Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2016, n. 9780
Il giudice ha lâobbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li riguardano, obbligo che  può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti.
A norma dellâart. 15, secondo comma, ultima parte della legge n. 184 del 1983 ai fini della dichiarazione di adottabilitĂ âDevono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di etĂ inferiore, in considerazione della sua capacitĂ di discernimento.â.
La previsione dellâascolto del minore è stata introdotta anche nel Codice civile dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 che ha introdotto lâart. 315-bis che al terzo comma dispone âIl figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di etĂ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardanoâ.
Secondo il principio anche di recente affermato dalla Suprema Corte, il giudice ha lâobbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontĂ , salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dellâascolto alle esigenze del minore stesso, che quellâascolto sconsiglino, essendosi inoltre precisato che, qualora particolari circostanze lo richiedano, lâobbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti (Cass. 15 maggio 2013, n. 11687).
Invero, lâaudizione è adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che riguardino i minori, ai sensi dellâart. 6 della Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, salvo che lâascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238)Âť
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Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2016, n. 9780






