Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 2022, n. 14981

L’assicuratore sociale che non manifesta all’assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi perde il diritto di surroga con riferimento ai soli danni risarciti alla vittima ma non per i danni ulteriori fino alla concorrenza del massimale

Una volta trascorso il termine di legge di 45 giorni stabilito dall’articolo 142, 3° comma del Codice delle Assicurazioni senza che l’assicuratore sociale abbia manifestato all’assicuratore della responsabilità civile automobilistica la volontà di surrogarsi, l’assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l’assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo al danneggiato. In particolare, dovrà presumersi che il danneggiato sia rimasto titolare dell’intero credito risarcitorio.
Ricorrendo tale circostanza, l’assicuratore della r.c.a. nel risarcire il danneggiato adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell’intero risarcimento, in virtù di una presunzione legale, e tale pagamento esonera l’assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell’assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi.
L’assicuratore sociale il quale non abbia manifestato la volontà di surrogarsi entro detto termine perde quindi il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l’assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all’assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale.

Art 142 Codice delle Assicurazioni
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

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Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 2022, n. 14981