Convenzione europea di Strasburgo 25 gennaio 1996
(in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 91 - Suppl. Ord. n. 66)
Convenzione europea sullâesercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
(Convenzione ratificata con Legge 20 marzo 2003 n.77 )
Preambolo
Gli Stati membri del consiglio dâEuropa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio dâEuropa è di realizzare una piĂš stretta unione tra i suoi membri;
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dellâarticolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per lâattuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione;
Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dellâAssemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilitĂ di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;
Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinchĂŠ i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;
Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;
Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad unâistanza giudiziaria,
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
Portata e oggetto della Convenzione, e definizioni
Art.1 Portata ed oggetto della Convenzione
1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.
2. Lâoggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere, nellâinteresse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne lâesercizio, vigilando affinchĂŠ possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria.
3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative allâesercizio della responsabilitĂ di genitore, soprattutto quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli.
4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa, almeno tre categorie di controversie familiari dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria cui la presente Convenzione può applicarsi.
5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale completare lâelenco dalle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione può applicarsi, o fornire ogni informazione relativa allâapplicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole piĂš favorevoli per la promozione e lâesercizio dei diritti dei fanciulli.
Art.2 Definizioni
A fini della presente convenzione, sâintende per:
a âautoritĂ giudiziariaâ, un tribunale o unâautoritĂ amministrativa avente una competenza equivalente;
b âdetentore di responsabilitĂ di genitoreâ i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilitĂ di genitore;
c ârappresentanteâ ogni persona come un avvocato o un organo designato ed agire dinnanzi unâautoritĂ giudiziaria a nome di un fanciullo;
d âinformazioni pertinentiâ le informazioni appropriate in considerazione dellâetĂ e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.
CAPITOLO II
Misure procedurali per promuovere lâesercizio dei diritti dei fanciulli
PARTE A
Diritti procedurali di un fanciullo
Art.3 Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure
Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a ricevere ogni formazione pertinente;
b essere consultato ed esprimere la sua opinione;
c essere informato delle eventuali conseguenze dellâattuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.
Art.4 Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.
1 Salvo quanto disposto dallâarticolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale delle procedure dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilitĂ di genitore, della facoltĂ di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto dâinteresse con lo stesso.
2 Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.
Art.5 Altri eventuali diritti procedurali
Le Parti esaminano lâopportunitĂ di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria, in particolare:
a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;
b il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso di un avvocato;
c il diritto di designare un proprio rappresentante;
d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.
PARTE B
Ruolo delle autoritĂ giudiziarie
Art.6 Processo decisionale
Nelle procedure che interessano un fanciullo, lâautoritĂ giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:
a esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nellâinteresse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilitĂ di genitore;
b quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, lâautoritĂ giudiziaria:
â si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
â consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrĂ piĂš appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;
â consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
c tenere debitamente conto dellâopinione espressa da questâultimo.
Art.7 obbligo di agire con prontezza
Nelle procedure che concernono un fanciullo, lâautoritĂ giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, lâautoritĂ giudiziaria ha, se del caso, facoltĂ di adottare decisioni immediatamente esecutive.
Art.8 PossibilitĂ di procedere dâufficio
Nelle procedure che interessano un fanciullo, lâautoritĂ giudiziaria ha facoltĂ , nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere dâufficio.
Art.9 Designazione di un rappresentante
1 Nelle procedura che interessano un fanciullo, se, in virtĂš del diritto interno, coloro che hanno responsabilitĂ di genitore si vedono privati della facoltĂ di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto dâinteressi con lo stesso, lâautoritĂ giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.
2 Le Parti esaminano la possibilitĂ di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, lâautoritĂ giudiziaria abbia facoltĂ di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.
PARTE C
Ruolo dei rappresentanti
Art.10
1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:
a fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente, se questâultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;
b fornire spiegazioni al fanciullo , se questâultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dellâattuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione dei rappresentante;
c determinare lâopinione del fanciullo ed informarne lâautoritĂ giudiziaria.
2 Le Parti esaminano la possibilitĂ di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilitĂ di genitore.
PARTE D
Estensione di talune disposizioni
Art.11
Le Parti esaminano la possibilitĂ di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonchĂŠ alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.
PARTE E
Organi nazionali
Art.12
1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra lâaltro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e lâesercizio dei diritti dei fanciulli.
2 Tali funzioni sono le seguenti:
a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo allâesercizio dei diritti dei fanciulli;
b formulare pareri sui progetti legislativi relativi allâesercizio dei diritti dei fanciulli;
c fornire informazioni generali relative allâesercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli ;
d ricercare lâopinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.
PARTE F
Altre misure
Art.13 Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti
Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonchĂŠ la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.
Art.14 Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica
Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad unâautoritĂ giudiziaria;
tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.
Art.15 Relazioni con altri strumenti internazionali
La presente Convenzione non ostacola lâapplicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente convenzione è Parte o lo diviene.
CAPITOLO III
Comitato permanente
Art.16 Istituzione e funzioni del Comitato permanente
1 Ai fini della presente Convenzione, è istituito un comitato permanente.
2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente convenzione. In particolare, ha facoltĂ di:
a esaminare ogni questione pertinente relativa allâinterpretazione o allâattuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative allâattuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi;
b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo lâarticolo 20;
c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dellâarticolo 12, e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.
Art.17 Composizione
1 Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o piÚ delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto.
2 Ogni Stato di cui allâarticolo 21 che non è Parte alla presente Convenzione può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla ComunitĂ europea, dopo lâinvito ad aderire alla Convenzione, in conformitĂ con le disposizioni dellâarticolo 22.
3 A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente può invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione:
â ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra;
â il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
â la ComunitĂ europea;
â ogni organismo internazionale governativo;
â ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o piĂš delle funzioni di cui al paragrafo 2 dellâarticolo 12;
â ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o piĂš delle funzioni di cui al paragrafo 2 dellâarticolo 12.
4 Il Comitato permanente può scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dellâesercizio dei diritti dei fanciulli.
Art.18 Riunioni
1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio dâEuropa inviterĂ il Comitato permanente a riunirsi.
2 Il Comitato permanente può adottare decisioni solo a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3 Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono adottate a maggioranza dei membri presenti.
4 Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.
Art.19 Rapporti del Comitato permanente
Dopo ciascuna riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa un rapporto relativo ai suoi dibattiti ed alle decisioni adottate.
CAPITOLO IV
Emendamenti alla convenzione.
Art.20
1 ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Convenzione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicata al segretario Generale del Consiglio dâEuropa e trasmessa a sua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio dâEuropa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione secondo le disposizioni dellâarticolo 21, e ad ogni Stato o alla ComunitĂ europea, che è stato invitato ad aderire secondo le disposizioni dellâarticolo 22.
2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminata dal Comitato permanente, che sottopone il testo adottato a maggioranza di tre quarti dei voti espressi allâapprovazione del Comitato dei Ministri. Dopo tale approvazione, il testo è trasmesso alle Parti per accettazione.
3 Lâemendamento entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.
CAPITOLO V
Clausole finali
Art.21 Firma, ratifica ed entrata in vigore
1 La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.
2 La presente Convenzione sarĂ soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
3 La presente Convenzione entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio dâEuropa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte della Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente.
4 Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione, questâultima entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art.22 Stati non membri e ComunitĂ europea
1 Dopo lâentrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa potrĂ , di sua iniziativa o su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio dâEuropa che non ha partecipato allâelaborazione della Convenzione, come pure la ComunitĂ europea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista allâarticolo 20, capoverso d, dello Statuto del Consiglio dâEuropa, ed allâunanimitĂ dei voti dei delegati degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.
2 Per ogni Stato aderente o per la ComunitĂ europea, la Convenzione entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
Art.23 Applicazione territoriale
1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà .
2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, estendere lâapplicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioni internazionali o è abilitata a stipulare. La Convenzione entrerĂ in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale.
3 Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, potrĂ essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrĂ effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario Generale.
Art.24 Riserve
Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
Art.25 Denuncia
1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
2 La denuncia avrĂ effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.
Art.26 Notifiche
Il segretario Generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla ComunitĂ Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi articoli 21 o 22;
d ogni emendamento adottato secondo lâarticolo 20 e la data alla quale tale emendamento entra in vigore;
e ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
f ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dellâarticolo 25;
g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato nellâarchivio del Consiglio dâEuropa. Il segretario Generale del Consiglio dâEuropa ne comunicherĂ copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio dâEuropa, agli Stati non membri che hanno partecipato allâelaborazione della presente Convenzione, alla ComunitĂ Europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.






