Regolamento Banca dâItalia 22 marzo 2016, n. 98975
(Gazz. Uff. 30 aprile 2016, n. 100)
Regolamento Banca dâItalia 22 marzo 2016 sul pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica
Regolamento della Banca dâItalia recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dellâart. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Sezione I
Definizioni ed ambito di applicazione
Articolo 1
Definizioni
Nel presente regolamento (di seguito «Regolamento»), si intende per:
a) «Allegato tecnico»: insieme delle indicazioni tecnico-operative che costituiscono parte integrante del Regolamento;
b) «emittente»: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso lâassegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dellâemissione; nel Regolamento il termine emittente Ăš utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca dâItalia;
c) «immagine dellâassegno»: copia per immagine dellâassegno, su supporto informatico â di cui allâart. 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD â la cui conformitĂ allâoriginale cartaceo Ăš assicurata dal negoziatore mediante lâutilizzo della propria firma digitale in coerenza con quanto previsto dallâart. 66 della legge assegni;
d) «intermediari»: i soggetti di cui alle lettere b), e) e f);
e) «negoziatore»: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui lâassegno Ăš girato per lâincasso;
f) «trattario»: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui Ăš detenuto il conto di traenza dellâassegno.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il Regolamento si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltĂ di cui allâart. 31, comma 3 della legge assegni con riferimento ai seguenti titoli (di seguito anche «assegni» o «assegno»): assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca dâItalia.
2. I titoli di cui al comma precedente devono essere denominati in euro, tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. Sulla base di un accordo tra gli intermediari, e nel rispetto di ogni altra norma applicabile, le disposizioni del presente Regolamento possono, laddove compatibili, essere applicate anche a titoli in euro tratti, emessi o negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni di cui alle sezioni II, IV, V e VI del Regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai titoli presentati al pagamento in forma cartacea direttamente al trattario o allâemittente in quanto in tali casi il negoziatore coincide con il trattario o lâemittente.
Sezione II
Dematerializzazione e conservazione sostitutiva
Articolo 3
Generazione dellâimmagine dellâassegno
1. Il negoziatore genera lâimmagine dellâassegno assicurando, mediante apposizione della propria firma digitale, la conformitĂ dellâimmagine allâoriginale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto nellâAllegato tecnico (capitoli 1 e 2). La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attivitĂ puĂČ impegnare il negoziatore.
2. Il processo di generazione dellâimmagine assicura che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini della presente disciplina; il processo garantisce altresĂŹ la conformitĂ dellâimmagine dellâassegno allâoriginale cartaceo.
3. In accordo tra loro e dâintesa con la Banca dâItalia, gli intermediari definiscono le procedure da seguire nel caso in cui non sia possibile generare unâimmagine che consenta al negoziatore di assicurare, ai sensi del comma 1, la conformitĂ della stessa allâoriginale cartaceo.
Articolo 4
Conservazione dellâimmagine dellâassegno
1. Lâimmagine dellâassegno Ăš conservata a cura del negoziatore per i termini previsti dalla legge.
2. La conservazione Ăš effettuata in conformitĂ alle regole tecniche e organizzative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nellâAllegato tecnico (capitolo 3) e con modalitĂ tali da garantire per tutto il periodo di conservazione lâaccessibilitĂ e lâutilizzabilitĂ dellâimmagine dellâassegno.
Articolo 5
Registrazione su supporto informatico
1. Il negoziatore registra su supporto informatico, con modalitĂ idonee a garantire la non modificabilitĂ e la piena tracciabilitĂ , tutti gli eventi caratterizzanti la vita dellâassegno, nonchĂ© i dati di cui allâart. 8 del Regolamento (Allegato tecnico, capitolo 4).
2. Il trattario o lâemittente registrano su supporto informatico, con modalitĂ idonee a garantire la non modificabilitĂ e la piena tracciabilitĂ , gli eventi di cui allâart. 7, comma 5 e agli articoli 11, 12 e 13.
Articolo 6
Conservazione e disponibilitĂ dei titoli cartacei
1. Lâassegno cartaceo Ăš conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo lâassegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dellâAutoritĂ giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dellâimmagine dellâassegno.
2. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente lâassegno cartaceo Ăš distrutto, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione dellâAutoritĂ giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dellâassegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa.
Sezione III
Presentazione al pagamento
Articolo 7
Presentazione al pagamento in forma elettronica dellâassegno
1. La presentazione al pagamento in forma elettronica dellâassegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o allâemittente:
a) dellâimmagine dellâassegno unitamente ai dati di cui allâart. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nellâAllegato tecnico (capitolo 5.1);
b) dei soli dati di cui allâart. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nellâAllegato tecnico, nonchĂ© per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca dâItalia, di qualsiasi ammontare.
2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette lâimmagine dellâassegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dellâemittente.
3. Gli intermediari, dâaccordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialitĂ del titolo, lâimmagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato art. 8, anche per i titoli di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.
4. La presentazione al pagamento in forma elettronica, nonchĂ© la richiesta di trasmissione dellâimmagine dellâassegno da parte del trattario o dellâemittente rispettano i requisiti operativi indicati nellâAllegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari dâaccordo tra loro.
5. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o lâemittente ricevono quanto previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che lâassegno sia presentato al pagamento una sola volta.
Articolo 8
Dati da trasmettere
1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o allâemittente almeno i seguenti dati relativi allâassegno negoziato:
a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB);
b) identificativo del trattario o dellâemittente (codice ABI e CAB);
c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dellâassegno;
f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca dâItalia.
Articolo 9
Reti trasmissive
1. Le attivitĂ di trasmissione di cui alla presente sezione sono effettuate mediante reti che posseggono almeno i requisiti previsti nellâAllegato tecnico (capitolo 5.2).
Articolo 10
Tempi
1. Il negoziatore presenta al pagamento in forma elettronica lâassegno al trattario o allâemittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lâassegno gli Ăš stato girato per lâincasso.
2. Nel caso in cui lâassegno sia girato per lâincasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per lâincasso con le predette modalitĂ pervengono al negoziatore.
3. La richiesta di trasmissione dellâimmagine dellâassegno di cui allâart. 7, comma 2 del Regolamento deve pervenire al negoziatore in tempi che rendano possibile lâinvio dellâimmagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
4. Resta ferma la possibilitĂ , ove ricorrano i presupposti previsti per legge, di avvalersi delle previsioni in tema di proroga dei termini legali e convenzionali.
Articolo 11
Assegni non pagati
1. La comunicazione di mancato pagamento Ăš trasmessa in via telematica dal trattario o dallâemittente al negoziatore in coerenza con le indicazioni contenute nellâart. 120 del Testo unico bancario (TUB) in materia di disponibilitĂ economica e valuta, rispettando i requisiti operativi indicati nellâAllegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari, dâaccordo tra loro, sentita la Banca dâItalia.
Sezione IV
Mancato pagamento, protesto e constatazione equivalente
Articolo 12
Trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il trattario o lâemittente, per conto del negoziatore, trasmette in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto o della constatazione equivalente, sottoscritta con firma digitale, unitamente allâimmagine dellâassegno generata ai sensi dellâart. 3 del Regolamento, nonchĂ© le informazioni di cui allâAllegato tecnico (capitolo 6.1).
2. Gli intermediari e i pubblici ufficiali, dâaccordo tra loro, possono stabilire che la documentazione di cui al comma 1 non sia sottoscritta con firma digitale purchĂ© essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o allâemittente, senza possibilitĂ di suo ripudio.
3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al comma 1 possa essere trasmessa una sola volta con riferimento a ciascun assegno; Ăš fatto salvo il caso in cui lâintermediario abbia ricevuto in via telematica dal pubblico ufficiale un documento attestante la non protestabilitĂ del titolo.
Articolo 13
Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica
1. Nei casi di cui al precedente art. 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono levati in via telematica dal pubblico ufficiale a ciĂČ abilitato, esclusivamente sulla base dellâimmagine dellâassegno e delle informazioni inviate dal trattario o dallâemittente.
2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere uniti allâimmagine dellâassegno e devono essere sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale.
3. Qualora lâassegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e sottoscrive con firma digitale un documento attestante la non protestabilitĂ del titolo (capitolo 6.1 dellâAllegato tecnico).
4. Il trattario o lâemittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilitĂ del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo allâacquisizione.
5. Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilitĂ del titolo in conformitĂ ai criteri previsti dallâart. 4, comma 2 del Regolamento.
Articolo 14
Reti trasmissive
1. Le attivitĂ di trasmissione di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento vengono effettuate dagli intermediari e dai pubblici ufficiali mediante reti che abbiano almeno i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti nellâAllegato tecnico (capitolo 6.2) e siano in grado di assicurare che lo scambio delle informazioni avvenga nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti.
Sezione V
Consegna di documentazione e comunicazioni alle autoritĂ
Articolo 15
Consegna di documentazione
1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta:
a) una copia analogica dellâimmagine dellâassegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dellâart. 5, comma 1 del Regolamento, su cui Ăš apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformitĂ allâoriginale informatico conservato nei propri archivi;
b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilitĂ del titolo, su cui Ăš apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformitĂ allâoriginale informatico conservato nei propri archivi.
2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dellâassegno, dellâimmagine dellâassegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dellâart. 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilitĂ del titolo.
Articolo 16
Comunicazioni alle autoritĂ
1. Restano ferme le modalitĂ di comunicazione alle autoritĂ nonchĂ© ai pubblici ufficiali e alla Banca dâItalia, rivenienti da altre disposizioni di legge o regolamentari che riguardino i titoli e le attivitĂ di cui al Regolamento.
Sezione VI
Esternalizzazione
Articolo 17
Terze parti
1. Nel rispetto della vigente normativa in tema di esternalizzazione, nonchĂ© di quanto previsto nel Regolamento e nellâAllegato tecnico (capitolo 7), gli intermediari possono delegare a terze parti:
a) le attivitĂ materiali di generazione dellâimmagine dellâassegno;
b) la presentazione al pagamento in forma elettronica dellâassegno;
c) la comunicazione di mancato pagamento;
d) la trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica;
e) la conservazione dellâimmagine dellâassegno;
f) la conservazione del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilitĂ del titolo;
g) la registrazione su supporto informatico degli eventi relativi allâassegno;
h) la conservazione e la distruzione dei titoli cartacei.
2. Gli intermediari hanno la responsabilitĂ delle attivitĂ esternalizzate e presidiano i rischi derivanti dallâesternalizzazione esercitando, fra lâaltro, attivitĂ di controllo e mantenendo le competenze necessarie per una eventuale internalizzazione; essi documentano e approvano, ad un adeguato livello organizzativo coerente con la piĂč complessiva politica aziendale, lâeventuale delega a soggetti terzi delle attivitĂ di cui al comma precedente.
Sezione VII
Entrata in vigore
Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai sensi dellâart. 8, comma 3 del decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205 gli operatori si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.






