Legge 12 giugno 1973, n. 349
(Gazz. Uff., 30 giugno 1973, n. 165)
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari
Articolo 1
Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.
Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dallâufficiale giudiziario e dallâaiutante ufficiale giudiziario, nonchĂŠ dal segretario comunale nei limiti indicati dallâarticolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dallâarticolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dellâarticolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dellâarticolo 60 delle disposizioni sullâassegno bancario, approvate con il regio decreto 21 ottobre 1933, n. 1736, e dellâarticolo 33 dellâordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dellâordinamento suddetto.
Articolo 2
Presentatori.
Il notaio e lâufficiale giudiziario sotto la propria responsabilitĂ possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dellâarticolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dellâarticolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.
I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte dâappello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dellâufficiale giudiziario.
Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
Il presentatore del notaio, il presentatore dellâufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.
Articolo 3
Nomina e requisiti dei presentatori.
I presentatori del notaio o dellâufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:
1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacenti dalla legge sullâordinamento del notariato;
2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;
3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.
Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dellâopera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei.
Lâelenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il presidente della corte dâappello, o del tribunale, revoca lâautorizzazione a richiesta del notaio o dellâufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.
Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.
Articolo 4
Attribuzioni dei presentatori.
Il presentatore del notaio, il presentatore dellâufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dellâufficiale giudiziaro e del segretario comunale lâattivitĂ loro rimessa e sono legittimati allâincasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonchĂŠ al rilascio della quietanza.
Lâatto di protesto, redatto anche nellâipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nellâarticolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nellâarticolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere lâindicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dellâarticolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Articolo 5
ModalitĂ di presentazione del titolo.
La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per la accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.
La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dallâarticolo 147 del codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autoritĂ , anche in deroga alla norma dellâarticolo 147 del codice di procedura civile.
Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dallâarticolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dellâesercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nellâatto di protesto.
Articolo 6
Titolo domiciliato presso un istituto di credito.
Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
Articolo 7
Diritto di protesto.
Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nellâarticolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille â arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni â e comunque non inferiore ad ⏠2,59 nĂŠ superiore ad ⏠55,82.
Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà .
Quando, allâatto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.
Nulla è dovuto per la riscossione dellâimporto del titolo giĂ protestato, eccettuato il caso della presentazione allâoccorrendo.
Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sullâimporto del diritto percepito a norma del presente articolo.
I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dellâordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennitĂ di accesso di cui allâarticolo seguente.
Articolo 8
IndennitĂ di accesso.
Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dellâarticolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dellâedificio sede di lavoro, spetta anche una indennitĂ di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:
a) fino a 3 chilometri: euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
b) fino a 5 chilometri: euro 2,47 + 0,27 = 2,74;
c) fino a 10 chilometri: euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
d) fino a 15 chilometri: euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
e) fino a 20 chilometri: euro 7,95 + 0,86 = 8,81.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, lâindennitĂ prevista alla precedente lettera e) è aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30
La determinazione delle distanze, ai fini dellâapplicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dellâarticolo 134 dellâordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di piÚ persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.
Il Ministro per la grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dellâimporto dei diritti e delle indennitĂ di cui allâarticolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.
Articolo 9
Termini e modalitĂ di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali.
Ă fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.
La disposizione del primo comma dellâarticolo 104 dellâordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1229, modificato dal la legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennitĂ spetta allâufficiale giudiziario per tale attivitĂ oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.
La consegna è effettuata mediante distinta compilata dallâazienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere so il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e lâora dellâavvenuta consegna.
I pubblici ufficiali versano lâimporto dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi allâultimo giorno consentito per la levata del protesto.
Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità .
Articolo 10
Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali.
I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, dâintesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.
In mancanza di tale accordo il presidente della corte dâappello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonchĂŠ i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nellâambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.
Articolo 11
Sanzioni disciplinari e pecuniarie.
Salva lâapplicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione allâentitĂ delle infrazioni stesse.
Per lâinosservanza delle norme contenute nellâart. 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallâart. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dellâart. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica lâart. 145 del medesimo testo unico (1).
Articolo 12
Cancellazione dallâelenco dei protesti.
(Omissis) (1).
Articolo 13
Annotazione dei protesti in repertorio speciale.
Lâannotazione dei protesti cambiari sarĂ fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dellâarchivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nellâarticolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarĂ tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalitĂ e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.
Articolo 14
Norme di attuazione.
Le norme regolamentari per lâattuazione della presente legge saranno emanate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.
Articolo 15
Disposizione transitoria.
Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dellâufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2) del primo comma dellâarticolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.
Articolo 16
Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






