ambito di applicazione delle gestioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dallâart. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato âtesto unicoâ, nellâambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attivitĂ : manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dellâenergia, gas ed acqua; dellâedilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attivitĂ ausiliarie;
b) artigianato, per le attivitĂ di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni (1);
c) terziario, per le attivitĂ : commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivitĂ professionali ed artistiche: per le relative attivitĂ ausiliarie;
d) altre attivitĂ , per le attivitĂ non rientranti fra quelle di cui alle lettere a ), b ) e c ), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui allâart. 49, comma 1, lettera e ), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attivitĂ protette di cui allâart. 1 del testo unico.
(1) Vedi lâarticolo 1, commi 779, 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 2
Classificazione dei datori di lavoro.
1. I datori di lavoro indicati allâart. 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate allâart. 1 ai sensi dellâart. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nellâambito dellâart. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dallâINAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dellâINAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nellâart. 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare allâINAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dellâart. 12 del testo unico.
Art. 3
Tariffe dei premi.
1. Fermo restando lâequilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui allâart. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL, distinte tariffe dei premi per lâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalitĂ di applicazione, tenendo conto dellâandamento infortunistico aziendale e dellâattuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonchĂŠ degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere lâonere finanziario di cui al secondo comma dellâart. 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiaritĂ dellâattivitĂ espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dellâINAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilitĂ nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino allâadozione dei provvedimenti dellâINAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui allâart. 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dellâimporto cosĂŹ determinato. Limitatamente allâanno 2000 i termini stabiliti dallâart. 28, quarto comma, e dallâart. 44, secondo comma, del testo unico e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserĂ , nelle relative modalitĂ di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilitĂ di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dellâart. 55, comma 1, lettera o ), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente allâadozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui allâart. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Assicurazione dei lavoratori dellâarea dirigenziale.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti allâobbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui allâart. 9 del testo unico, appartenenti allâarea dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui allâart. 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dellâentrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per lâanno 1999 e fino allâentrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino lâobbligo per lâINAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dellâevento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dellâobbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui allâart. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5 Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti allâobbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati allâart. 49, comma 2, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attivitĂ previste dallâart. 1 del testo unico o, per lâesercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dellâassicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dallâart. 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile allâattivitĂ svolta dal lavoratore è quello dellâazienda qualora lâattivitĂ stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrĂ essere quello dellâattivitĂ effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dellâobbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui allâart. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 6
Assicurazione degli sportivi professionisti.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti allâobbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui allâart. 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
1-bis. Dalla data di decorrenza dellâobbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennitĂ giornaliera di inabilitĂ temporanea assoluta, di cui allâarticolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per lâassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (1)
2. Ferma restando la decorrenza dellâobbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui allâart. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
(1) Comma aggiunto dal D.lg. 13 marzo 2002, n. 79.
Art. 7
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.
1. Le tariffe di cui allâart. 3 si applicano anche per le attivitĂ svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dellâultima condizione indicata nellâart. 2, comma 6- bis , del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dellâINAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dallâIstituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni (1) .
(1) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2000.
Art. 8
Retribuzioni di ragguaglio.
1. Allâart. 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: âNei casi in cui i prestatori dâopera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui allâart. 116, comma 3.â.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI
Art. 9
Rettifica per errore.
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dallâistituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dellâinteressato accertati giudizialmente, lâistituto assicuratore può esercitare la facoltĂ di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dellâoriginario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dellâistituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, lâerrore, purchĂŠ non riconducibile a dolo o colpa grave dellâinteressato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili allâatto del provvedimento originario.
3. Lâerrore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui lâerrore stesso è stato rilevato.
4. Ă abrogato il primo periodo del comma 5 dellâart. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere allâistituto assicuratore il riesame del provvedimento (1) .
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dĂ diritto alla restituzione di somme arretrate (1).
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se piĂš favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrĂ con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa (1).
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 2005, n. 191 , ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma. Vedi lâarticolo 14-vicies quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 115.
Art. 10
Malattie professionali.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per lâelaborazione e la revisione periodica dellâelenco delle malattie di cui allâart. 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non piĂš di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanitĂ , del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dellâIstituto superiore della sanitĂ , del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dellâIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dellâIstituto italiano di medicina sociale, dellâIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dellâINAIL, dellâIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchĂŠ delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.
2. Per lâespletamento della sua attivitĂ la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e allâintegrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanitĂ , sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri lâorigine professionale, lâelenco delle malattie di cui allâart. 139 del testo unico conterrĂ anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dellâelenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui allâart. 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dellâistituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 11
Rivalutazione delle rendite.
1. Con effetto dallâanno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dallâINAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dellâeconomia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto allâanno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nellâanno in cui scatterĂ la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata allâart. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per lâultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.20 (1) (2).
2. I princĂŹpi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dellâassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico (3) (4).
(1) Comma modificato dallâarticolo 2, comma 114, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) Per la determinazione dei coefficienti annui di variazione ai fini della riliquidazione delle rendite di cui al presente comma, vedi lâarticolo 1 del D.M. 21 luglio 2010.
(3) Per la rivalutazione delle prestazioni economiche di cui al presente articolo erogate dallâINAIL:
per il settore industria vedi lâarticolo 2 del D.M. 20 settembre 2005, lâarticolo 2 del D.M 27 settembre 2006, lâarticolo 2 del D.M. 30 luglio 2008, lâarticolo 2 del D.M. 12 giugno 2009 e lâarticolo 2 del D.M. 21 luglio 2010.
per il settore agricoltura vedi lâarticolo 2 del D.M. 20 settembre 2005, lâarticolo 2 del D.M 27 settembre 2006, lâarticolo 2 del D.M. 30 luglio 2008, lâarticolo 2 del D.M. 12 giugno 2009.
(4) Per la rivalutazione delle prestazioni economiche di cui al presente articolo erogate dallâINAIL, in favore dei medici colpiti dallâazione dei raggi X e delle sostanze radioattive, vedi lâ articolo 2 del D.M. 4 gennaio 2007, lâarticolo 1 del D.M. 30 luglio 2008, lâarticolo 1 del D.M. 12 giugno 2009 e lâarticolo 1 del D.M. 21 luglio 2010.
Art. 12
Infortunio in itinere.
1. Allâart. 2 e allâart. 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
âSalvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, lâassicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piĂš rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Lâinterruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o allâadempimento di obblighi penalmente rilevanti. Lâassicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchĂŠ necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dallâabuso di alcolici e di psicofarmaci o dallâuso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; lâassicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.â.
Art. 13
Danno biologico.
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dellâassicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione allâintegritĂ psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacitĂ di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchĂŠ a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, lâINAIL nellâambito del sistema dâindennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui allâarticolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga lâindennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni (1):
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dellâintegritĂ psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica âtabella delle menomazioniâ, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. Lâindennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nellâapposita âtabella indennizzo danno biologicoâ. Per lâapplicazione di tale tabella si fa riferimento allâetĂ dellâassicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dellâart. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto allâerogazione di unâulteriore quota di rendita per lâindennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dellâassicurato e al coefficiente di cui allâapposita âtabella dei coefficientiâ, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per lâindennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivitĂ lavorativa di appartenenza dellâassicurato e alla ricollocabilitĂ dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalitĂ e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla âtabella dei coefficientiâ e per il grado percentuale di menomazione (2) (A).
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dellâinfortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dellâassicurato, dichiarato guarito senza postumi dâinvaliditĂ permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per lâindennizzabilitĂ in capitale o per lâindennizzabilitĂ in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dellâinfortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere lâindennizzabilitĂ in capitale o in rendita, lâassicurato stesso può chiedere allâistituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. Lâimporto della rendita è decurtato dellâimporto dellâeventuale indennizzo in capitale giĂ corrisposto. La revisione dellâindennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e lâasbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui lâassicurato, giĂ colpito da uno o piĂš eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di unâunica rendita o dellâindennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dellâintegritĂ psicofisica. Lâimporto della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dellâimporto dellâeventuale indennizzo in capitale giĂ corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dellâintegritĂ psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non allâintegritĂ psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado dâintegritĂ psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado dâintegritĂ psicofisica residuato dopo lâinfortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 lâassicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, lâassicurato continuerĂ a percepire lâeventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dellâintegritĂ psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto lâindennizzo in capitale calcolato con riferimento allâetĂ dellâassicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dellâintegritĂ psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dellâindennizzo in capitale, lâistituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione allâinteressato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dellâinabilitĂ temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso lâindennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dellâassicurato, avvenuta prima che lâistituto assicuratore abbia corrisposto lâindennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per lâapplicazione dellâart. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b ).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. Allâonere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con unâaddizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalitĂ stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 (3) (4) .
(1) Alinea modificato dallâart. 73, comma 3, della l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Lettera cosĂŹ modificata dallâarticolo unico del D.LGS. 19 aprile 2001, n. 202, con la decorrenza prevista dal secondo comma dellâarticolo unico citato.
(3) Per lâaddizionale sui premi assicurativi relativa agli anni 2000 e 2001, vedi vedi lâarticolo unico del D.M. 19 maggio 2003, per lâanno 2002 vedi lâarticolo unico del D.M. 24 marzo 2004, per lâanno 2003 D.M. 9 agosto 2005, per lâanno 2004 il D.M. 20 gennaio 2006 e per lâanno 2010, vedi il D.M. 13 giugno 2011. Per i contributi assicurativi INAIL vedi, lâarticolo unico del D.M. 27 aprile 2004 e il D.M. 8 agosto 2005.
(4) Per lâapprovazione della âTabella delle menomazioniâ, della âTabella indennizzo danno biologicoâ e della âTabella dei coefficientiâ, relative al danno biologico ai fini della tutela dellâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, vedi il D.M. 12 luglio 2000.
(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 10 luglio 2013, n. 105; Circolare INAIL 9 maggio 2014, n. 26.
Art. 13 bis
(Disposizioni in tema di menomazione dellâintegritĂ psico-fisica)
Art. 13-bis (1).
1. Allâarticolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:âe, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonchĂŠ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1Âş gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dellâintegritĂ psicofisica di grado pari o superiore al 60 per centoâ.
2. Allâarticolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: âpurchĂŠ non superiore allâottanta per centoâ sono inserite le seguenti: âe, per le malattie denunciate a decorrere dal 1Âş gennaio 2007, con menomazione dellâintegritĂ psicofisica di qualunque grado, purchĂŠ non superiore al 60 per centoâ.
3. Allâarticolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: âdi grado non inferiore al 50 per centoâ sono inserite le seguenti:âe, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonchĂŠ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1Âş gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dellâintegritĂ psicofisica di grado non inferiore al 35 per centoâ.
4. Allâarticolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: âinvaliditĂ permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3â sono inserite le seguenti: âe, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonchĂŠ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1Âş gennaio 2007, nei casi di invaliditĂ conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella â.
5. Allâarticolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: âinvaliditĂ permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3â sono inserite le seguenti: âe, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonchĂŠ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1Âş gennaio 2007, nei casi di invaliditĂ conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabellaâ.
6. Allâarticolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma:âFerme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonchĂŠ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1Âş gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dallâinfortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dellâintegritĂ psicofisica di grado non inferiore al 48 per centoâ.
7. Allâarticolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:âe, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonchĂŠ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1Âş gennaio 2007, dellâintegritĂ psicofisica di grado superiore al 20 per centoâ.
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 782, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 14
Norme in materia di procedure e speditezza dellâazione amministrativa (1).
1. Al fine di garantire maggiore speditezza allâazione amministrativa, il consiglio di amministrazione dellâINAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dellâassicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette allâapprovazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
[2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare allâINAIL, ferme restando le disposizioni di cui allâarticolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente allâinstaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni ] (2).
(1) Vedi, anche, lâarticolo 1, comma 27, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
(2) Comma soppresso dallâarticolo 5, comma 2 bis, del D.LGS. 21 aprile 2000, n. 181 con la decorrenza ivi prevista. A norma dellâarticolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 lâobbligo di comunicazione allâINAIL di cui al presente comma, resta in vigore fino alla effettiva operativitĂ delle modalitĂ di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dallâarticolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI (1)
(1) Per il riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni vedi il D.M. 27 settembre 2002
Art. 15 Natura e funzione del Casellario centrale infortuni.
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dallâINAIL, il quale provvede alle relative necessitĂ , determinate secondo le indicazioni dellâorgano di governo del Casellario, di cui allâart. 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nellâambito del bilancio dellâIstituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nellâart. 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16
Compiti del Casellario.
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi dâinfortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invaliditĂ permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano lâottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire lâintegrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonchĂŠ con quelle a carattere previdenziale.
2. Può, altresÏ, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17
Utenti del Casellario.
1. Sono autorizzati allâaccesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano lâassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, lâassicurazione contro i rischi di infortunio e lâassicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dellâIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 18
Obblighi e diritti degli utenti.
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi dâinvaliditĂ derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi dâinvaliditĂ o di morte, comunque accertati nellâesercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi dâinfortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invaliditĂ permanente o morte, nonchĂŠ dati in forma aggregata per indagini conoscitive sullâesistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalitĂ indicati nel regolamento di esecuzione, di cui allâart. 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire lâadeguamento delle strutture organizzative ed informative, lâobbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano lâassicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dallâanno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui allâart. 22.
Art. 19
Organi del Casellario.
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dellâINAIL;
c) un rappresentante dellâIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dellâutenza pubblica diverso dallâINAIL;
e) un rappresentante dellâEnte nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dellâagricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dallâAssociazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dallâINAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà piÚ uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalitĂ per lâacquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui allâart. 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dellâINAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura lâesecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformitĂ alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nonchĂŠ gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dellâINAIL, in ordine allâacquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nellâambito del bilancio dellâINAIL.
Art. 20
Sanzioni.
1. Lâinosservanza degli obblighi di cui allâart. 18, comma 1, comporta lâapplicazione di una sanzione amministrativa di euro 25, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui allâart. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21
Contributi.
1. Le spese per le modifiche strutturali, lâaggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dallâINAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui allâart. 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilitĂ civile auto, incassati nellâanno di riferimento.
Art. 22
Regolamento di esecuzione.
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonchĂŠ le modalitĂ di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.
CAPO V
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Art. 23
Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro (1).
1. Ă istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilitĂ generale dellâINAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dellâorganizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
b) progetti per favorire lâapplicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nellâambito dei poteri programmatori, lâINAIL determina:
a) i criteri di prioritĂ per lâammissione dei progetti, avendo particolare riguardo allâambito lavorativo in cui risulta piĂš accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalitĂ per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) lâentitĂ delle risorse da destinare annualmente alle finalitĂ di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dellâorganizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta allâapprovazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dellâINAIL, sulla base dei princĂŹpi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede allâapprovazione dei singoli progetti.
(1) Vedi D.M. 15 settembre 2000 e il D.M. 7 febbraio 2001.
Art. 24
Progetti formativi e per lâabbattimento delle barriere architettoniche.
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dellâINAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, dâintesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonchĂŠ, in tutto o in parte, dei progetti per lâabbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta allâevasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dellâINAIL definisce i criteri e le modalitĂ per lâapprovazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dallâart. 23, comma 3.
CAPO VI
PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELLâASSICURAZIONE INFORTUNI IN AGRICOLTURA
Art. 25 Denuncia degli infortuni sul lavoro.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, lâobbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dellâinfortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalitĂ operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (1).
(1) Vedi D.M. 29 maggio 2001
Art. 26
Verifiche ispettive per lâevasione e lâelusione assicurativa.
1. Sulla base delle risultanze dellâistruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, lâINAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolaritĂ assicurativa delle aziende di riferimento, nellâambito di piani di attivitĂ concordati con lâINPS.
Art. 27
Banca dati.
1. LâINAIL provvede a realizzare, in raccordo con lâINPS e con lâAnagrafe delle aziende agricole di cui allâart. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtĂ produttive e per diverse zone territoriali, nonchĂŠ informazioni sulle cause e circostanze dellâevento lesivo, al fine di valutarne lâincidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietĂ di categoria e solidarietĂ generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Art. 28
Rideterminazione dei contributi (1).
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, lâincremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dellâincremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dellâINAIL.
3. Con effetto dallâanno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dallâanno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dellâINAIL destinata a riduzione dellâincremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(1) Per lâincremento della quota vedi lâarticolo unico del D.M. 17 ottobre 2003 , il D.M. 15 ottobre 2004 e lâ articolo unico del D.M. 6 febbraio 2008.






