Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2006, n. 14977
Il protesto cambiario, conferendo pubblicitĂ ipso facto allâinsolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in unâottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una piĂš complessa vicenda di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, per chi lo subisce, cosĂŹ che esso, ove illegittimamente sollevato e privo di una conseguente ed efficace rettifica, deve ritenersi idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dellâonore e della reputazione del protestato come persona, al di lĂ ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali. In questo caso il danno può ritenersi in re ipsa e, ai fini del relativo risarcimento, il giudice farĂ uso del potere di liquidazione equitativa.
Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2006, n. 14977






