Cosa è e come si accede al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni mortali
L’art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro ha previsto l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento scolastico.
Il fine di detto fondo è quello di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, incluse le Università e le scuole di formazione professionale, anche privati, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.
Il fondo è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024 .
I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965), sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche del 25 settembre 2023 sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2023, n. 247.
Quali eventi infortunistici copre il Fondo?
Il Fondo riguarda gli eventi mortali verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018.
L’importo del sostegno economico viene erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
Tale sostegno non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell’erogazione, inoltre, è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
A chi spetta la prestazione del Fondo?
A norma dell’art. 3 del DM il sostegno economico del Fondo spetta, con parità di diritto:
- al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
- ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
- in mancanza di coniuge e figli ai genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo;
- in mancanza dei genitori agli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo.
In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Quando spetta il contributo del Fondo vittime infortuni per le scuole
Il sostegno economico è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
Come fare richiesta al Fondo studenti vittime infortuni?
INAIL deve ancora predisporre un servizio per la presentazione con modalità telematica.
In attesa, l’istanza deve essere presentata all’INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.
Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto 25 settembre 2023, l’ istanza dovrà essere presentata, con le stesse modalità, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’ accertamento del sostegno del Fondo studenti vittime di infortuni
La procedura di accertamento è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all’esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all’INAIL.
All’esito dell’accertamento, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’INAIL provvede alla erogazione del sostegno economico. Il sostegno economico è anticipato dall’INAIL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente al rimborso delle somme anticipate dall’INAIL, a seguito della rendicontazione da parte dell’Istituto, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione del sostegno economico.
Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell’erogazione del sostegno economico è posto a carico dell’INAIL.
Scarica il modello per avanzare domanda di accesso al fondo studenti vittime infortuni
Nelle more della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata all’INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo. A seguire uno schema di domanda di accesso al fondo:
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