Cassazione civile, sez. unite, 12 maggio 2017, n. 11799
Lâeccezione di merito ritenuta direttamente o indirettamente infondata in primo grado va riproposta tramite appello incidentale ex art. 342 c.p.c. La mera riproposizione delle eccezioni non accolte in primo grado ex art. 346 c.p.c. è riferita unicamente alle eccezioni non ritenute infondate dal giudice di primo grado  nĂŠ attraverso unâenunciazione espressa nĂŠ attraverso unâenunciazione indiretta.
ÂŤQualora unâeccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso unâenunciazione in modo espresso, o attraverso unâenunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice dâappello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto allâesito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dellâappello incidentale, che è regolato dallâart. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui allâart. 346 c.p.c.
Qualora lâeccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dellâappello incidentale preclude, per il giudicato interno formatosi ex art. 329, secondo comma, c.p.c., anche il potere del giudice dâappello di rilevazione dâufficio, di cui al secondo comma dellâart. 345 c.p.c.
Viceversa, lâart. 346 c.p.c., con lâespressione âeccezioni non accolte nella sentenza di primo gradoâ, nellâammettere la mera riproposizione dellâeccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo allâesito finale della lite, intende riferirsi allâipotesi in cui lâeccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione nĂŠ attraverso unâenunciazione in modo espresso, nĂŠ attraverso unâenunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca.
Quando la mera riproposizione (che devâessere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello lâeccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce â ferma la preclusione del potere del convenuto â che il giudice dâappello eserciti detto potere a norma del secondo comma dellâart. 345 c.p.c.Âť.
Art. 346 c.p.c.
Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione civile, sez. unite, 12 maggio 2017, n. 11799






